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  1. Dal punto di vista strettamente giuridico, il preventivo è una proposta di contratto che il professionista rivolge al consumatore, impegnandosi ad eseguire la prestazione prevista nel preventivo stesso ed alla cifra indicata. Ma la semplice predisposizione di un preventivo, non è da sola sufficiente ad obbligare il cliente. Infatti, come tutte le proposte contrattuali, anche il preventivo, per essere giuridicamente efficace e vincolante, deve essere accettato dal cliente che lo richiede. Solo quando interviene l’accettazione del preventivo (proposta contrattuale) da parte del cliente, il contratto tra professionista e quest’ultimo può dirsi concluso. N.B.: In linea di principio, il consumatore non è vincolato al preventivo → solo con l’accettazione egli sarà contrattualmente vincolato e sarà tenuto a pagare quanto appunto indicato nel preventivo.
  2. El mecanic

    [PREVENTIVO] Quali informazioni deve contenere un preventivo?

    Effettivamente è un buon punto di partenza. Io, nel corso degli anni, ho poi aggiunto: - Il presente preventivo di spesa ( di seguito “preventivo” ) non è da considerarsi come contratto fra il cliente e l'officina XXXXXXXXXX( di seguito “officina” ). Al momento della richiesta di esecuzione lavori da parte del cliente verrà compilato una “Commessa di lavoro” della quale questo preventivo di lavoro potrà essere parte integrante. - Il preventivo, pur compilato dall'officina con la massima diligenza, può solo essere considerato come un indicazione di spesa, in quanto è realizzato utilizzando i dati in nostro possesso e reperendo i codici ricambio da cataloghi ufficiali. Tuttavia non è possibile evitare eventuali errori o differenze fra quanto riportato nei cataloghi e la vettura del cliente, errori o differenze non imputabili all'officina la quale non può quindi esserne ritenuta responsabile. - Nel caso di accettazione del preventivo l'officina si impegna comunque a contenere eventuali variazioni entro un 20% dell'importo totale del preventivo; variazioni superiori possono essere considerate motivo di annullamento del lavoro, con la restituzione del veicolo che, qualora fosse possibile, è ripristinato alle condizioni in cui è stato consegnato all'officina. Eventuali spese per il ripristino sono da considerarsi a carico dell'officina nel caso la variazione dell'importo dipenda da differenze di prezzi dei materiali preventivati, mentre qualora dipendessero dallo stato del veicolo o da lavori non prevedibili in sede di preventivazione sono da considerarsi a carico del cliente. - Qualora una parte del lavoro sia già stata effettuata, il corrispettivo relativo ad essa dovrà essere corrisposto dal cliente. - Se nel preventivo sono presenti ricambi usati o comunque non nuovi, essi sono da considerarsi “al meglio possibile”, quindi eventuali difetti che non pregiudicano il regolare funzionamento al quale il ricambio è destinato, non sono da considerare invalidanti per il lavoro; inoltre sui ricambi usati, non nuovi, fatta salva la facoltà del cliente di verificare il regolare funzionamento degli stessi in occasione del ritiro vettura presso l'officina, non viene fornita alcuna forma di garanzia sul materiale né per eventuali danni derivanti dall’uso degli stessi. -Il presente preventivo se accettato per l'importo totale e per il regolamento, dev'essere sottoscritto con firma leggibile in calce alla prima pagina dal cliente e riconsegnato all'officina. - Se il preventivo è stato consegnato al cliente via e-mail sarà sua cura stamparne una copia, firmarla e farla pervenire all'officina prima dell'inizio lavori. - Il preventivo è da considerarsi valido per i 15 giorni successivi alla data posta in testa ad esso, trascorsi i quali sarà cura del cliente richiederne una copia aggiornata dello stesso. - È facoltà della XXXXXXXXX provare su strada pubblica il veicolo per verificarne le condizioni. In caso di problemi, il ripristino in tempi ragionevoli del veicolo sarà l’unico obbligo da parte dell’officina.
  3. meccatronicaf.llicristofar

    Problema con diagnosi witech con interfaccia J2534

    si tommo non avevo caricato i carichi pendenti adesso sono in attesa di accettazione comunque sia se c'è qualcuno che gli capita di testare queste funzioni di sicurezza in modo di averne la certezza perchè io personalmente due giorni fa ho buttato due volte le 30 euro più due tech autority di un ora senza riuscire a risolvere
  4. albycorsa

