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[Aumento delle prestazioni di un veicolo] Quali rischi per Autoriparatore e cliente?


Phoenix

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  • Amministratore

Nel caso in cui un Autoriparatore incrementa la potenza di un veicolo ad esempio modificando motore o comunque parti annesse e lo stesso viene trovato dagli Organi di Polizia Stradale a circolare NON su pista ma su strada, cosa rischia officina e il proprietario del veicolo?

Chi è predisposto per i controlli su strada come può verificare tali modifiche dato che su strada ed all'esterno del veicolo di norma non sono visibili?

Altra domanda sempre inerente a questo tema, in caso di incidente stradale è possibile che vengano richieste perizie sul veicolo a livello di modifiche varie? Nel caso queste vengano riscontrate, cosa rischia il conducente e/o proprietario dell'auto?

Sono possibili anche ripercussioni sull'Autoriparatore che effettua queste modifiche?

 

Grazie

 

 

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  • 2 mesi dopo...
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Miglior contributo in questa discussione

  • Phoenix

    1

  • Avv. Beccari Piergiorgio

    1

Miglior contributo in questa discussione

Il tema portato alla mia attenzione, è stato già in parte analizzato all’interno della domanda relativa alla problematica della “pubblicità di aziende che offrono il servizio di rimappatura della centralina” alla lettura della quale si rimanda per l’inquadramento giuridico-legale degli interventi atti a modificare i parametri sostanziali e fondamentali previsti per l’omologazione di una vettura.

Nella medesima, facevo anche riferimento alle possibili conseguenze “illecite” che un intervento di rimappatura poteva comportare spiegando, in particolare, che le medesime andavano dalla violazione delle norme previste dal Codice della Strada, alla possibilità di rivalsa della compagnia assicurativa in caso di incidente, senza trascurare le problematiche relative alla revisione ed alla garanzia della casa costruttrice.

 

Venendo al merito della domanda, occorre ricordare che “chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, va incontro alla sanzione amministrativa da Euro 419,00 ad Euro 1.682,00 oltre alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione”.

Quindi, il proprietario di un veicolo “rimappato”, nel caso dovesse essere trovato a circolare su strada, andrebbe incontro alla violazione dell’art. 78, comma 3° e 4°, del Codice della Strada.

 

Tuttavia e in piena onestà, mi riesce difficile rispondere con certezza al quesito relativo alle modalità con cui le Forze del Ordine possono verificare eventuali modifiche sul veicolo.

Vero è che, nella maggior parte dei casi, tali modifiche non sono esternamente visibili e che, dunque, occorrerebbe precisa indagine ed adeguata strumentazione per la loro individuazione.

Però, occorre anche ricordare che ogni ipotesi è un caso a sé.

Infatti, un’automobilista - proprietario di una vettura modificata - potrebbe essere fermato dalle forze dell’ordine durante un normale controllo di routine, come tanti se ne vedono lungo le strade.

In una simile fattispecie, difficilmente gli agenti intervenuti potrebbero avere dei sospetti sulla conformità del veicolo ai requisiti di omologazione a meno che il medesimo veicolo non inizi a presentare qualche elemento (ad esempio interni con gadget di tuning) capace di destare perplessità.

Ma se lo stesso automobilista dovesse essere visto sfrecciare a 240 km/h a bordo di una vettura che una tale velocità non può notoriamente raggiungere, con scarico rumoroso e assetto ribassato, ecco che il quadro cambia.

In quest’ultimo caso, il controllo può essere istantaneo e se dovessero venire alla luce le modifiche incriminate, allora la conseguenza è il ritiro del libretto, una multa molto salata e l’obbligo di una revisione straordinaria.

 

E’ altrettanto vero, poi, che alcune macchine delle Forze delle Ordine hanno in dotazione la strumentazione di diagnosi OBD ma è parimenti vero che da una simile diagnosi non si evince la rimappatura di vettura ma solo alcuni valori relativi al corretto funzionamento dei sistemi anti-inquinamento.

 

Ancora, nell’eventualità in cui un’automobile modificata incappi in un incidente stradale, è da tenere in seria considerazione la possibilità di rivalsa da parte della compagnia assicurativa, vale a dire il diritto di quest’ultima la quale, dopo aver pagato il risarcimento danni alle persone coinvolte nel sinistro, può chiedere il rimborso al proprio assicurato qualora sussistano gravi violazioni del Codice della Strada come, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, la revisione scaduta, la violazione delle norme sulle caratteristiche costruttive del veicolo o la guida senza patente.

 

Pertanto, il proprietario che decida di modificare la propria vettura, ponendo così in circolazione un veicolo non più conforme alle caratteristiche costruttive, dovrebbe in primo luogo conoscere approfonditamente il contenuto della copertura assicurativa sottoscritta e, quindi, sapere l’elevato grado di rischio che una simile iniziativa potrebbe comportare.

 

Ma, tralasciando per un attimo i ragionamenti che precedono, vorrei soffermarmi su concetti molto importanti.

Infatti, una cosa sono opinioni del tipo difficoltà di incappare in controlli, modalità “più furbe” di effettuare la rimappatura, l’incidenza sulla sicurezza della medesima così come opinabili sono le singole valutazioni riguardo le convenienze e i rischi di chi affronta simili interventi.

Ma la verità è che la legge in merito, per quanto soggetta sempre ad interpretazione, è chiara e pone a carico del proprietario del veicolo la responsabilità di porre in circolazione dei veicoli che rispondano pienamente a determinati requisiti.

Quindi, non si deve mai dimenticare che un veicolo al quale siano stati effettuate operazioni di riprogrammazione o modifica, atte a cambiare parametri di funzionamento che incidono sule prestazioni e sulle emissioni, non può mai considerarsi in regola, perché diversamente argomentare significherebbe ignorare le normative in materia ovvero piegarle alle proprie convinzioni o convenienze.

 

Quindi, in linea di principio, non si può sicuramente dire che circolare con una vettura modificata sia legale; che le conseguenze, poi, varino da caso a caso è tutt’altro discorso.

Una volta che determinate azioni vengono a realizzarsi, potenzialmente ci si pone nelle condizioni di incorrere in tutto ciò che la legge prevede per il caso.

 

Alla luce di quanto precede, anche l’autoriparatore, nel fronteggiare richieste di interventi volti a modificare i parametri essenziali di una vettura, dovrebbe sempre ricordarsi che si sta per eseguire una lavorazione per sua natura capace di sconfinare nella “illegalità” e, quindi, occorre che l’autoripatore medesimo tuteli la propria attività in maniera tale da porsi il più possibile al sicuro da possibili conseguenze spiacevoli.

E’ dovere dell'autoriparatore in primo luogo capire il motivo per il quale l'operazione viene richiesta (ad es. perché la vettura deve essere destinata a competizioni sportive) e, di seguito, informare preventivamente il cliente non solo degli aspetti tecnici legati alla lavorazione domandata ma anche delle derivazioni civili e penali che la tipologia dell'intervento richiesto, e l'uso della vettura che ne consegue, potrebbe generare.

Così poi, ricevuto l'assenso a proseguire nell'incarico, da predisporre un apposito documento (c.d. disclaimer) in cui verrà dato atto per iscritto che il cliente è stato reso edotto di tutto quanto attinente l’ambito tecnico-giuridico, manlevando di conseguenza l'officina da ogni tipo di responsabilità ulteriore collegato all'utilizzo di una vettura modificata in tal senso.

Infatti, non è difficile che qualcuno, combinato un guaio, possa cercare di addossare ad altri eventuali responsabilità.

 

 

 

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