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  1. dalla newsletter di PNEURAMA La sentenza della Corte di Giustizia europea sul costo dei dati tecnici La Corte di Giustizia europea ha recentemente emesso una delle sentenze più attese tra i vari contenzioni sui dati tecnici. Stiamo parlando della causa intentata da ADPA (l’Associazione europea degli editori di dati) e altri contro PSA sul costo dei dati tecnici, causa intentata inizialmente presso la corte regionale di Colonia (Germania) poi da questa trasferita per competenza al tribunale dell’Aja. Un primo importante risultato della sentenza è che in questo ambito il Regolamento 858/2018 si applica anche a veicoli di precedente omologazione quali Euro 5/6 il che vuol dire praticamente quasi tutto il parco circolante europeo. Un secondo risultato positivo per l’intero aftermarket è che il dato fornito dal costruttore può essere usato dall’operatore indipendente per il proprio lavoro senza per questo dover riconoscere al costruttore diritti di alcun tipo legati al business generatosi. Gli altri capi della sentenza definiscono sì meglio i diritti ma non sono esaurienti come i primi due. Il tema fondamentalmente è come interpretare il requisito di costi “onesti e ragionevoli” che “non scoraggino” l’acquisto. Riassumendo, qui il punto della sentenza è che tali requisiti vanno misurati in relazione al business del destinatario-acquirente, non quello del fornitore-produttore. Il che da un lato comporta che il costo deve contribuire a generare un ricavo per l’operatore ma dall’altro lato lo stesso dato può essere venduto a condizioni diverse per business diversi. Un esempio per tutti: un semplice codice ricambio usato da un autoriparatore per sostituire un componente sull’auto del proprio cliente può legittimamente risultare di costo diverso rispetto a un editore di dati che lo usa per vendere raccolte di dati ai propri clienti. È evidente quindi che la sentenza purtroppo non esaurisce possibili contenzioni e forse neanche potevano farlo. Si potrà sicuramente assistere ad altre cause simili su casi analoghi, ma adesso un precedente c’è che è la centralità del fruitore rispetto al fornitore; era sì già intrinseca nel regolamento in riferimento ma la sentenza adesso finalmente ne sancisce l’asserzione. Quali siano le conseguenze di questa sentenza nella post-vendita sarà da vedere ma influenzeranno comunque l’intero settore e non solo per gli aventi causa; la sentenza infatti è relativa ai principi generali del Regolamento 858 e di conseguenza all’intera cornice di leggi a cui il Regolamento si riferisce. C’è da augurarsi che il senso del pronunciamento della Corte, oltre al suo dettato, sia recepito da tutti per non dover incorrere in nuovi inutili e costosi contenzioni che alla lunga non avvantaggerebbero nessuno.
  2. Il regolamento 858/2018 stabilisce i principi in base ai quali i vari enti nazionali (nel nostro caso, MCTC) possono emanare e applicare le norme relative all’omologazione dei veicoli in osservanza delle pertinenti norme amministrative e i requisiti tecnici approvati nell’UE in materia di sicurezza e protezione ambientale. Punti «chiave» del REG 858/2018 Veicoli interessati Omologazione e collaudo dell’auto prima che venga immessa nel mercato Controlli sui veicoli circolanti da parte degli specifici enti nazionali Vigilanza da parte degli specifici enti comunitari Norme da rispettare da parte dei produttori dei veicoli Accesso alle informazioni tecniche e relativi costi Prova, da parte dei costruttori, del rispetto degli obblighi in materia di informazioni OBD e di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. Accesso alle informazioni tecniche: principi. [*]I costruttori devono garantire un accesso illimitato alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, e alle informazioni diagnostiche di bordo (OBD). [*]Il progresso tecnico non deve essere pretesto per restringere l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli agli operatori indipendenti. Informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli Informazioni che sono richieste per la diagnosi, la manutenzione e l'ispezione di un veicolo, la sua preparazione al controllo tecnico, la sua riparazione o sono richieste per il supporto diagnostico a distanza del veicolo o per il montaggio su un veicolo di parti e accessori o sono utilizzate dal costruttore a fini di riparazione o manutenzione Informazioni diagnostiche di bordo (OBD) Informazioni generate da un sistema che è a bordo di un veicolo ed è in grado di individuare un malfunzionamento ed eventualmente di segnalarne la comparsa mediante un sistema di allarme, di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante informazioni salvate nella memoria di un computer e di comunicare tali informazioni all'esterno. Accesso alle informazioni tecniche: le informazioni OBD I costruttori devono consentire agli operatori indipendenti un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle informazioni OBD del veicolo, alle attrezzature diagnostiche e altre apparecchiature, agli strumenti, compresi i riferimenti completi e i download disponibili del software applicabile, nonché alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. Le informazioni OBD devono essere messe a disposizione sui siti web dei costruttori