    Omologazione lampade led auto

    era un esempio, tante cose non sono a libretto, potevo dire un impianto freni maggiorato.. ma gli anabbaglianti ormai lo sanno tutti che xenon e led vogliono almeno la regolazione automatica, dunque facilmente deducibile se di primo impianto o no. poi come detto sarei il primo ad esserne contento della legalizzazione, ma sono abbastanza diffidente sull'accettazione da chi effettua i controlli
  5. Ragazzi vorrei un vostro parere sui software che usate per accettazioni,banca dati e tagliandi in garanzia! Io ho sempre usato banca dati rapidoo e sempre rapidoo da un anno ho usato il programma per tagliandi in garanzia,ma i prezzi stanno lievitando sempre di più! Voi cosa usate e quanto ammonta la spesa annuale?grazie
  6. Soprattutto quando cambi pezzi per provare a far presto che poi ovviamente saranno contestati Qui nn si tratta di processare in maniera assoluta il sensore ma di verificare il segnale per focalizzare il problema, se sensore e comodo ci va di più a scriverlo che a farlo Aggiungo che in ricerca guasti, soprattutto di tipologia e sistemistica ignota al momento dell'accettazione, autoimporsi un forfait e autolesionistico, per molti guasti il grosso e la ricerca
  7. Al momento il tagliando viene registrato soltanto dalla rete ufficial, sempre se la stessa officina della rete carica a sistema il tagliando previa accettazione online.Altrimenti tutto come negli ultimi anni che fa' fede la fattura.Inoltre non escludo che vi saranno cambiamenti in quanto stanno (gia da un po')ad accorpare alcune funzioni di programmi psa sulla piattaforma ex fca oppure chiudono programmi per migrare su altri.
  8. badwork

