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  1. Buongiorno devo sostituire scambiatore su questo mezzo chiedo gentilmente possibile tempistica e varie difficoltà' grazie
  2. non sempre nei primi anni 90 conobbi tramite vie impervie una persona che gli avevano chiesto di gestire un'aula notturna con na 20a di autoriparatori dentro .............io ero il 21o/ultimo/e ancora apprendista questo tra na cosa e n'altra lo trascinammo in officina............con un vecchio multimetro analogico e na cassetta di raccordi/manometri e un schema elettrico riusciva a lavorare su na macchina mentre altri gia' si erano fatti spennare per i primi banchi di diagnosi(che diagnosi non erano) senza saperli usare ..........se poi andava sulla meccanica gia' lavorava in guanti e mascherina 30anni prima che arrivasse il covid di contro e' chera fuori di testa un perito/tecnico/collaudatore ex dipendente di alitalia che abbandono' le officine di malpensa (con uno stipendio da sogno) per emigrare in profondo sud a fare quello che piu' gli piaceva............movimento terra guidare e riparare i suoi vecchi O&K rh6, la sua vecchia jonn drere 450A o il superdatato 682 lo rendevano felice :o :idiot2: una persona ingamba per i tempi..............una persona da cui prendere spunto ................una persona che difficilmente si incontra tra i formatori superpagati di oggi :tickedoff:
  3. Avv. Beccari Piergiorgio

    [Pneumatici Invernali] Approfondimenti e sanzioni sull'utilizzo

    In effetti, la normativa in materia di circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve, negli ultimi tempi è stata oggetto di un acceso dibattito interpretativo. Facciamo un po’ di chiarezza al riguardo, ovviamente partendo da quello che la legge dice. In particolare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una propria Direttiva del gennaio 2013, interveniva direttamente sulla disciplina della questione dal momento che le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli automobilisti e condizionare il regolare svolgimento del traffico. E’ ovvio che detti fenomeni atmosferici, in base alla loro intensità, possono determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli; quindi situazioni di potenziale rischio per l’integrità fisica delle persone. Considerato che la Legge n. 120/2010 aveva novellato il Codice della Strada stabilendo la possibilità che l’ente proprietario della strada (ad es. il Comune), con ordinanza, potesse prescrivere che i veicoli circolanti sulle vie soggetto al proprio controllo, fossero muniti ovvero avessero a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e ghiaccio e considerato inoltre che, nel biennio 2010/2012, molti dei suddetti provvedimenti non erano risultati coordinati ed uniformi, con conseguente forte situazione di disagio per gli automobilisti, si rendeva necessario impartire istruzioni agli enti proprietari o concessionari delle strade, finalizzate a regolamentare – in via generale – le modalità di attuazione dei provvedimenti adottati per la circolazione durante il periodo invernale. Così, mediante la Direttiva sopra richiamata, il Ministero ha stabilito che, fuori dai centri abitati, lungo le strade maggiormente interessate da neve e pioggia ghiacciata, durante il periodo invernale, gli enti proprietari o concessionari delle strade possono prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli, idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Per ragioni di uniformità, il Ministero stabiliva che il periodo interessato dall’obbligo venisse ricompreso tra il 15 novembre ed il 15 aprile. In sostanza, viene affermato che ove sussiste l’obbligo di circolazione con pneumatici invernali, questi devono essere mantenuti sul veicolo a partire dal 15 novembre e fino al 15 aprile, con la possibilità di rimontare le gomme non da neve entro un mese dalla scadenza dell’obbligo, vale a dire non oltre il 15 di maggio. A parte il fatto che il governo Italiano – in maniera a mio avviso discutibile e per le ragioni sopra viste - ha ben pensato di stabilire la fine dell’inverno per decreto al 15 aprile (quando il calendario lo fissa al 21 marzo) e la stagione – sempre più spesso - molto prima, determinando in tal maniera una situazione in cui, anche con temperature alte, si è costretti a mantenere gli pneumatici invernali, vi è da chiedersi in quali conseguenze incorre l’automobilista che viene trovato a circolare con le gomme da neve al di fuori del periodo previsto. In poche parole, è legale circolare con pneumatici invernali anche durante la stagione estiva? La risposta è molto semplice ed è relativa al tipo di pneumatico montato sulla vettura. Per meglio chiarire e approfondire, diciamo che il Ministero dei Trasporti – con una propria circolare del 17 gennaio 2014, avente ad oggetto “Impiego dei pneumatici invernali” – ha precisato che “l’uso degli pneumatici invernali consentiti e cioè quelli con i parametri riportati sulla carta di circolazione, ivi compreso l’indice di velocità, non ha restrizioni di carattere temporale e che, pertanto, essi possono essere usati durante tutti i mesi dell’anno solare”. Secondo