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[Ricambi auto contraffatti] Una cattiva luce anche sugli autoriparatori?


Phoenix

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Gentile Avvocato,

sempre più spesso, i quotidiani riportano notizie riguardanti i ricambi auto contraffatti, il loro commercio e utilizzo. Tali fatti mettono in cattiva luce l’intera categoria degli autoriparatori.

Come possiamo tutelarci?

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  • Phoenix

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  • Avv. Beccari Piergiorgio

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In effetti, negli ultimi tempi, la contraffazione dei ricambi auto sta assumendo dimensioni preoccupanti e tali da non potere più essere taciute o sottovalutate, con particolare riguardo alle ripercussioni negative che un simile fenomeno è in grado di determinare sull’utente finale nonché sugli operatori del mondo della riparazione.

La contraffazione, infatti, si presenta oramai come un qualcosa di complesso e che riguarda non solo il settore che ci interessa ma, praticamente, anche tutte le restanti categorie merceologiche, contraddistinta come è dall’avere sempre più carattere transnazionale e con evidenti legami con il crimine organizzato.

La contraffazione è fenomeno antichissimo (si pensi che sono stati ritrovati vasi e manufatti con sigilli falsificati risalenti all’antico Egitto ed all’Impero Romano), un tempo ricondotto a livello artigianale, con piccole quantità di merci riprodotte grazie all’abilità del falsario; oggi, al contrario, la contraffazione ha assunto la dimensione di una vera e propria industria criminale, capace di analizzare il mercato e di adattarsi alla domanda nonché di muoversi seconde dinamiche proprie delle imprese multinazionali e di sfruttare le opportunità offerte dalle nuove tecnologie.

 

Per comprendere la problematica che stiamo trattando, occorre innanzitutto capire cosa è la contraffazione la quale, in senso lato, significa riprodurre un bene in modo tale che venga scambiato per l’originale.

Sotto un profilo più tecnicamente giuridico, la contraffazione di un bene è la produzione, importazione, vendita o impiego di prodotti o servizi coperti da un titolo di proprietà industriale, ad esempio il marchio, il brevetto o il disegno/modello.

 

Secondo la definizione contenuta nel regolamento CE n. 1338/2003, per merce contraffatta si intende il prodotto, incluso l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione, un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali.

E’ altrettanto evidente che la contraffazione di determinati prodotti (non solo ricambi ma anche, ad esempio, farmaci, tabacchi, alimentari, giocattoli e abbigliamento) rappresenta un pericolo per il consumatore in quanto, oltre al danno economico, potrebbe determinare rischi per la salute dello stesso.

Questi prodotti del mercato illecito, essendo fuori dal controllo di qualità delle imprese produttrici, sono fabbricati con materie prime di bassissima qualità che non aderiscono ai rigorosi standard previsti e creano spesso gravi danni al consumatore.

Più specificatamente con riguardo ad un ricambio contraffatto, questo mette a rischio l’integrità del veicolo, la salute e la sicurezza di chi occupa o utilizza il veicolo (un incidente può causarsi proprio a causa di un pezzo non conforme alla normativa vigente) a cui deve aggiungersi il danno causato all’ambiente dal momento che i materiali utilizzati per la costruzione dei pezzi di ricambio contraffatti non solo non rispettano le normative in materia di sicurezza ma neppure quelle in materia di tutela ambientale.

 

Ed un rapido sguardo alla tipologia dei pezzi più soggetti a contraffazione, fa ben capire la verità di quanto appena detto.

Questi sono: dischi freno, tiranteria sterzo, pastiglie freno, ricambi motore, filtri aria e olio.

 

E’ poi evidente che la circolazione sul mercato di merci contraffatte è legata a doppio filo al comportamento di operatori sleali e compiacenti così come al benestare dello stesso consumatore/cliente.

