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[Modifica centralina e dopo 4 anni danni al motore] Il cliente mi chiede i danni


tofsim77

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Buongiorno, quattro anni fa ho modificato una centralina di una Clio, ora il cliente vuole i danni  per la fusione di un pistone con danneggiamento del cilindro.

Secondo Lei è corretto? Io sono il primo ad intervenire se un lavoro non è correttamente eseguito ma dopo quattro anni mi  sembra eccessivo, inoltre lui si è fatto rifare il motore per ben due volte!

Spero in una Sua risposta e ringrazio anticipatamente.

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  • 2 mesi dopo...
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Miglior contributo in questa discussione

  • Avv. Beccari Piergiorgio

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  • tofsim77

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Miglior contributo in questa discussione

Il tema affrontato dalla domanda a cui mi accingo a dare risposta, può essere inquadrato nell’ambito della responsabilità professionale gravante sul prestatore d’opera (nel nostro caso l’officina) per i danni e/o vizi, subiti dal committente, a seguito dell’erroneità o inadeguatezza della prestazione ricevuta.

 

Per meglio comprendere il quadro giuridico di riferimento, occorre tenere presente che la regola generale prevista dal nostro codice civile è che, in linea di principio, “il debitore – nell’adempimento della sua obbligazione – deve sempre usare la diligenza del buon padre di famiglia”, avendo il legislatore con ciò previsto un criterio generale da utilizzare, caso per caso, onde valutare la condotta dell’obbligato.

In sostanza, la diligenza va sempre valutata sulla base di quella media e normale, adeguata alla natura del rapporto preso in considerazione.

Tuttavia, tale assunto trova precisa specificazione con riguardo alle obbligazioni inerenti l’esercizio di un’attività professionale (come quella, ad esempio, dell’autoriparatore) nel qual caso, il grado di diligenza richiesto non sarà più valutato tenendo come riferimento la figura del buon padre di famiglia (ossia il cittadino avveduto che vive in un determinato ambito sociale, secondo i tempi, le abitudini e i rapporti economici) bensì verrà indagato con riguardo al genere dell’attività prestata.

In definitiva, la valutazione circa la correttezza e la giustezza dell’opera prestata dovrà essere condotta tenendo presente la perizia e la conoscenza tecnica richiesta dall’intervento commissionato.

 

Tornando alla fattispecie che ci interessa, questa trova origine nell’operazione di modifica alla centralina eseguita, quattro anni fa, dall’officina sulla vettura del cliente.

Tale fatto, a prima vista, potrebbe non deporre a favore di un esonero di responsabilità del nostro lettore.

Infatti e come ben sappiamo, la modifica della centralina è un genere di intervento che conduce tanto ad una alterazione dei parametri sostanziali previsti per l’omologazione della vettura quanto dei parametri di controllo che regolano il corretto funzionamento dell’automobile.

In sostanza, nell’esaudire la richiesta del cliente, l’officina non solo realizza qualcosa di assolutamente illegale ma, sotto il profilo della perizia e della conoscenza tecnica, quindi della diligenza necessaria per svolgere correttamente la propria attività, si viene a porre in una posizione di colpa evidente in quanto porta a termine un lavoro che, per le implicazioni conseguenti (tanto meccaniche che giuridiche), essa stessa avrebbe dovuto non eseguire o, perlomeno, sconsigliare in maniera formale (ad esempio, con una manleva scritta).

 

Tuttavia, la considerazione che precede non può considerarsi assorbente.

Tralasciando le possibili conseguenze dovute alla contrarietà alla legge di un intervento di modifica della centralina (ad esempio le possibilità di incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada) e soffermandoci sulla relazione tra prestazione eseguita dal professionista e danno, in quest’ipotesi, non si può mai dimenticare che su colui che agisce per il risarcimento del danno (vale a dire il cliente), grava sempre l’onere di provare “l’erroneità o l’inadeguatezza della prestazione professionale ricevuta, il danno ed il nesso di causalità tra la prima ed il secondo” mentre grava sull’officina l’obbligo di dimostrare “l’adeguatezza e la giustezza del lavoro svolto”.

 

Più nello specifico, il cliente che assume di essere stato danneggiato dall’opera dell’officina, non può limitarsi ad affermare la colpa della medesima ma, al contrario, deve dare la dimostrazione che l’intervento commissionato è errato in base alla diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata e che, proprio tale erroneità, ha provocato la problematica di cui si chiede la riparazione (tanto economica quanto materiale).

Per cui, anche se l’intervento di modifica della centralina non avrebbe potuto essere fatto in base alla normativa vigente, ciò nonostante il titolare del veicolo deve concretamente far emergere che lo stesso intervento è stato fatto in modo assolutamente sbagliato; e, pertanto, dall’errore deriva la rottura.

Rottura che, magari, può essere anche dipesa da altri fattori quali, ad esempio, un uso improprio e inadeguato del veicolo da parte del proprietario (si pensi ad uno stile di guida troppo spinto in accelerazione e scalata!).

Inoltre e sempre da quanto riferito, la vettura Clio ha subito per ben due volte il rifacimento del motore; ossia un genere di lavorazione che potrebbe avere diretta correlazione con il danno paventato.

 

Ancora e con specifico riguardo all’aspetto temporale, non per il solo fatto che siano trascorsi quattro anni da quando la modifica alla centralina è stata fatta, significa che si può sostenere la regolarità dell’operato dell’officina.

 

E’ chiaro, comunque, che più passa il tempo più diventa difficoltoso asserire il nesso di causa tra evento (modifica alla centralina) e effetto (danno dovuto alla fusione del pistone), anche in considerazione dei successivi interventi relativi all’organo motore.

 

Diverso, a mio avviso, sarebbe stato il discorso se la macchina, dopo l’intervento sulla centralina, non avesse incontrato il minimo problema di funzionamento.

 

In conclusione, dai pochi elementi in mio possesso, allo stato non sono in grado di dire con certezza se la ragione depone a favore dell’officina o del cliente; comunque, e spero di esservi riuscito, posso cercare di trasmettervi i principi giuridici utilizzati per dirimere controversie simili ricordando sempre che la responsabilità dell’autoriparatore sarà sempre dichiarata soltanto dopo che è stato appurato il legame tra intervento errato e danno, cosa che può avvenire solo con un’apposita perizia tecnica.

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