il Ministero dei Trasporti, quindi, l’uso di pneumatici invernali non è soggetto a limiti temporali, potendo di conseguenza essere usati per tutto l’anno solare. Questo perché, sempre secondo la logica ministeriale, il loro utilizzo nel periodo estivo non ha ripercussioni sulla sicurezza del veicolo ma comporta unicamente una più rapida usura a causa del livello più elevato della temperatura al suolo. Detto questo, però, salta fuori l’inghippo. Infatti, vi sono pneumatici invernali che riportano tra le loro caratteristiche, indici di velocità inferiori rispetto a quelli indicati sulla carta di circolazione del veicolo. Una simile difformità, la quale comporterebbe la violazione dell’art. 78, commi 3 e 4 del Codice della Strada (e quindi, per il responsabile della violazione una sanzione amministrativa da € 419,00 ad € 1.682,00), è tollerata solo per i veicoli che impiegano tali gomme durante il periodo in cui sussiste l’obbligo di montare pneumatici invernali. Ciò sta a significare che soltanto il veicolo che monti pneumatici invernali con indici di velocità inferiori rispetto a riportati dalla carta di circolazione e che circoli dopo il 15 maggio è sanzionabile per la violazione sopra vista. Allora attenzione: se si montano gomme invernali con indici di velocità conformi alle indicazioni della carta di circolazione, si può decidere di tenerle anche per tutta l’estate senza che ciò determini la possibilità di incorrere in qualche violazione del Codice della Strada. Se, invece, sono stati installati pneumatici con indici di velocità inferiori a quelli indicati dalla carta di circolazione, allora occorre obbligatoriamente sostituirli entro e non oltre il 15 maggio, per non correre il rischio di trovarsi sul capo una multa che può variare da un minimo di € 419,00 ad un massimo di € 1.682,00. Le norme appena viste, in conclusione, non sembrano essere esenti da critica. In primo luogo, non pare del tutto corretto prevedere norme particolarmente severe per chi continua a circolare con gomme che, ad ogni modo, consentono di viaggiare a velocità superiore ai limiti previsti nel nostro paese. Inoltre, qualche dubbio può porsi in relazione all’effettivo grado di sicurezza di pneumatici che, seppur legalmente utilizzabili per gli indici di velocità che li caratterizzano, tuttavia sono soggetti ad un grado di usura più elevato di quello conseguente al loro normale utilizzo in stagione fredde.
  4. Avv. Beccari Piergiorgio

    Pneumatici e cerchi - light tuning - D.M. 20 - 10/01/2013

    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 7 marzo 2013, era stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 20 del 10 gennaio 2013 recante norme in materia “di approvazione nazionale di sistemi ruota, nonché procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione”, la cui data di entrata in vigore era prevista inizialmente per il 31 dicembre 2014, poi rinviata al 1 ottobre 2015. La normativa appena richiamata, nelle intenzioni del legislatore, rappresenta una considerevole novità dal momento che, sino ad oggi, nel nostro paese non era presente una regolamentazione disciplinante l’omologazione per i cerchi così come era da ritenersi illegale la possibilità di montare pneumatici con misure diverse rispetto a quelle indicate e previste dalla carta di circolazione del veicolo a meno che, in precedenza, non fosse intervenuto il nulla osta da parte della casa costruttrice. In sostanza, quindi, grazie a questo nuovo quadro normativo, ogni automobilista avrà la possibilità di installare sulla propria macchina gomme e cerchi di misura diversa da quella riportata sulla carta di circolazione (o sul libretto d’uso e manutenzione), attraverso il ricorso ad una procedura veloce e poco onerosa. Sotto un profilo diverso, il nuovo Decreto incontra un fenomeno in continua crescita nel nostro paese (ossia la personalizzazione delle vetture) e rappresenta l’adeguamento del nostro sistema al fine di garantire che tale fenomeno possa avvenire attraverso la scelta e l’utilizzo di prodotti sicuri nell’ambito della circolazione stradale, con conseguente freno alla circolazione ed al montaggio di prodotti privi di omologazione. Venendo ora al merito della disciplina, occorre preliminarmente ricordare che questa trova applicazione in riferimento al c.d. “sistema ruota” intendendo con tale definizione una ruota diversa da quelle originali o da quelle sostitutive del costruttore del veicolo, da considerarsi singolarmente o unitamente allo pneumatico, alle viti o ai dadi di fissaggio, agli adattatori o distanziali. In sostanza, quindi, dal 1 ottobre di quest’anno, in Italia potranno essere vendute solo ruote omologate (cerchi) per auto e fuoristrada; l’omologazione richiesta, poi, può essere di due tipi: o quella Europea secondo il regolamento UN/ECE n. 124 oppure quella italiana rilasciata in base a quanto previsto dal Decreto n.20/2013 (c.d. Omologazione NAD). Le ruote immesse sul mercato ed omologate secondo le prescrizioni del regolamento UN/ECE n. 124, devono obbligatoriamente avere le stesse dimensioni di quelle previste dalle case auto per il primo impianto. Al