in formato standardizzato. Per i costruttori di strumenti diagnostici, l’accesso ai dati OBD deve essere assicurato in un formato leggibile a macchina e trattabile elettronicamente. Accesso alle informazioni tecniche I costi di accesso alle informazioni: Il costruttore del veicolo può chiedere la corresponsione di un canone ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli. Tale importo non deve scoraggiare l'accesso a tali informazioni e tiene conto della misura in cui l'operatore indipendente le utilizza. Il canone di accesso stabilito dal costruttore può essere fissato: su base temporale (oraria, giornaliera, mensile, annuale, ecc.) ; a transazione (un costo per ciascun accesso) Se il costruttore mette a disposizione entrambe le modalità, sarà l’operatore indipendente a scegliere quella a lui più congeniale. Rispetto degli obblighi Prova, da parte dei costruttori, del rispetto degli obblighi in materia di informazioni OBD e di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. I singoli operatori indipendenti o le loro associazioni di possono presentare apposito e specifico reclamo all'autorità di omologazione in merito alla mancata ottemperanza del costruttore agli obblighi circa l’accesso alle informazioni tecniche. In tal caso, l'autorità di omologazione procede a un'ispezione per verificare l'ottemperanza da parte del costruttore. Entro 3 mesi dalla richiesta, i risultati di tale indagine sono comunicati all'operatore indipendente o all'associazione di categoria interessati. In caso di mancato rispetto, l’autorità di omologazione può adottare opportuni provvedimenti quali la revoca o la sospensione dell'omologazione, l'irrogazione di sanzioni. Significato per l’IAM Cosa rappresenta il REG 858/2018 per l’aftermarket indipendente Il regolamento in questione che entrerà in vigore il 1 Settembre 2020, rappresenta ad oggi la massima garanzia posta dal legislatore europeo a tutela di tutti gli operatori indipendenti affinché essi possano continuare a svolgere il proprio ruolo in condizioni di equità rispetto alle reti ufficiali. Perché il rispetto dei principi di accesso alle informazioni tecniche viene «ancorato» all’omologazione del veicolo (senza il rispetto di tali norme, il veicolo non viene omologato, quindi non può essere immesso sul mercato); Perché la tutela riguarda tutti gli operatori aftermarket (costruttori di componenti, installatori, costruttori di strumenti di diagnosi, fornitori di informazioni tecniche, ecc.); Perché tutto quanto sopra deve essere assicurato indipendentemente dall’evoluzione tecnologica dei veicoli; Perché i singoli operatori o le loro associazioni possono adire agli enti di omologazione in qualsiasi momento vi sia il fondato sospetto di violazione da parte dei costruttori. Accessi Passthru direttamente sui siti dei costruttori Nel pieno rispetto di tutte le tutele previste dal regolamento 858/2018, sempre più costruttori stanno fissando modalità di accesso alle informazioni tecniche (pass thru) direttamente sui propri siti web applicando opportune tariffe (su base temporale o a transazione). Gli operatori interessati, normalmente autoriparatori, che intendano avere accesso alle informazioni tecniche del costruttore, devono: ottenere un apposito «login» sul sito web del costruttore; corrispondere la tariffa nella modalità ritenuta a loro più congeniale Da quel momento sarà attivo l’accesso per qualsiasi esigenza dell’autoriparatore. Accessi Passthru tramite gli strumenti di diagnosi Nel pieno rispetto di tutte le tutele previste dal regolamento 858/2018, sempre più costruttori stanno rivedendo le modalità di accesso alle informazioni tecniche da parte dei fabbricanti di strumenti di diagnosi. Gli operatori interessati stanno quindi sottoscrivendo con i costruttori appositi contratti per ottenere le informazioni a tariffe fissate nei principi stabiliti dal regolamento. Gli stessi fabbricanti di strumenti di diagnosi mettono a disposizione dei propri clienti le informazioni ottenute dal costruttore, attraverso i propri strumenti facendo, a loro volta, pagare specifiche tariffe fissate in ottica commerciale da ciascun fabbricante. L’autoriparatore, attraverso la corresponsione di tali tariffe al fabbricante dello strumento di diagnosi, avrà l’accesso alle informazioni tecniche del costruttore del veicolo attraverso lo strumento stesso. Regolamento_858-2018_Omologazione_Info_Asso_Service.pdf
  3. La registrazione del Tagliando "digitale" non credo la facciano, di certo fanno il reset ove occorre una diagnosi ufficiale, in ogni caso questa tariffa se non erro è stata ridotta molto, forse 10 euro in media, a tal punto che si diceva che se te ne capitano ancora poche, nemmeno Sgw di Fca vale la pena acquistare! Ora con il regolamento 858/2018, che prevede la cyber security per tutti i veicoli di nuova omologazione a far data dal 1° settembre 2020, bisognerà adeguarsi anche per Vw, Renault e tutti gli altri Brand e modelli che "sforneranno" nei prossimi mesi/anni! Anche per questi aspetti, in aggiunta a quelli che ho espresso nel post precedente, credo che sia stata una scelta lungimirante, soprattutto per i prossimi 10 anni, in seguito si vedrà se siamo stati capaci di mantenere la nostra "indipendenza" nel mercato Automotive.
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