    [accettazione veicolo] tutela per l'officina e cliente

    Come procedere al momento dell'accettazione? Sarebbe utile sapere come comportarci ed avere un esempio di scheda da compilare che ci metta al riparo dalle contestazioni dei clienti, ma che non diventi così "pesante" da impegnaci piu' tempo a compilare lo stesso che ad eseguire la riparazione.
  9. Riparazioni in Officina: scopri attraverso questo breve viaggio nell’attuale regolamentazione italiana come tutelare il nostro lavoro di Autoriparatori e vivere felici. Alla fine cercheremo di rispondere alla domanda: quando il cliente non paga posso trattenere la sua auto? Lavora Sempre Come Se La Tua Officina Fosse Trasparente Diciamo la verità, quasi sempre la maggior parte dei problemi tra Autoriparatore e cliente sono relativi alla quantificazione economica degli interventi. Per questo un’ottima strategia che preservi il nostro lavoro e, soprattutto il buon rapporto con i clienti, non dovrebbe mai esulare dal seguire i seguenti consigli: Prima I Preventivi, Poi Gli Interventi Il primo suggerimento è quello di esplicitare subito nella maniera più dettagliata possibile che tipo di problemi sono stati riscontrati e come si ha intenzione di risolverli. Non avete tempo? Organizzatevi. Prendete anche qualche giorno in più per la gestione di questa importante fase del lavoro o acquistate software e CRM che possano aiutarvi a gestire questa attività. I clienti apprezzeranno la vostra precisione e professionalità. Cosa Scrivere Nei Preventivi Ecco cosa dovrebbe contenere un preventivo che tuteli il nostro operato: Scheda tecnica degli interventi di riparo o sostituzione Ore di manodopera Spesa totale Sappiamo bene che ci sono casi in cui è impossibile fornire un preventivo affidabile senza osservare i componenti meccanici. In questi casi si consiglia di richiedere l’ autorizzazione a smontare la vettura esclusivamente ai fini di stilare il preventivo. Solo una volta che ci si è resi conto dell’entità dell’intervento, si proceda come sopra. Perché abbiamo utilizzato proprio il termine “trasparente”? Nel 2012 la Corte di Cassazione (sentenza n. 10054/13 del 24.04.2012) ha emesso una sentenza nella quale si sosteneva che l’autofficina deve essere trasparente con i clienti sulle riparazioni. Nel caso specifico l’autofficina era stata giudicata “silente” nell’esecuzione delle riparazioni e pertanto la Corte ha stabilito nullo il contratto con il cliente. Riparazioni e Garanzie: Il Cliente Può Scegliere l’Autofficina Quasi un decennio fa è stato sancito il diritto di poter affidare a un’Officina di fiducia la riparazione della propria vettura, anche se non appartiene alla rete ufficiale della Casa costruttrice. E questo – beninteso – senza che decada il diritto alla garanzia in caso di difetti. Ecco pertanto riassunti per voi, i principali punti a cui prestare attenzione nello svolgimento delle nostre mansioni organizzati per argomento. Manutenzione o Garanzia Spesso i clienti confondono manutenzione ordinaria a pagamento e interventi in garanzia ma è utile ricordare che: Devono La manutenzione ordinaria si può richiedere in qualsiasi Officina La manutenzione ordinaria è sempre a pagamento, anche nel periodo di garanzia Lavoro e materiali di consumo sono soggetti a regolare garanzia e per i ricambi si fa riferimento al Codice del Consumo. Per i tagliandi: devono essere sempre eseguiti seguendo le prescrizioni di Casa Madre. Per i ricambi: Se non originali, dovranno sempre essere di “qualità equivalente all’originale”. Per i lubrificanti: Dovranno essere sempre della qualità prescritta ma attenzione: non è sufficiente rispettare la stessa gradazione termica. È necessario anche fare attenzione alle specifiche componenti. Particolare attenzione, infine, va posta a vetture con richiami ufficiali poiché: È necessario verificare se vi siano già stati richiami ufficiali dei costruttori. Se durante un intervento di manutenzione ordinaria emerge un problema che richiede intervento di una verifica tecnica da parte di un’officina autorizzata il cliente va avvisato. I controlli successivi ai richiami e gli eventuali ripristini sono gratuiti e a cura della rete di assistenza della casa madre. È bene ricordare che l’assicurazione potrebbe rivalersi proprio sul cliente qualora venisse accertato che i problemi tecnici della vettura che avessero causato l’incidente si sarebbero potuti risolvere con l’intervento di manutenzione predisposto con il richiamo. Per quanto riguarda l’Autoriparatore, invece, si ricorda che l’elenco è pubblico e può essere agilmente verificato anche accedendo al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I riferimenti legali che tutelano sia i nostri clienti sia il nostro lavoro sono: Regolamento 1400/2002 CE Regolamento (UE) 461/2010 Riparazioni e Garanzie: Ecco Cosa Devi Ricordare Partiamo con una constatazione: il diritto alla garanzia del Codice di Consumo è irrinunciabile e non esiste alcun accordo in deroga tra autoriparatore e cliente che possa sostituirlo e che abbia valore legale. Esistono però, dei casi a cui dobbiamo prestare attenzione: ad esempio a come muta la nostra responsabilità rispetto alla provenienza del ricambio. Riparazioni In Officina: Quando Il Ricambio Non È Tuo Se un cliente richiede la sostituzione di un componente consegnando anche il ricambio, libera implicitamente l’Autoriparatore dal fornire la garanzia sul componente. Qualora il ricambio risultasse difettoso o danneggiato, la responsabilità non sarebbe da attribuire all’autoriparatore. L’autoriparatore, in questi casi, infatti, non è obbligato a fornire la garanzia come previsto dal Codice del Consumo ma resterebbe ovviamente responsabile della sua prestazione. Per tutelare il tuo lavoro di Autoriparatore dovresti: Specificare