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[Etichettatura pneumatici] Informazioni varie e specifiche


Phoenix

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Gent.mo Avvocato, ho letto con attenzione quanto pubblicato per gli pneumatici invernali.

Colgo l’occasione per chiederle qualche spiegazione anche in merito all’etichettatura degli pneumatici.

 

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  • Phoenix

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  • Avv. Beccari Piergiorgio

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Miglior contributo in questa discussione

Come oramai chiaro ai lettori, la maggior parte della produzione normativa avente ad oggetto l’automobile in ogni suo aspetto, trova origine nell’ambito della Comunità Europea.

E’ così anche per il tema che si va oggi a trattare, relativo all’etichettatura degli pneumatici.

 

Occorre, quindi, comprendere di che cosa si tratta e quali sono gli scopi sottesi.

 

Uno dei maggiori obiettivi a cui il Legislatore Europeo punta quando viene chiamato ad esprimersi relativamente alla circolazione su strada, è il continuo miglioramento della sicurezza nonché lo sviluppo, il progresso e la sostenibilità dell’efficienza economica ed ambientale del trasporto, mediante l’offerta e la promozione di pneumatici sicuri ed efficienti sotto il profilo dei consumi di carburante e con bassi livelli di rumorosità.

 

In quest’ottica, nel 2009, è stato promulgato il Regolamento UE n. 1222 (riguardante appunto la disciplina dell’etichettatura degli pneumatici) il quale dona al consumatore finale la possibilità di effettuare scelte più ragionate e consapevoli sulla qualità e le specifiche tecniche delle gomme al momento dell’acquisto.

E ciò, grazie appunto alle informazioni riportate dalle etichette le quali vanno ad aggiungersi agli altri fattori che, solitamente, sono tenuti in considerazione nel processo di acquisto.

 

L'etichetta sarà simile, e quindi di facile comprensione e lettura, a quella attualmente utilizzata per gli elettrodomestici, dove la classe A identifica i prodotti migliori e la G quelli con prestazioni più scarse.

Il Regolamento prevede che alcune prestazioni degli pneumatici, debbano essere oggetto di specifica comunicazione agli utenti finali.

 

In particolare, tali informazioni riguardano:

 

1) L’impatto sui consumi di carburante, associato alla resistenza al rotolamento delle gomme.

Il Regolamento sostiene che “gli pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento rappresentano tra il 20 e il 30% del consumo di carburante dei veicoli”.

In definitiva, meno resistenza oppone lo pneumatico, meno carburante consuma la vettura.

 

2) L’impatto sulla sicurezza stradale, associato all’aderenza sul bagnato delle gomme.

Per migliorare la sicurezza stradale è – pertanto - opportuno fissare disposizioni che incoraggino gli utenti finali ad acquistare pneumatici che, sotto questo aspetto, offrano buone prestazioni.

Le classi di efficienza (calcolate secondo norme tecniche specifiche) sono ricomprese da A a F; tra uno pneumatico di categoria "A" e uno di categoria "F" c'è una differenza di spazio di frenata superiore a 18 metri.

 

3) Il livello di rumorosità esterna degli pneumatici (espressa in decibel), da non intendersi e confondersi come rumorosità degli pneumatici percepita all’interno del veicolo.

Anch'essa può essere ridotta grazie ai progressi tecnologici, esattamente come avviene per gli altri parametri.

 

Nelle intenzioni del legislatore, tutte queste informazioni in un'unica etichetta dovrebbero permettere una maggiore sensibilizzazione dei consumatori e uno stimolo ulteriore per i produttori volto all’incremento qualitativo degli pneumatici.

Tuttavia, è quantomeno singolare vedere come, tra le informazioni relative alle prestazioni della gomma, manchi del tutto una valutazione riguardante l'aderenza sull'asciutto.

Anche perché, essendo gli pneumatici un compromesso tra più fattori, può essere che una gomma altamente prestazionale sul bagnato, possa al contrario avere un’aderenza più scarsa sull’asciutto.

