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[Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)] Possibile un rimborso euro versati?


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  • Avv. Beccari Piergiorgio

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Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'interno di un più ampio progetto teso all'innovazione ed alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione.

 

Scopo del SISTRI è quello di permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

 

Il Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009, istitutivo appunto del SISTRI, prevedeva l'iscrizione al sistema di specifiche categorie di soggetti.

 

In particolare, l'art. 1 del citato Decreto stabiliva:

- Obbligo di iscrizione per: a) produttori iniziali di rifiuti pericolosi (le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi); b) produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006 [rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento], con più di dieci dipendenti); c) commercianti ed intermediari (i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione); d) trasportatori professionali (Ie imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali); e) operatori del trasporto intermodale; f) trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi ed recuperatori e smaltitori (le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti).

 

- Iscrizione facoltativa per: a) produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (Ie imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti; gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006); b) trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi (Ie imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006).

 

Pertanto, l'entrata in vigore di questo nuovo sistema comportava che i rifiuti prodotti da aziende di vari settori (tra cui anche le officine meccaniche, gli autoriparatori, gli elettrauto e le carrozzerie), dovevano obbligatoriamente essere gestiti per via informatica già dalla loro produzione e sino allo smaltimento finale degli stessi.

Tralasciando l'analisi dei molteplici interventi legislativi che hanno interessato la materia nel corso degli anni (analisi per la quale si avrebbe bisogno di pagine e pagine), il 24 aprile 2014 il Ministro dell'ambiente ha firmato il Decreto n. 126/2014 il quale rappresenta una semplificazione a favore delle piccole e medie imprese e che va incontro alle pressanti richieste delle associazioni di categoria.

Infatti, secondo il citato Decreto, il SISTRI diventa operativo da marzo (con regime transitorio fino alla fine dell'anno corrente e moratoria sulle sanzioni) e le imprese ora obbligate ad aderirvi sono:

- Enti e imprese produttori speciali di rifiuti pericolosi da attività agricole a agroindustriali con più di dieci dipendenti;

- Enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- Enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;

- Enti e imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani della regione Campania;

- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura con più di dieci dipendenti.

 

In definitiva, il Decreto Ministeriale n. 12672014 riconosce che l'obbligo di aderire al SISTRI riguarda solo enti produttori iniziali di rifiuti e imprese con più di 10 dipendenti nei settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi.

Attenzione però: anche le imprese non più tenute ad aderire al sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, devono comunque rispettare gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione.

 

Per quanto riguarda le problematiche connesse con questa novità, lo stesso Decreto stabilisce, all'art. 3, che alle semplificazioni ed alle ottimizzazioni del SISTRI si procederà mediante successivi decreti sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati.

 

Allo stato attuale, dunque, non  vi è alcuna disposizione normativa che abbia affrontato il problema di quelle imprese che ora non sono più tenute ad aderire al SISTRI ma che, in precedenza hanno pagato i contributi relativi, essendovi in teoria obbligate per legge.

Imprese che, tuttavia, hanno sempre la soluzione dell'adesione volontaria al sistema per non dare tutto per perso in partenza.

Sperando di avere chiarito, almeno in piccola parte, qualche dubbio e data la complessità della materia e la sua continua evoluzione, mi sia permesso di indicare tanto il numero verde del SISTRI (800 00 38 36 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30) nonchè l'indirizzo di posta elettronica infosistri@sistri.it  per le richiesta di informazioni di carattere normativo/procedurale.

 

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