sempre per iscritto la tipologia di riparazione che si sta per effettuare. Dichiarare esplicitamente prima dell’intervento che non si è responsabili in caso di danneggiamento dovuto all’utilizzo di un componente fornito dal cliente. Per approfondire il tema dei ricambi forniti dal cliente e relativa garanzia consultare l'articolo: Ricambi forniti dal Cliente e Garanzia Riparazione In Officina: Quando Il Ricambio È Tuo In tutti i casi, invece, in cui si effettua una sostituzione con un ricambio di proprietà dell’officina è da ritenersi valida la garanzia prevista dal Codice del Consumo. Ricorda che, come riparatore, potresti dover rispondere di ricambi difettosi o magari di un montaggio erroneo. In questi casi sarà necessario effettuare una nuova installazione e il cliente non pagherà la manodopera. E per i ricambi rigenerati? In questi casi sono da ritenersi validi gli stessi principi esposti per i ricambi nuovi. Ricorda infine che solo previo consenso del proprietario, è possibile ridurre la garanzia a un anno. Abbiamo parlato spesso della manodopera dell’autoriparatore. Un tema di grande interesse è la garanzia sulla manodopera. Ricordiamo che per il Codice del consumo la prestazione d’opera di un autoriparatore è equiparata a un bene di consumo. Riparazioni E Garanzie Sulla Manodopera Sapevi che vendere la nostra manodopera di professionisti dell’autoriparazione equivale a vendere un bene di consumo? La disciplina della garanzia sui beni di consumo prevista dal Codice del Consumo si applica, infatti, anche alle manutenzioni come previsto dal Decreto legislativo 206 del 6/9/2005 (Direttiva Europea 99/44) . Proviamo pertanto a rispondere a un quesito che molti colleghi si pongono: quanto dovrebbe durare la garanzia dovuta per legge in rapporto alla prestazione d’opera: 12 o 24 mesi? Visto che, come anticipato, la prestazione d’opera di un autoriparatore è equiparabile a un bene di consumo, la garanzia sulla manodopera dovrebbe durare 24 mesi dalla data di consegna della vettura riparata come previsto dall’attuale normativa. Anche in questo caso, ricorda che la garanzia può essere ridotta a 12 mesi su componenti usati, revisionati o riassemblati solo attraverso un accordo esplicito sottoscritto e firmato anche dal proprietario del veicolo. Riparazione Terminata, Cliente Soddisfatto I lavori di manutenzione o riparazione sono terminati. A questo punto è sempre necessario rilasciare: Regolare ricevuta fiscale Documentazione dei lavori effettuati con la dichiarazione relativa alla qualità dei ricambi utilizzati Copia della scheda di accettazione firmata dal Riparatore e dal Cliente. Con tale documentazione verrà sancito il diritto alla garanzia in seguito alla manutenzione da parte dell’officina indipendente. Questa è un’ulteriore tutela per il cliente che potrà richiederci, qualora fosse provato un problema relativo al lavoro effettuato, di farci carico a nostre spese della risoluzione del problema. Naturalmente saremo ritenuti responsabili del difetto di conformità contrattuale solo dopo che tale difetto verrà esplicitato in una documentazione del Venditore, della Casa Madre o dell’Officina Autorizzata. Ricorda che il cliente può contestare il tuo lavoro eseguito entro 60 giorni dalla scoperta del difetto. E che, repetita iuvant : Il termine di garanzia per riparazioni e sostituzioni secondo il Codice del Consumo è pari a 24 mesi (2 anni). Chiudiamo il nostro breve viaggio con una domanda che – se fate questo lavoro – sicuramente vi sarete posti almeno una volta nella vostra vita professionale: se il cliente non mi paga posso trattenere la sua auto? Diritto Di Ritenzione: Perché è Sempre Rischioso Trattenere L’Auto Del Cliente Inadempiente Questo è un argomento molto delicato e dibattuto anche se una strada per noi Autoriparatori è stata tracciata dalla sentenza della Corte di Cassazione del 15 novembre 2016, ma andiamo con ordine. Innanzi tutto è necessario specificare che, anche se il riferimento non è al Codice penale e al reato di appropriazione indebita, qualora un ipotetico Autoriparatore decidesse di trattenere un’auto nella sua officina commetterebbe sicuramente un illecito civile. Un illecito pertanto da accertare davanti al Giudice civile. Questo naturalmente se l’ipotetico Autoriparatore in questione non tentasse di noleggiar o addirittura rivendere il veicolo. Va da sé, che in questi casi, simulandone la proprietà si tornerebbe al Codice penale e all’appropriazione indebita. Tornando alla sentenza emessa dalla Corte di Cassazione possiamo dire che è a favore del meccanico che ha trattenuto nella sua officina una vettura dopo alcuni interventi al solo fine di far valere il diritto di ritenzione e nessun’altra facoltà del proprietario. La Cassazione sostiene che il fatto non sussiste dopo che vi erano state una sentenza in primo e secondo grado a favore del cliente insoddisfatto che non aveva pagato le riparazioni e pretendeva la restituzione del veicolo. Naturalmente con questo non si vuole assolutamente suggerire di attuare comportamenti di questo tipo che, in ogni caso, sono da ritenersi illeciti. Nonostante il ragionamento e i principi utilizzati per motivare la sentenza siano un valido esempio a favore dei professionisti dell’Autoriparazione che si trovassero in una situazione analoga, infatti, la sentenza in questione non può assolutamente essere presa ad esempio per attuare pratiche analoghe. Insomma, la motivazione della Cassazione non esonererebbe l’ipotetico Autoriparatore da un eventuale processo e, anche in questo ultimo caso, è sempre meglio essere ben garantiti nel lavoro piuttosto che adottare soluzioni che potrebbero condurvi davanti a un giudice. Approfondimento realizzato da Riparando – Automotive News e Tutorial
  10. Autoriparazioni Andrea

