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[ACCESSO ALLE INFORMAZIONI TECNICHE] Può essere negato per motivi di sicurezza?


Phoenix

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Gent.mo Avvocato, in base alla normativa vigente, le officine indipendenti hanno diritto ad accedere alle informazioni tecniche per la riparazione e manutenzione del veicolo.

Vorrei però se possibile, un chiarimento sulla possibilità che il costruttore neghi tale accesso per motivi ad esempio di sicurezza.

E per quanto riguarda i costi? Come vengono calcolati o meglio è possibile che tali informazioni vengano sì rese pubbliche ma a costi spropositati?

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  • Phoenix

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  • Avv. Beccari Piergiorgio

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Per un giusto inquadramento della fattispecie e prima di entrare nel merito della domanda, ritengo doveroso chiarire preliminarmente gli aspetti essenziali relativi al diritto riconosciuto agli operatori indipendenti di accedere alle informazioni tecniche indispensabili per poter effettuare nel modo corretto gli interventi di riparazione e/o manutenzione su un’autovettura.

La Commissione Europea, già all’epoca del Reg. 1400/2002 (Legge Monti) e, ora, con riferimento al Reg. 461/2010 (sostitutivo della L. Monti), ha formalmente riconosciuto l’importanza dell’after market indipendente il quale aumenta le scelte dei consumatori e mantiene competitivi i prezzi degli interventi, mettendo pressione alle reti autorizzate.

Proprio al fine di realizzare un’effettiva concorrenza con riguardo ai servizi del post vendita, è senza dubbio necessario che tutti gli operatori possano ottenere le informazioni tecniche indispensabili ai fini della riparazione e manutenzione di veicoli che, con la costante evoluzione tecnologica, diventano sempre più complessi.

A tal fine, il concetto cardine del nuovo Reg. 461/2010 è che “l’omissione di comunicare le informazioni tecniche ricadrà direttamente nelle norme disciplinanti le restrizioni della concorrenza”.

Rispetto alla Legge Monti, il garantire l’accesso alle informazioni tecniche non è più un semplice prerequisito per i costruttori desiderosi di poter godere di una deroga alle normali regole della concorrenza ma diventa un elemento fondamentale proprio in vista della realizzazione di un’effettiva concorrenza.

Sappiamo che sull’argomento dell’accesso alle informazioni tecniche, già i regolamenti per l’omologazione tecnica dei veicoli contengono importanti norme volte a garantire tale diritto agli operatori indipendenti.

La novità adottata dalla Commissione europea con il reg. 461/2010 è il riferimento incrociato fra la legislazione per l’omologazione del tipo di veicolo e le norme del diritto della concorrenza.

In altre parole, per sapere se un’informazione debba essere resa disponibile agli operatori indipendenti, occorre fare riferimento alle disposizioni in materia di accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione del veicolo contenute negli strumenti di omologazione del veicolo.

In sostanza, si può affermare che ogni informazione comunicata ai membri della rete autorizzata, dovrà essere resa disponibile anche agli operatori indipendenti.

La definizione generica di informazione tecnica contenuta nel Reg. n. 715/2007 – “informazione per la riparazione e manutenzione del veicolo” – intende tutte le informazioni richieste per la diagnosi, la manutenzione, l’ispezione, i controlli, i monitoraggi periodici, la riparazione, la riprogrammazione o la reinizializzazione del veicolo nonché tutto ciò che il costruttore fornisce ai suoi concessionari ed autorizzati, inclusi i successivi emendamenti o supplementi a tali informazioni.

