Vai al contenuto

[Abilitazioni PES-PAV-PEI per interventi che comportano rischi elettrici su veicoli Ibridi ed elettrici] Maggiori informazioni


Phoenix

Messaggi raccomandati

  • Amministratore

Buongiorno Avvocato,

è possibile qualche delucidazione in più su questa abilitazione "obbligatoria" per gli interventi di riparazione, manutenzione e installazione di dispositivi Aftermarket su veicoli ibridi?

Semra un pò il boom del momento e a tal proposito le chiederei qualche informazione in più sulle abbreviazioni PES-PAV-PEI, costi ed obblighi per gli Autoriparatori e Meccatronici.

 

Grazie

  • Mi Piace 3
Link al commento
Condividi su altri siti

  • 2 settimane dopo...
  • Risposte 2
  • Creato
  • Ultima Risposta

Miglior contributo in questa discussione

  • Phoenix

    1

  • Avv. Beccari Piergiorgio

    1

  • commodore

    1

Miglior contributo in questa discussione

Come già scritto in una precedente risposta pubblicata sul forum (alla cui lettura comunque si rinvia), sappiamo che il legislatore italiano, mediante il Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/08) ha stabilito che l’esecuzione di lavori su parti in tensione, debba essere affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della normativa tecnica di riferimento vale a dire, nel nostro caso, la norma CEI 11-27, relativa ai principi base ed alle prescrizioni minime per la sicurezza di attività di lavoro sugli impianti elettrici.

 

I veicoli ibridi ed elettrici sono da considerare come vere e proprie cabine elettriche; la conseguenza che ne deriva è che, per operare la riparazione e/o la manutenzione di una vettura di tale tipo, è necessario che l’operatore sia qualificato e reso idoneo per operazioni di tale genere.

 

Ricordiamo anche, per completezza, come nel nostro paese non vi sono normative di sicurezza specifiche per gli autoriparatori che lavorano su veicoli elettrici e/o ibridi; tuttavia, anche per essi, è necessario fare riferimento a quelle in vigore ed aventi come soggetti di riferimento coloro che sono chiamati ad operare su impianti in bassa tensione (quelli che vanno dai 50 ai 1000 volt in corrente alternata e dai 75 ai 1500 in corrente continua).

In definitiva, la legge italiana stabilisce la possibilità di operare in ambiente a rischio elettrico, solo per personale qualificato e riconosciuto dal datore di lavoro.

 

In base alla normativa sopra richiamata, il lavoro elettrico viene definito come "lavoro su impianti elettrici con accesso alle parti attive e conseguente rischio di folgorazione o arco elettrico"; allora ed in base al Testo Unico sulla Sicurezza, il datore di lavoro è tenuto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza” (art. 18, Testo Unico sulla Sicurezza) nonché “affidare l’esecuzione di lavori su parti in tensione, a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività, secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica” (art. 82, comma1, Testo Unico sulla Sicurezza).

 

Trasferendo i concetti appena espressi all’ambito prettamente elettrico, possiamo dedurne che:

  • chi esegue lavori elettrici deve essere idoneo ad eseguirli;
  • chi esegue lavori elettrici sotto tensione, deve disporre di un’abilitazione da parte del datore di lavoro a questo tipo di attività.

Sempre la norma CEI, indica che i lavori elettrici possono essere eseguiti da:

  • PES o Persona Esperta, cioè quel soggetto che ha un’istruzione in merito all’impiantistica e alla normativa elettrica ed ha esperienza di lavori elettrici; ha quindi la capacità di valutare i rischi, di attuare le misure di protezione necessarie e di affrontare gli imprevisti che si possono verificare in occasione di lavori elettrici. In breve, è in grado di organizzare ed eseguire in autonomia lavori elettrici fuori tensione.
  • PAV o Persona Avvertita è colui che ha caratteristiche analoghe ad un PES ma ad un livello inferiore; si distingue dal PES per l’insufficiente capacità di affrontare in autonomia l’impostazione del lavoro e gli imprevisti; può dunque lavorare da solo ma soltanto dopo aver ricevuto le istruzioni da un PES per un determinato e specifico lavoro; deve chiedere assistenza nel caso in cui insorgano difficoltà impreviste.
  • I soggetti che non rientrano nelle categorie PES e PAV, sono definiti Persone Comuni (PEC) e, in quanto tali, possono eseguire lavori elettrici fuori tensione e solo sotto sorveglianza o supervisione di un soggetto PES o PAV

 

I lavori sotto tensione, possono essere eseguiti solo da soggetti che, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti per le PES/PAV, abbiano la capacità tecnica, per la formazione conseguita e l’esperienza maturata, di eseguire tali lavori. Detti lavoratori vengono comunemente denominati Persone Idonee (PEI).

Si badi bene che l’acronimo PEI non è presente nella disposizioni della norma CEI 11-27 ma è divenuto di uso comune per indicare una persona idonea ad eseguire lavori elettrici sotto tensione in bassa tensione.

Per quanto riguarda l’attribuzione della qualifica PES/PAV/PEI prevista dalla norma CEI, ciò significa – in sostanza – accertare che tale lavoratore abbia la “capacità” di eseguire lavori elettrici.

La capacità di eseguire lavori elettrici, si ottiene attraverso un iter formativo che preveda, oltre allo sviluppo di conoscenze tecniche, anche lo sviluppo di capacità organizzative e l’acquisizione di abilità esecutive.