    una buona accettazione

    il cliente mi arriva per un tagliando e prima di andare via mi dice " e tutto ok ma da un mese sento un rumore dalle sospensioni" . gigi entra in officina per capirci meglio e guardando con la pila le ruote mi diventa bianco. anche perche' stava per riaccompagnarlo a casa lui con la sua macchina per provarla nella foto non si vede ma quel che rimane del disco e' staccato dal mozzo
  11. ho iniziato a farlo con regolarita' proponendolo a preventivo ai clientio da quando ho preso la macchinetta usag per mettere in pressione il circuito ..ultimamente ho mollato un po pero' ora mi sono preso il test per provare olio freni e lo testo davanti al cliente in accettazione ..se rifiuta gli spiego i rischi a cui va incontro ps: vendo il servizio a 40 euro ..non penso sia una spesa folle
  12. Avv. Beccari Piergiorgio

    [accettazione veicolo] tutela per l'officina e cliente

    L'accettazione dell'autovettura è alla base del rapporto tra officina e cliente dal momento che è proprio in questo frangente che viene affidato all'autoriparatore l'incarico di controllare la vettura. Al momento dell'accettazione dell'auto, si perfeziona quello che la legge definisce "contratto d'opera" vale a dire l'esecuzione di un'opera o di un servizio da cui deriva il diritto dell'autoriparatore medesimo al corrispettivo per i lavori eseguiti. Da questa breve introduzione, si capisce l'importanza di dare il più possibile forma e chiarezza al rapporto che deriva dal ricovero di un veicolo, essendo consigliabile evitare il più possibile una gestione generica e superficiale la quale potrebbe in seguito compromettere e/o rendere difficoltoso il pagamento della lavorazione eseguita. Pertanto, la prima regola da rispettare e seguire durante la fase dell'accettazione è quella di registrare la richiesta di intervento avanzata dal cliente in apposito modulo, da redigere in doppio originale, in cui dettagliare in modo il più specifico possibile i contenuti che andremo ad indicare. Si badi bene che una corretta predisposizione del modulo di accettazione non può essere effettuata senza un'accurata, attenta e scrupolosa analisi della carta di circolazione e del libretto di manutenzione e pertanto deve essere cura del professionista farseli consegnare dal proprietario del veicolo prima della preparazione della scheda di accettazione affinché questa risulti poi incontestabile per i dati in essa riportati in quanto ripresi fedelmente dai medesimi carta di circolazione e libretto di manutenzione. Il modulo di accettazione deve contenere: [*]Data, ora e luogo; [*]Dati autovettura; [*]Dati proprietario; [*]Descrizione intervento richiesto dal cliente; [*]Check di accettazione da parte dell'officina; [*]Termine per la predisposizione del preventivo; [*]Modalità di pagamento; [*]Firma del modulo di accettazione. Ad ogni modo, visto che il tema realtivo alle problematiche dell'accettazione richiede una trattazione articolata e complessa, per i dovuti approfondimenti sugli spunti indicati dalla presente risposta, si rimanda alla "Guida Manuale Operativo", già presente nel area download del sito Asso Service. Per un'accesso diretto all'area download è possibile cliccare sull'omino Asso (clicca per accedere all'area Asso Service download) http://www.autodiagnostic.it/Tenere/omino-big.png
  13. Buongiorno Ho richiesto al servizio ricambi di un concessionario la fornitura di una chiave con telecomando, il magazziniere mi ha detto che per quel tipo di ricambio è necessario passare per l' accettazione . Mi sono rivolto all' accettazione e mi è stato detto che per questo tipo di operazione dovevo portare l'auto con il carro attrezzi in concessionaria . e' normale questa prassi ? non è monopolio ? Naturalmente avevo tutte le deleghe scritte necessarie del proprietario . La BER la 122 e tutte le leggi europee vigenti permettono questo ? Quali sono i vostri consigli?. Vi è mai capitato ?
  14. Avv. Beccari Piergiorgio

