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[Il proprietario del veicolo non ci autorizza a lavori che interessano la sicurezza] Occorre tutelarsi?


Phoenix

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  • Amministratore

Buongiorno Avvocato Beccari, di seguito un'altra mia domanda circa una situazione che sovente si presenta oramai nelle officine.

Possono verificarsi situazioni nelle quali vengono riscontrati guasti, difetti o comunque problematiche diverse o in più, rispetto ai lavori preventivati con il cliente. Gli stessi presenti sull’autoveicolo in riparazione nella nostra officina e magari urgenti o indispensabili a parer nostro per una circolazione in sicurezza, non vengono presi in considerazione dal proprietario dell'auto e si è costretti alla consegna il veicolo.

Dobbiamo tutelarci?

Se sì, in quale maniera?

 

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  • 4 settimane dopo...
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Miglior contributo in questa discussione

  • Phoenix

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  • Avv. Beccari Piergiorgio

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Miglior contributo in questa discussione

Il tema trattato dalla domanda oggi in esame acquista particolare pregio soprattutto in momenti di crisi economica allorquando ogni intervento di manutenzione viene centellinato dal proprietario del veicolo anche quando riguarda operazioni di carattere straordinario che richiederebbero invece un elevato grado di attenzione.

 

Abbiamo più volte ripetuto che l'officina riveste una posizione di grande responsabilità dal momento che le conseguenze civili e/o penali di un lavoro non eseguito a regola d'arte o, addirittura, non fatto rappresentano un'evidenza incontestabile.

La questione, allora, è cercare di capire come il professionista della riparazione deve affrontare il caso in cui il cliente/proprietario dell'auto in riparazione pretenda la riconsegna del veicolo nonostante il fatto che, durante l'esecuzione dell'intervento, siano emerse problematiche diverse da quelle evidenziate in sede di preventivazione.

 

Per prima cosa, è bene ricordare che sotto un profilo strettamente giuridico, il preventivo rappresenta una proposta di contratto che il professionista rivolge al consumatore, impegnandosi ad eseguire la prestazione prevista nel preventivo medesimo ed alla cifra indicata.

Inoltre, occorre rammentare che la semplice predisposizione del preventivo, da sola non è sufficente ad obbligare il cliente il quale ne sarà giuridicamente vincolato solo quando intervenga l'accettazione da parte di costui; in linea di principio, quindi, solo con l'accettazione del preventivo il consumatore diventerà contrattualmente vincolato.

 

Quanto appena detto, è indispensabile per meglio comprendere il resto della trattazione.

Infatti e venendo al caso pratico, a mio parere possiamo individuare due fattispecie a cui riportare il merito della domanda rivoltami.

 

La prima è relativa al caso in cui già in sede di preventivazione (dunque ad intervento non ancora iniziato), l'autoriparatore si accorga che il veicolo oggetto di diagnosi presenta problematiche diverse ed ulteriori rispetto a quelle riferite dal cliente tali da richiedere aree di intervento (e costi) fino a quel momento non prevedibili.

In una simile ipotesi, una chiara e dettagliata preventivazione, non limitata alla semplice indicazione delle operazioni da compiere con i relativi costi ma tale da ricomprendere pure una spiegazione analitica delle ragioni che possono giustificare gli interventi ulteriori rilevati (ad es. ammortizzatori da sostituire perchè hanno perso efficenza e quindi possono incidere sulla sicurezza nella circolazione del veicolo), deve sicuramente essere il punto di partenza per un comportamento trasparente, corretto ed in grado di tutelare il professionista.

A questo punto, infatti, sarà l'automobilista ad assumersi il rischio legato alla scelta operata in relazione ai suggerimenti provenienti dall'officina: da una parte, infatti, il cliente potrebbe decidere di fare eseguire solo alcuni degli interventi indispensabili all'eliminazione delle anomalie presenti sul mezzo, rimandando quelli ritenuti non necessari dall'altra, potrebbe anche decidere di non commissionare alcuna opera di manutenzione e, così, riprendersi il veicolo non riparato.

In entrambe le possibilità, quindi sia che il cliente accetti il preventivo solo in una sua parte oppure non lo accetti del tutto, l'autoriparatore dovrebbe comunque far sottoscrivere al proprietario un documento di manleva (vale a dire esonero di responsabilità) per tutte quelle conseguenze pregiudizievoli e dannose eventualmente derivanti dai lavori non eseguiti o non autorizzati.

 

Nell'evenienza in cui, ed è la seconda delle fattispecie a cui riferire il merito della domanda, i guasti e/o i difetti ulteriori rispetto a quanto preventivato si dovessero manifestare in corso di lavorazione, l'autoriparatore dovrebbe diligentemente sospendere l'esecuzione dell'intervento e notiziare il cliente su quanto appurato, contestualmente presentando un nuovo preventivo che tenga ovviamente in debito conto delle nuove lavorazioni e dei costi maggiorati e che spieghi i motivi in base ai quali tali opere non possono essere posticipate.

Soltanto in caso di accettazione delle nuove condizioni, l'officina potrà portare a termine il proprio lavoro fermo restando che, nel caso in cui il proprietario del veicolo decida di non eseguire le manutenzioni ulteriori (dando incarico per quelle già a suo tempo preventivate) o addirittura richieda la consegna del veicolo non riparato, deve essere sottoscritto un documento in cui dare atto delle decisioni (e quindi degli accordi) intervenuti con contestuale manleva dell'officina per le dirette conseguenze di quanto non riparato.

 

In conclusione, il professionista della riparazione non deve mai dimenticarsi che la corretta esecuzione del proprio lavoro, tanto sotto il profilo formale quanto sotto quello sostanziale, gli garantiscono la possibilità di non incorrere in responsabilità che, a seconda dei danni conseguenti verificatisi, potrebbero comprometterne l'attività.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui l'officina restituisca il mezzo non riparato al cliente, nonostante avesse ravvisato anomalie ai freni e la necessità di intervenire. E che, in seguito, si verifichi un incidente grave causato per l'appunto dal malfunzionamento dell'impianto frenante.

Se l'officina, prima di restituire la vettura, si era preoccupata di procurarsi un documento dal quale poter evincere la sua correttezza (perchè aveva segnalato il problema, consigliato l'intervento e avvisato delle possibili conseguenze) nonché la sua completa manleva (in quanto il cliente, reso edotto dall'autoriparatore, decide comunque di non riparare la propria vettura), allora la medesima avrà la possibilità di ben resistere di fronte ad eventuali richieste di risarcimento provenienti da controparte.

E' per questo che dapprima attraverso la corretta preventivazione e, in seguito, anche attraverso apposita manleva dalla responsabilità per lavori non effettuati (non per negligenza ma per ordine del cliente), l'officina ha la possibilità di mettere in condizione l'automobilista di conoscere i problemi della vettura e di essere tranquilla riguardo al proprio operato.

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