contrario, le ruote omologate secondo la nuova normativa (NAD), possono anche avere misure diverse dall’originale, offrendo così la possibilità di montare dimensioni di cerchio e pneumatico alternativi rispetto a quanto previsto dal libretto (c.d. light tuning). La conseguenza più immediata a quanto appena affermato è che le ruote omologate ECE andranno ad essere montate solo un numero limitato di auto (in quanto presentano dimensioni uguali al primo impianto), mentre le ruote omologate NAD hanno un ambito di impiego molto più allargato. Per capire se una ruota è omologata secondo il sistema europeo o quello nuovo italiano, occorre fare riferimento al numero di omologazione il quale deve risultare in maniera visibile sul cerchio, una volta che la ruota è stata montata sull’auto. Inoltre, nel caso di ruote omologate secondo il sistema ECE, il numero di omologazione deve essere impresso in modo permanente e visibile sulla ruota, mentre nell’ipotesi di ruote omologate NAD (ossia secondo la nuova normativa in esame), il produttore ha l’ulteriore possibilità di applicare un adesivo speciale anti contraffazione. Possiamo ora vedere quali sono gli obblighi del gommista a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ruote. Nell’ipotesi in cui al medesimo venisse richiesto di montare ruote omologate NAD, il gommista dovrà obbligatoriamente consegnare al cliente il certificato di conformità rilasciato dal produttore (unitamente al c.d. “ambito di impiego” vale a dire il documento, fornito dal costruttore del sistema ruota omologato, contenente tutte le informazioni dettagliate circa la vettura, le motorizzazioni previste, le misure dello pneumatico, gli elementi di fissaggio e tutte le note necessarie per installare correttamente la ruota omologata) e la dichiarazione di corretta installazione. Nel caso in cui, invece, si debba procedere al montaggio di ruote omologate UN/ECE, il rilascio della dichiarazione di corretta installazione non è previsto come obbligatorio mentre è sempre consigliabile la consegna del “ambito di impiego” per evitare qualsiasi equivoco circa la corrispondenza tra vettura e sistema ruota previsto per la medesima. Da quanto appena riferito, ne consegue la possibilità odierna di montare ruote, purché omologate NAD (vale a dire secondo la nuova normativa italiana), di diametro diverso e con pneumatici diversi da quelli previsti dal libretto. Questo è un preciso vantaggio offerto dal Decreto Ruote. L’automobilista che intenda installare sulla propria vettura una ruota di diametro diverso da quella prevista in carta di circolazione, dovrà recarsi dal proprio gommista di fiducia, scegliere un “sistema ruota” omologato NAD, accertandosi poi che l’auto rientri tra gli “ambiti di impiego” previsti per il sistema ruota stesso. Fatta l’installazione, l’automobilista/cliente riceverà – come detto sopra – il certificato di conformità della ruota emesso dal produttore del sistema ruota, il documento relativo all’ambito di impiego nonché, infine, la dichiarazione (su carta intestata) di corretto montaggio. La carta di circolazione, invece, sarà soggetta ad aggiornamento solo ed esclusivamente nel caso in cui il sistema ruota installato preveda una misura degli pneumatici non riportata sulla carta di circolazione; se la misura degli pneumatici è già riportata sulla carta di circolazione, sarà sufficiente tenere a bordo tutta la documentazione rilasciata dal gommista. Per l’aggiornamento, ricordiamo che basta recarsi (con il certificato di conformità e l’ambito di impiego correlato) presso gli uffici della motorizzazione competente e presentare domanda di aggiornamento della carta di circolazione; una volta verificata l’esattezza e originalità dei documenti (nonché il corretto montaggio), verrà trascritta sul libretto la nuova combinazione (auto/cerchio/pneumatico) e rilasciata l’omologazione della stessa. Infine, potrebbe essere interessante vedere cosa si rischia per il mancato rispetto delle norme portate dal Decreto in esame. Dopo il 1 ottobre, vendere ed acquistare prodotti non omologati rappresenta una violazione di norma nazionale a tutela della sicurezza stradale, con il rischio di incorrere in pesanti sanzioni tanto per l’automobilista che per il negoziante. Infatti, secondo il codice della strada, viene punito con una sanzione amministrativa da euro 164 ad euro 663 colui che importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale o commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione, con sequestro e confisca del componente anche se installato. Viene punito con la sanzione amministrativa da euro 41 ad euro 169, l’automobilista che circola senza avere a bordo la dichiarazione dell’installatore attestante il corretto montaggio ed il certificato di conformità, senza tralasciare che il non presentarsi – senza giustificato motivo – presso gli uffici della Polizia per l’esibizione della documentazione richiesta, comporta un’ammenda da euro 419 ad euro 1.682. Da ultimo, il mancato aggiornamento della carta di circolazione viene punito con il ritiro medesima ed una sanzione amministrativa da euro 422 ad euro 1.695.