    [Preventivi lavori da effettuare] Come procedere per essere tutelati

    Cliccando sull'omino Asso è possibile scaricare e stampare il documento ufficiale http://www.autodiagnostic.it/Tenere/omino-big.png (clicca per accedere all'area Asso Service download) PREMESSA Prima di avviare un qualsiasi rapporto professionale o commerciale, la richiesta e la compilazione di un preventivo, non rappresentano solo e soltanto una formalità utile per determinare il costo del servizio o un acquisto, ma rappresentano momenti da cui possono derivare precisi obblighi giuridici a carico tanto di chi lo commissiona quanto di chi lo predispone. DEFINIZIONE DI PREVENTIVO Il preventivo si colloca all’origine di una prestazione d’opera o di uno scambio commerciale e definisce i costi necessari ad acquistare i servizi o la merce oggetto del preventivo stesso. Più precisamente, IL PREVENTIVO È LA STIMA DEL COSTO DI UN LAVORO EFFETTUATO DA UN PROFESSIONISTA O DI UNA TRANSAZIONE COMMERCIALE → esso determina il prezzo da pagare per una prestazione la quale ha un costo variabile secondo le circostanze e che, dunque, non può essere stabilito a priori attraverso una tariffa c.d. standard. IL PREVENTIVO IN SENSO GIURIDICO. Dal punto di vista strettamente giuridico, il preventivo è una proposta di contratto che il professionista rivolge al consumatore, impegnandosi ad eseguire la prestazione prevista nel preventivo stesso ed alla cifra indicata. Ma la semplice predisposizione di un preventivo, non è da sola sufficiente ad obbligare il cliente. Infatti, come tutte le proposte contrattuali, anche il preventivo, per essere giuridicamente efficace e vincolante, deve essere accettato dal cliente che lo richiede. Solo quando interviene l’accettazione del preventivo (proposta contrattuale) da parte del cliente, il contratto tra professionista e quest’ultimo può dirsi concluso. N.B.: In linea di principio, il consumatore non è vincolato al preventivo → solo con l’accettazione egli sarà contrattualmente vincolato e sarà tenuto a pagare quanto appunto indicato nel preventivo. L’ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO In genere, si possono individuare due modalità attraverso cui l’accettazione si può concretizzare: 1) La prima è quella che prevede un “comportamento concludente” → il consumatore si comporta in modo tale da far inequivocabilmente capire al professionista di accettare il preventivo. Ad esempio, dopo aver preso visione del preventivo per la riparazione dell’automobile, la lascia dal meccanico perché la ripari → questo è un tipo di comportamento concludente dal momento che è chiaro che la proposta del professionista è stata accettata (non si lascia la macchina presso il meccanico se non si vuole che quest’ultimo la ripari). 2) La seconda è la realizzazione dell’accettazione in forma espressa → vale a dire mediante l’apposizione di una firma sul preventivo. N.B.: Per una corretta tutela dei propri diritti, un riparatore diligente dovrebbe dare corso all’intervento richiesto solo in presenza di una accettazione espressa, ossia quando il preventivo viene accettato per iscritto dal cliente. TIPOLOGIE DI PREVENTIVO • Preventivo “classico” → viene stabilito il costo finale a partire dalla descrizione dettagliata della merce o del lavoro nelle sue varie componenti, vale a dire della somma della manodopera e dei costi del materiale necessario a sostenere l’intervento. • Preventivo “a corpo” → si stabilisce un costo a forfait, senza tenere conto di quanto, sul costo finale del preventivo, effettivamente pesi la manodopera, piuttosto che le spese indispensabili per la realizzazione del lavoro. • Preventivo “variabile” → viene modulato su un prezzo appunto variabile in funzione delle spese e del tempo necessari all’opera. La proposta di preventivo non è sull’intero costo del lavoro ma sul costo orario della manodopera e, quindi, il prezzo finale sarà calcolato sulla base delle ore effettivamente impiegate. N.B.: Un preventivo, redatto in modo diligente ed accurato da parte del professionista ed accettato dal cliente, garantisce il professionista stesso da eventuali contestazioni successive del cliente. CONTENUTI DEL PREVENTIVO Il preventivo va sempre redatto per iscritto e deve specificare: • Nome, estremi ed indirizzo del professionista o denominazione, estremi ed indirizzo dell’impresa (in genere su carta intestata). • Intestazione di chi riceve il preventivo (nome, indirizzo, numeri di telefono, eventuale P.IVA o Codice Fiscale). • Descrizione specifica del tipo di intervento e una stima della durata della prestazione. • Capitolato dei lavori e/o del materiale da utilizzare (ad es. pezzi di ricambio). • Prezzo, sia per la singola voce, sia globale, IVA inclusa. • Data del preventivo e, talvolta, la data di scadenza del preventivo → vale come termine di efficacia della proposta che va quindi accettata entro tale data. N.B.: essendo la proposta vincolante per il professionista, egli dovrà attenersi al prezzo indicato nel preventivo. Potrà, però, modificarlo, ma solo entro un margine ragionevole, e solo se, in corso d’opera si rivelassero necessari interventi supplementari. COSTO DEL PREVENTIVO La fornitura di un preventivo è generalmente gratuita, se collegata ad una proposta contrattuale, a meno di lavori onerosi occorrenti per la sua esecuzione (ad esempio, lo smontaggio del motore di un’auto per la quantificazione del danno), che vanno comunque quantificati. Se però il cliente richiede un preventivo, non specificando che questo vale come proposta contrattuale e il professionista accetta di eseguirlo, si perfeziona un contratto preliminare riguardante il solo preventivo, per l’esecuzione del quale il prestatore può richiedere un compenso. EFFICACIA PROBATORIA DEL PREVENTIVO Nella pratica quotidiana, può accadere che il professionista svolga l’opera commissionata e, successivamente, sorgano contestazioni da parte del cliente in ordine all’intervento svolto e/o al prezzo da corrispondere. Per cercare di evitare questa tipologia di conflittualità, è bene ricordare che il preventivo costituisce di per sé una valutazione unilaterale operata dal professionista, cioè un atto di parte. Per prima cosa, quindi, occorre che risulti sempre in maniera inequivocabile l’accettazione del cliente al preventivo proposto → l’accettazione dimostra il conferimento dell’incarico alle condizioni stabilite nel preventivo. Inoltre, è buona prassi supportare il preventivo con altri elementi idonei a dimostrare la correttezza del preventivo → prova che i prezzi utilizzati in preventivo siano conformi ai prezzi di listino; fotografie del veicolo interessato. SUGGERIMENTI Di seguito alcuni semplici consigli da tenere presenti nella predisposizione di un preventivo: • Indagare con il cliente, anche nei dettagli più minuti ed apparentemente ininfluenti, le problematiche che devono essere risolte. • Creare un preventivo facilmente comprensibile → il cliente deve comprenderne i contenuti con immediatezza e facilità. • Indicare nel preventivo tutti gli elementi necessari per il suo contenuto. • I preventivi vanno datati al giorno in cui vengono consegnati al cliente. • Nella compilazione è consigliabile indicare tutte le fasi del lavoro, possibilmente in ordine cronologico e nella loro durata. • Evidenziare la spesa di ogni singola voce. • Indicare sempre l’ammontare dell’importo fiscale da sommarsi alla spesa netta. • Stabilire, fin da subito, eventuali modalità di pagamento. • Stabilire, fin da subito, la possibilità di eventuali modifiche e costi aggiuntivi in corso d’opera → in tal caso, anche se “contrattualmente” previsto, farsi sempre autorizzare dal cliente all’esecuzione dei lavori extra. • Nel documento del preventivo, prevedere uno spazio per la firma dell’officina e del cliente che dovrà accettare la proposta → la firma in calce vale come conferma dell’avvenuto accordo, tutelando entrambe le parti da eventuali discordanze. • Generalmente in preventivi sono gratis → indicare che si tratta di una proposta contrattuale che deve essere accettata dal cliente. • Se possibile, predisporre più preventivi, differenziandoli, ad esempio per tipologia e qualità del materiale utilizzato per l’intervento.
  15. Il preventivo è in fase di accettazione 🥸🤢🤑😳🤬
  16. Secondo me questi addittivi sono solo chiacchiere. l'Urea con titolo 40% cristallizza a 0° quella in uso al 32/35 % cristallizza a -11°, dunque per evitare cristallizzazioni sgradite basta diluire un 10% con acqua demineralizzata, o se vuoi spendere distillata. Il problema è il sottozero e sopratutto le pompe dell'urea che qui si bloccano con tutte le marche di auto, se fate una ricerca sul sito trovate più di 90 post sull'adblue, con preponderanza psa, vag qualche mercedes e ford, niente giapponesi e coreane,un motivo ci sarà , non credo che tutta l'urea da 4 soldi capiti solo ai proprietari di psa o vag. Tra l'altro questa ricerca pare confermare quello che mi ha detto il genero, che le pompe europee fanno ca.... Aggiungo che ieri mi hanno ridato la mia C4 dopo sostituzione serbatoio adblue con solo spesa manod'opera e ad blue, l'auto è 2017, serbatoio che a detta del ragazzo accettazione è quello nuovo modificato, dunque non è problema urea ma pompa
  17. badwork

