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[TARGA PROVA] Utilizzo ed informazioni varie


Fabrizio75

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Buongiorno, avvocato Beccari

volevo chiedere come può essere utilizzata la targa prova, con quali veicoli e se fosse possibile utilizzarla dal titolare o da un suo dipendente come passeggero del mezzo, come nel caso di una prova di un veicolo che richiede una patente superiore alla B.

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  • Fabrizio75

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  • Avv. Beccari Piergiorgio

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La targa prova è una speciale targa utilizzabile in relazione a veicoli che circolano su strada per specifiche esigenze le quali, in particolare, sono quelle connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti ma anche per ragioni di vendita e/o di allestimento.

La normativa riguardante l'autorizzazione per la circolazione di prova è contenuta nel D.P.R. n. 474/2001, denominato Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli il quale, per prima cosa, individua i soggetti a cui la suddetta autorizzazione può venire rilasciata e, tra questi, sono compresi gli esercenti di officine di autoriparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

 

L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 1, lett. a), b), c) e d) del suddetto Regolamento è da ritenersi tassativa e non ammette deroghe. Ciò sta a significare che solo e soltanto i soggetti individuati dalla normativa hanno la facoltà di domandare il rilascio dell'autorizzazione alla circolazione di prova; inoltre, è sempre bene tenere presente che per tali soggetti non sussistono limitazioni in ordine al numeero di autorizzazioni rilasciabili, le quali possono essere una o più a seconda delle proprie esigenze professionali.

 

L'autorizzazione alla circolazione in prova viene rilasciata dagli Uffici Provinciali della Motorizzazione ed ha una validità annuale.

I veicoli muniti dell'autorizzazione e della targa per la circolazione in prova, anche se in riparazione o non ancora carrozzati, possono circolare su tutto il territorio nazionale, in qualsiasi ora e giorno della settimana, all'unica condizione che vengano impiegati per gli scopi e le finalità previste, ossia prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti anche per ragioni di vendita e/o di allestimento.

 

Si tenga presente, in proposito, che le targhe di prova sono state ridotte adun unico tipo, uguale per tutti i veicoli (autoveicoli e rimorchi, ciclomotori e motocicli, macchine agricole, macchine operatrici) ma è necessario che l'interessato indichi, all'atto della richiesta di autorizzazione alla circolazione di prova, per quale tipologia di veicoli si intende utilizzare la targa di prova medesima, tenuto conto dell'attività svolta dallo stesso interessato.

Anche se un soggetto legittimato può chiedere più di una autorizzazione, occorre sempre tenere presente che ogni singola autorizzazione si riferisce ed è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso in caso di controllo.

 

Sul veicolo in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega, ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione stessa a condizione, però, che tale rapporto sia attestato da idonea documentazione ed il collaboratore sia munito di delega.

Sul veicolo in circolazione di prova può prendere posto anche il personale addetto alle operazioni di prova, se questa avviene per fini tecnici, ovvero gli eventuali acquirenti, se il veicolo viene fatto vcircolare a scopo di dimostrazione per la vendita.

La targa prova può essere trasferita da veicolo a veicolo sempre unitamente alla relativa autorizzazione; il veicolo deve mostrare posteriormente la targa prova durante la circolazione e deve essere coperta da polizza di responsabilità civile verso terzi.

 

Le sanzioni previste dal Codice della Strada per utilizzo non correto della targa prova sono disciplinate dai seguenti articoli:

  • art. 98 che stabilisce la sanzione pecuniaria da Euro 84 ad euro 335 per veicoli in circolazione di prova adibiti ad uso diverso, veicolo  in circolazione di prova sul quale non sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di delega;
  • art. 100 che stabilisce la sanzione pecuniaria da Euro 25 ad euro 99 per omessa applicazione della targa prova durante la circolazione.
     

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