 

Occorre, poi, stare attenti e non confondere l’etichettatura prevista dal Regolamento 1222/2009 con la marcatura sui fianchi degli pneumatici la quale rimane inalterata e non subisce alcuna modifica.

Tuttavia, l’obbligo di etichettatura non è previsto per tutte le tipologie di gomme ma soltanto per quelle tipo C1 (pneumatici autovetture), C2 (pneumatici per trasporto leggero) e C3 (pneumatici per trasporto pesante).

 

Pertanto, sono escluse dal campo di applicazione del regolamento, le seguenti categorie:

  • pneumatici moto;
  • pneumatici ricostruiti;
  • pneumatici movimento terra;
  • pneumatici competizione (racing);
  • pneumatici chiodati;
  • pneumatici emergenza (ruotino);
  • pneumatici con codice di velocità inferiore a 80 Km/h;
  • pneumatici progettati per essere montati su veicoli immatricolati la prima volta prima dell’Ottobre 1990.

 

In base alla normativa europea, le informazioni da riportare in etichetta dovevano essere obbligatoriamente messe a disposizione a partire dal 1 novembre 2012 per pneumatici fabbricati a partire dal 1 luglio 2012 mentre i rivenditori potevano vendere, dopo il 1 novembre 2012, pneumatici presenti in stock senza le informazioni riportate in etichetta purché prodotti prima del luglio 2012.

 

Ad ogni modo, la commercializzazione dei "vecchi" pneumatici senza etichetta è stata definitivamente bandita dal 1 novembre 2014.

 

Vediamo ora in che modo le informazioni devono essere fornite:

 

Produttori / Importatori:

- Per pneumatici vettura e per i veicoli commerciali (trasporto leggero e pesante), le informazioni devono essere disponibili come materiale tecnico promozionale (depliant, brochure, etc), compresi i siti web dei produttori;

- Per pneumatici vettura e per trasporto leggero, i produttori o importatori hanno la possibilità di scegliere se mettere uno specifico adesivo sul battistrada del pneumatico o una etichetta che accompagna la consegna di ogni lotto di fornitura di pneumatici destinati alla rivendita e al consumatore finale.

Rivenditori:

- Devono assicurare che gli pneumatici che sono visibili ai consumatori presso il punto di vendita, riportino una etichetta adesiva o un cartellino illustrativo posto nelle loro immediate vicinanze che deve essere visibile all’acquirente prima dell’acquisto;

- Devono fornire le informazioni durante il processo di vendita nel caso in cui gli pneumatici in vendita non siano visibili agli utenti finali;

- Devono fornire le indicazioni sulla prova di acquisto (fattura, scontrino fiscale, etc…).

 

Rivenditori e/o Distributori di Veicoli:

- Devono dichiarare le classi di resistenza al rotolamento, aderenza su bagnato e rumore esterno da rotolamento per pneumatici offerti in alternativa, se differenti da quelli di serie sul veicolo;

- Nel momento in cui al cliente viene data la possibilità di scegliere la dimensione/tipo di pneumatico da montare sul cerchio di serie o di scegliere un altro tipo di cerchio e di pneumatico devono essere fornite le informazioni riportate in etichetta prima di concludere la vendita.

 

Ancora, è bene evidenziare che il sistema introdotto con il Regolamento n. 1222/2009, prevede una autocertificazione; di conseguenza saranno gli stessi costruttori – direttamente o per il tramite di laboratori accreditati – ad effettuare le prove previste ed a certificare i risultati dichiarati.

Non è previsto, poi, l’intervento di enti “terzi” preposti a garantire i metodi utilizzati anche se è stato definito un sistema di laboratori abilitati ad effettuare le prove previste per l’etichettatura.

 

Infine, non si può non menzionare l’alto rischio di contraffazione a cui l’etichetta si presta per sua natura; il che vorrebbe poi dire la possibilità di danni seri non solo per i consumatori ma anche per tutti quei costruttori seri che si sono giustamente spesi per fornire al mercato elementi di valutazione all’insegna della trasparenza.

 

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