    PASS-THRU , FCA con KTS 560/590

    si questo lo sapevo, introdotto MicroPod dalla 500x per le 3 linee. Non sapevo che ci sono vetture che ne hanno 4. Anche la vci Cardaq ha già la predisposizione per la quarta linea can, ma non mi risultava di vetture che l'avevano già. *************************************************** Dunque , ho registrato la VCI bosch su CJDR e richiesto la registrazione su FLAPH (marchi "nostrani"). Al momento mi fermo qui, perchè il minimo da spendere saranno 50 dollari e lo farò quando ne avrò necessità. Non vorrei nemmeno sottoscrivere un abbonamento per poi scoprire, tra qualche mese, che Bosch tiri fuori un sistema PT che si integra con ESI , o qualcosa del genere. Fondamentalmente m'interessava avere conferma dell'accettazione dell VCI KTS 560/590 da parte di FCA.
  18. Buon pomeriggio colleghi. Ho un quesito di porvi: Sicuramente non sono l' unico ad essermi accorto che negli ultimi anni i problemi alle auto stanno diventando sempre più difficili da risolvere. Per una buona diagnosi abbiamo bisogno di strumenti sempre più performanti, di conoscenze sempre più profonde in materia, di dati di riferimento più accurati, senza tralasciare fattori come aggiornamenti software da eseguire ecc. Insomma, questa battaglia non si vince più solo con l' esperienza, ma ogni problema ci pone davanti a nuovi ostacoli. Vista perciò la grossa complessità, riterrei d' aiuto creare assieme ai miei collaboratori un "flusso" di processi da seguire quando ci troviamo davanti a problemi particolari, un diagramma che ci aiuti a seguire una precisa logica di riparazione, cominciando dalle informazioni da raccogliere in fase d' accettazione, ai ragionamenti da fare manmano sul veicolo, ai tipi di prove da fare per garantire la riuscita della riparazione. Insomma una guida generica che sia valida nella maggior parte dei casi, che ci aiuti a prendere le giuste decisioni, senza farci perdere la visione globale del problema. Qualcuno utilizza qualcosa del genere o sa consigliarmi dove reperire una buona base da cui partire? Grazie in anticipo!
  19. Per chi se lo fosse perso... Sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020 è stato pubblicato il DPCM 13 ottobre 2020 che sostituisce le misure di contenimento e gestione dell’emergenze epidemiologica da COVID-19, applicabili all’intero territorio nazionale. Riassumiamo in breve il contenuto, pur in attesa di un nuovo DPCM. MISURE DI CONTENIMNETO DEL CONTAGIO L’articolo 1 del DPCM dispone: - l’obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie che vanno obbligatoriamente indossati nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, sia assicurata continuativamente la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Non sono soggetti all’obbligo coloro che stanno svolgendo attività sportiva ed i bambini al di sotto dei 6 anni; - l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; - la possibilità di utilizzare mascherine di comunità, ovvero mascherino monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera; - l’obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; - l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rispetto del divieto di assembramento; - l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia; - lo svolgimento di attività sportiva o attività motoria all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; - agli eventi e le competizioni sportive riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi; - l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; - lo svolgimento degli sport di contatto è consentito da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute; - lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica; - le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività; - gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1.000 spettatori per gli spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi; - le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilato, all’aperto o al chiuso restano comunque sospese. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone; - le manifestazioni fieristiche ed i congressi sono consentiti, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate; - l’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro; - il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico; - ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio e al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2, elaborate dall’Istituto superiore di sanità. Sono consentiti i corsi di formazione dei Ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e delle Finanze e della Giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono altresì consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonché i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL; - la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e le attività di tirocinio da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti; - nelle Università le attività didattiche e le attività curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida; - le amministrazioni di appartenenza possono rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, prevedendo che il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso; - le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento alla situazione epidemiologica nei propri territori; - divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze ed accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS); - l’accesso di parenti e visitatori a struttura di ospitalità e luogo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria; ATTIVITA’ COMMECIALI AL DETTAGLIO In merito alle attività commerciali al dettaglio, dei servizi di ristorazione e dei servizi alla persona, il DPCM 13 ottobre 2020 prevede le misure di seguito riportate. Commercio al dettaglio Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. Servizi di ristorazione Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino: - alle ore 24 con consumo al tavolo; - alle ore 21 in assenza di consumo al tavolo. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Le suddette attività restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle medesime con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Servizi alla persona Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Resta fermo lo svolgimento delle attività di seguito elencate inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del DPCM del 26 aprile 2020. ATECO DESCRIZIONE ATTIVITA’ 96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 96.01.10 Attività delle lavanderie industriali 96.01.20 Altre lavanderie, tintorie 96.03.00 Servizi di pompe funebri e attività connesse Altre attività commerciali ammesse Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Settore trasporto pubblico In tema di trasporto pubblico viene previsto che il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID- 19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Attività professionali Le attività professionali sono legittimate a continuare, ma il DPCM raccomanda comunque: - che siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, per tutte le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza; - di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché agli strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; - di assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, l’adozione di strumenti di protezione individuale; - di incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. Strutture ricettive È consentito esercitare le attività delle strutture ricettive, purché nel rispetto del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, e dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. ATTVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI Il DPCM in esame prevede che tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dal predetto articolo 1, devono rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (cfr. Aggiornamento AP n. 138/2020) e integrato con Accordo del 24 aprile 2020 nonché dei Protocolli specifici relativi alla sicurezza nei cantieri e del settore trasporto e logistica, ciascuno per i relativi campi di applicazione. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE Ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 13 ottobre 2020, sull’intero territorio nazionale: - il personale sanitario deve attenersi alle misure per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell’OMS; - è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria; - nei servizi educativi per l’infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle Università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie riportate nell’allegato 19 del DPCM in esame; - i sindaci e le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione; - nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messi a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani; - le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza devono adottare interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; - nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile.
  20. CAVALIER