In pratica, un iter formativo che abbia per oggetto: formazione, esperienza ed attitudine della persona da qualificare.

La formazione per l’attribuzione della qualifica PES/PAV/PEI, può essere impartita con un corso tenuto anche da organismi esterni all’impresa.

Vale la pena evidenziare che la carenza di formazione, è una delle violazioni più spesso contestate dagli organi di vigilanza (ad esempio in caso di infortunio) ed è quindi opportuno che il datore di lavoro conservi sempre la prova dell’istruzione impartita in modo da poterla dimostrare.

I requisiti formativi minimi che devono essere posseduti da una persona esperta, avvertita e/o idonea sono sia conoscenze di carattere teorico (principali leggi e normativa tecnica relativa alla sicurezza sugli impianti elettrici, le nozioni sugli effetti dell’elettricità sul corpo umano, la scelta dei dispositivi di protezione individuali e degli attrezzi da utilizzare, le procedure di lavoro, ecc…) sia conoscenze pratiche (organizzazione del lavoro sotto tensione in relazione alla specifica tipologia del lavoro da svolgere.

In riferimento all’esperienza, invece, la norma CEI non fornisce alcuna indicazione in grado di determinare il livello di esperienza necessaria per l’attribuzione delle qualifiche, lasciando così al datore di lavoro ogni decisione in merito.

Ad ogni modo, l’esperienza di un lavoratore può ovviamente derivare anche da precedenti esperienze in altre imprese, diverse da quella in cui gli verrà attribuita la qualifica.

Anche in relazione al concetto di attitudine, la norma CEI risulta piuttosto generica e lascia sempre al datore di lavoro la scelta.

Comunque, viene richiesto di valutare l’affidabilità del lavoratore in base a caratteristiche personali maggiormente significative (ad esempio, attenzione, precisione, ecc…)

E’ utile ricordare che la qualifica di PAV, PES e PEI deve essere ritirata, o sospesa, se la persona diventa inaffidabile (ad esempio, per gravi motivi personali e/o familiari).

Da quanto appena detto e riprendendo parte della risposta data in precedenza sull’argomento, l'applicazione pratica della normativa richiamata comporta che il datore di lavoro è tenuto a:

[*]1) attribuire ai propri dipendenti, per iscritto, il livello di qualifica (ossia PES, PAV e PEC). Si badi bene che per i lavoratori autonomi, l'attribuzione deve essere autocertificata sulla base di idonea documentazione comprovante quanto appunto certificato;

[*]2) valutare l'idoneità dei propri lavoratori, ossia la condizione per cui una persona può eseguire i lavori specifici sotto tensione, attestata e rilasciata a fronte di percorsi formativi e prove pratiche. In particolare, il datore di lavoro deve valutare le attività lavorative pregresse, la documentazione attestante la formazione e le prove pratiche, la formazione svolta in ambito aziendale.

 

Non bisogna dimenticare, poi, che la violazione del datore di lavoro degli obblighi di legge (e del lavoratore autonomo se non si autocertifica), espone lo stesso a pesanti conseguenze sanzionatorie: arresto da tre a sei mesi nonché l'ammenda da Euro 2.500,00 ad Euro 6.400,00 da commisurarsi in proporzione della gravità del fatto commesso.

Infine, per ciò che riguarda i costi di formazione, non sono in grado di fornire indicazioni precise; ad ogni modo, l’offerta degli stessi è molto ampia e, rivolgendosi direttamente agli enti che somministrano la formazione, è parimenti facile avere preventivi di spesa.

In conclusione, la Norma CEI 11-27 non è stata specificatamente elaborata per l'applicazione agli impianti dei veicoli elettrici ma deve venire presa a riferimento dalle persone responsabili che operano intorno ad essi.

Pertanto, partendo dal presupposto che agli autoriparatori, sia pure molto esperti, manca la "consuetudine" con il lavoro in ambito elettrico e la completa conoscenza dei rischi conseguenti e delle precauzioni da prendere, diventa perciò importante, anche al di là della legge, un'adeguata formazione per prevenire pericoli per se stessi e per l'automobilista.

  • Grazie 1
Link al commento
Condividi su altri siti

quindi---se ho ben capito...anche un diploma di scuola professionale o istituto tecnico (diploma superiore) dovrebbe "bastare d'ufficio" per poter mettere le mani sopra senza correre il rischio di essere "inadeguati" ?

 

Se si, quali sono i "diplomi" automaticamente abilitati? riparatore tv, elettrotecnico, informatico, telecomunicazioni....?

 

Grazie mille!

 

Daniele

 

 

Link al commento
Condividi su altri siti

  • Statistiche Utenti

    17.909
    Meccatronici iscritti
    213
    Record utenti online
    Franco Renai
    Nuovo iscritto
    Franco Renai
    Iscritto
  • Statistiche forum

    36k
    Discussioni Totali
    417,2k
    Risposte Totali

  • Meccatronici Online (Visualizza tutti)

    • OffDeMa
    • Redfifty
    • 02478660026
    • Celario Pierluigi
    • Asso
    • drcarsas
    • officinasilvestri
    • Morgan83
    • enzo59
    • maverikwart
    • andrea83
    • Davide72
    • sandrettialbino
    • Dante
    • mg
    • riotti
    • sergiot
    • Autronicar
    • pasquale
×
×
  • Crea Nuovo...

Informazioni importanti

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella Cookie Policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Cookie Policy. Chiudendo questo banner, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.