E’ utile allora sapere che, dal 2005, per il consumatore che acquista beni contraffatti, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria che può arrivare fino a € 7.000,00 mentre, nell’ipotesi in cui l’acquirente/importatore sia un operatore commerciale, la sanzione pecuniaria è stabilita in un minimo di € 20.000,00 fino ad un massimo di € 1.000.000,00.

 

Venendo ora alla correlazione tra ricambi contraffatti e loro diffusione nel settore dell’autoriparazione, dal mio punto di vista, e senza che questo rappresenti un giudizio assoluto, è più semplice che ciò si verifichi con riguardo alla riparazione indipendente.

Ciò non per un “malaffare” diffuso nella categoria ma piuttosto, sempre secondo il mio personalissimo parere e sulla scorta di una “giustificazione giuridica”, per il semplice fatto che la rete delle officine indipendenti, a differenza di quelle autorizzate, non risulta legata ad alcuna casa costruttrice da vincoli contrattuali di nessun tipo.

Il che si traduce, in sostanza, nel fatto che per i loro interventi, i riparatori indipendenti non sono obbligati ad utilizzare ricambi originali o di qualità equivalente, ben potendo gli stessi – a differenza degli autorizzati che, al contrario, devono rispettare gli accordi contrattuali in vigore con la casa di appartenenza – anche attingere a canali “alternativi” a quelli dei pezzi originali o di qualità equivalente.

Il che, crea quello spazio di “vuoto” all’interno del quale è più semplice che si possa radicare una pratica scorretta.

 

Rimane inteso, sia chiaro, che il problema non si pone per tutti coloro che operano in maniera cosciente e consapevoli delle responsabilità derivanti dal ruolo e dalla funzione che, ai giorni nostri, l’autoriparazione riveste.

Ma, vuoi anche per un input ricevuto direttamente dallo stesso cliente, è altrettanto certo che ci si può ritrovare di fronte a “situazioni di rischio”.

 

Allora, ritengo utile fornire qualche consiglio operativo il quale, a monte, è di per sé in grado di incanalare l’attività nella giusta ottica di legalità.

In primo luogo, occorre effettuare gli acquisti dei ricambi da utilizzarsi da fonti ufficiali e riconosciute, al fine di essere sempre garantiti sull’origine dei prodotti, prestando particolare attenzione a non farsi attrarre dalla possibilità di reperire i pezzi su internet o attraverso altri canali di approvvigionamento dubbi (ad esempio le offerte “porta a porta”). 

Poi, è buona consuetudine, tenere in debita considerazione il rapporto tra il prezzo di mercato del prodotto e quello al quale il prodotto viene offerto; spesso infatti l’eccessivo divario è sintomo di contraffazione.

Non acquistare ricambi costituiti da e/o contenenti componenti elettrici e/o elettronici, se sprovvisti del marchio CE, occorrendo sapere – al riguardo – che, molto spesso, prodotti provenienti dalla Cina riportano comunque il marchio CE nel significato di “China Export” e che, quindi, la sola apposizione di tale marchio, non è da sola garanzia di conformità alle relative norme tecniche.

 

Ricordare sempre che l’acquisto non consapevole di un prodotto contraffatto equivale a quello di un prodotto non conforme.

 

Fornire sempre un preventivo per un intervento di riparazione/manutenzione nel quale specificare la qualità/provenienza delle parti di ricambio da utilizzarsi e, a lavoro effettuato, fornire sempre la fattura nella quale riportare la dettagliata descrizione dell’intervento e delle parti eventualmente sostituite.

 

Infine, ma non meno importante, prima di impegnarsi in acquisti di un certo valore e con qualche incognita sulla provenienza, chiedere sempre l’assistenza di un consulente di fiducia.

Fermo restando, ad ogni modo, che tutto quanto appena detto e consigliato perde di significato quando è la volontà di un “facile e indebito guadagno” e non la giusta etica professionale (e quindi, il rispetto delle norme, della propria categoria e del cliente), a guidare le scelte professionali.

 

Come sempre, e scusate la ripetitività, sarei lieto di rispondere ad approfondimenti richiesti.

 

 

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