    gestionale officina

    Mi servirebbe un consiglio per acquisto gestionale officina con funzionalita accettazione e preventivatore ho visionato il software della rapidoo e infocar repeir se avete info su un prodotto migliore grazie
  21. ciorben

    [Ganci Traino] Info varie

    dire agli altri cosa fare e come e quanto farsi pagare è impossibile visto che non so manco cosa fare io, al di là dei buoni propositi non sono passati manco quindici giorni da un lavoro eseguito su un carrello appendice dove di tredici fili non avevano azzeccato la posizione di manco uno ne lì ne sul gancio e di sicuro le ore pagate non sono manco la metà di quelle che gli ho dedicato, specialmente sul carrello. questo per dire che di strappi alla regola purtroppo ne farò ancora ogni volta ripromettendomi che sia l'ultima......... io per diletto a tempo perso(che manco so cosa significa) tengo una statistica dei così detti tempi morti, pulizie, accettazione, gestione magazzino eccetera eccetera, bene nel 2019 ho contato circa 250 ore non retribuite per piccoli viaggi di prova o spostamenti a seguito del cliente, per cui di ore mi sembra di averne già regalate non poche per cui cerco di fare tesoro del passato per evitare di rifare gli stessi sbagli in futuro, se posso.
  22. El mecanic

    Fornitura chiavi codificate con telecomando

    La carta per la burocrazia dell'accettazione :dimen:
  23. il re dei irni

    SANIFICAZIONE ABITACOLI: COSA USATE?

    INFATTI invece di nascondere in mezzo al conto la spesa metto la cosa in chiaro , trasparente cosi il cliente lo sa , questo e subito appena si entra in accettazione , domani faccio qualche foto meglio
  24. il re dei irni

    SANIFICAZIONE ABITACOLI: COSA USATE?

    io non sono daccordo , le migliorie si sono sempre pagate da quando mondo e mondo . io mi faccio pagare la monodopera in base all attrezzatura che ho e le spese che ne conseguano . IO ho delle tabelle appese in accettazione , non sono tassative ,ma cmq esplicite. Non vedo il problema da parte di questo BENEDETTO utente finale di mandarmi a quell paese e trovare un altra officina. Se no tiro fuori tutte le spese che IO devo sostenere per il virus dell cazzo , e poi ditemi a chi / quando /e dove posso denuciare . PS. e sto parlando solo di spese covid , se no ci vuole un enciclopedia.
  25. il re dei irni

    SANIFICAZIONE ABITACOLI: COSA USATE?

    ho messo un banner in accettazione che spiega / pubblicizza la sanificazione in modo che la gente sappia cose e , e mi domanda cosi apri un discorso e spiegi perche farla , igiene , odori ,batteri e sopratutto precauzione ,dopo riparazione, contro coronavirus. VISTO che tutto costa io li faccio pagare ,chi proprio non vuole ,o quelli cheso che tirano su il naso faccio a meno , ma vedo che nella maggiore non la gente ,capisce che tutto sto casino ha un costo e non puo sostenerlo solo chi ha un attivita . detto e fatto questo non si tratta di fare soldi ma di limitare un po i danni , .
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