 

Vista la predetta definizione, le informazioni tecniche comprendono:

  • identificazione inequivocabile del veicolo;
  • manuali di uso e manutenzione;
  • manuali tecnici;
  • informazioni sulle componenti e le diagnosi (ad es, valori di misurazione teorici minimi e massimi);
  • schemi di cablaggio;
  • codici diagnostici di guasto;
  • numero di identificazione della calibratura del software applicabile al tipo di veicolo;
  • informazioni su strumenti ed accessori brevettati;
  • informazioni sui registri di dati e dati bidirezionali di monitoriaggio e di prova;
  • software specifici;
  • codici di errore;
  • numero di identificazione del veicolo;
  • cataloghi dei pezzi di ricambio;
  • procedimenti di riparazione e manutenzione;
  • avvisi di richiamo;
  • altri avvisi che indicano le riparazione che possono essere effettuate senza spese presso la rete autorizzata.

 

Per quanto riguarda, ancora, l’identificazione delle parti di ricambio, i codici dei ricambi (e qualsiasi altra informazione necessaria ad identificare in modo corretto il particolare del costruttore che può essere montato su un tipo di veicolo), devono essere resi disponibili agli indipendenti se lo stesso è nella disponibilità degli autorizzati.

 

Per quanto relativo, invece, al modo attraverso il quale viene fornita la comunicazione, la Commissione ha precisato che l’accesso dovrebbe essere fornito, dietro richiesta, e senza indebiti ritardi, in una forma utilizzabile ed ad un prezzo che non scoraggi l’accesso, omettendo di tenere conto della misura in cui l’operatore indipendente utilizza le informazioni.

Inoltre, le Case non possono obbligare gli indipendenti ad acquistare più informazioni di quanto sia effettivamente necessario.

Fatto questo breve inquadramento, è ora possibile fornire la corretta risposta alla domanda rivoltami.

Partendo dal presupposto che un produttore di autoveicoli costituisce, probabilmente, l’unica fonte per tutte le informazioni tecniche relative ai veicoli delle sue marche, la risposta, in generale, è che il medesimo produttore non può negare agli indipendenti l’accesso alle informazioni tecniche per motivi di sicurezza o protezione.

Solo eccezionalmente, la mancata fornitura di tali informazioni può essere giustificata in base alle suddette ragioni.

 

Tra i fattori da considerare nei singoli casi, possiamo indicare:

 

a) La portata delle informazioni in questione → in genere le officine indipendenti conoscono bene i dispositivi che hanno implicazioni sul piano della sicurezza, tra cui pneumatici, sterzo, freni e ammortizzatori e, nel corso del tempo, vi hanno di fatto lavorato senza conseguenze negative dimostrabili. Pertanto, non sarebbe giustificato che l’accesso venga negato per ragioni di sicurezza e protezione riguardanti tali dispositivi.

 

b) Sicurezza qualora sia necessario limitare l’accesso ad informazioni tecniche riguardanti pezzi di ricambio aventi funzioni di sicurezza di cui i riparatori indipendenti non hanno una conoscenza adeguata (ad es. sistema elettrico ad alta tensione concepito specificatamente per un determinato modello o una tecnica per la sostituzione di pannelli di carrozzeria in composito di carbonio), il produttore di autoveicoli deve adottare gli strumenti meno restrittivi per ottenere il risultato desiderato. Sempre a titolo d’esempio, ai riparatori indipendenti potrebbe essere richiesto di frequentare corsi di formazione su quel determinato sistema o su quella tecnica particolare. Nel caso in cui il costruttore fornisca tale informazione, l’indipendente non deve essere obbligato a ricevere maggiore informazione di quella di cui deve disporre per lavorare al sistema o per conoscere approfonditamente la tecnica per la quale viene invocata l’eccezione.

 

 

In conclusione, da quanto visto sopra, in tema di accesso alle informazioni tecniche, la regola generale è che questo diritto non può subire limitazioni da parte del costruttore del veicolo in base a motivi di sicurezza e/o protezione.

Sebbene sia, in teoria, ancora possibile negare l’accesso per tali motivi, tuttavia questi casi devono essere considerati eccezionali e, pertanto, occorre che vengano valutati di volta in volta, secondo i parametri sopra indicati, al fine di verificare la loro conformità o meno alla legge.

 

 

 

 

 

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