  5. Avv. Beccari Piergiorgio

    [Aumento delle prestazioni di un veicolo] Quali rischi per Autoriparatore e cliente?

    Il tema portato alla mia attenzione, è stato già in parte analizzato all’interno della domanda relativa alla problematica della “pubblicità di aziende che offrono il servizio di rimappatura della centralina” alla lettura della quale si rimanda per l’inquadramento giuridico-legale degli interventi atti a modificare i parametri sostanziali e fondamentali previsti per l’omologazione di una vettura. Nella medesima, facevo anche riferimento alle possibili conseguenze “illecite” che un intervento di rimappatura poteva comportare spiegando, in particolare, che le medesime andavano dalla violazione delle norme previste dal Codice della Strada, alla possibilità di rivalsa della compagnia assicurativa in caso di incidente, senza trascurare le problematiche relative alla revisione ed alla garanzia della casa costruttrice. Venendo al merito della domanda, occorre ricordare che “chiunque circola con un veicolo al quale sono state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, va incontro alla sanzione amministrativa da Euro 419,00 ad Euro 1.682,00 oltre alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione”. Quindi, il proprietario di un veicolo “rimappato”, nel caso dovesse essere trovato a circolare su strada, andrebbe incontro alla violazione dell’art. 78, comma 3° e 4°, del Codice della Strada. Tuttavia e in piena onestà, mi riesce difficile rispondere con certezza al quesito relativo alle modalità con cui le Forze del Ordine possono verificare eventuali modifiche sul veicolo. Vero è che, nella maggior parte dei casi, tali modifiche non sono esternamente visibili e che, dunque, occorrerebbe precisa indagine ed adeguata strumentazione per la loro individuazione. Però, occorre anche ricordare che ogni ipotesi è un caso a sé. Infatti, un’automobilista - proprietario di una vettura modificata - potrebbe essere fermato dalle forze dell’ordine durante un normale controllo di routine, come tanti se ne vedono lungo le strade. In una simile fattispecie, difficilmente gli agenti intervenuti potrebbero avere dei sospetti sulla conformità del veicolo ai requisiti di omologazione a meno che il medesimo veicolo non inizi a presentare qualche elemento (ad esempio interni con gadget di tuning) capace di destare perplessità. Ma se lo stesso automobilista dovesse essere visto sfrecciare a 240 km/h a bordo di una vettura che una tale velocità non può notoriamente raggiungere, con scarico rumoroso e assetto ribassato, ecco che il quadro cambia. In quest’ultimo caso, il controllo può essere istantaneo e se dovessero venire alla luce le modifiche incriminate, allora la conseguenza è il ritiro del libretto, una multa molto salata e l’obbligo di una revisione straordinaria. E’ altrettanto vero, poi, che alcune macchine delle Forze delle Ordine hanno in dotazione la strumentazione di diagnosi OBD ma è parimenti vero che da una simile diagnosi non si evince la rimappatura di vettura ma solo alcuni valori relativi al corretto funzionamento dei sistemi anti-inquinamento. Ancora, nell’eventualità in cui un’automobile modificata incappi in un incidente stradale, è da tenere in seria considerazione la possibilità di rivalsa da parte della compagnia assicurativa, vale a dire il diritto di quest’ultima la quale, dopo aver pagato il risarcimento danni alle persone coinvolte nel sinistro, può chiedere il rimborso al proprio assicurato qualora sussistano gravi violazioni del Codice della Strada come, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, la revisione scaduta, la violazione delle norme sulle caratteristiche costruttive del veicolo o la guida senza patente. Pertanto, il proprietario che decida di modificare la propria vettura, ponendo così in circolazione un veicolo non più conforme alle caratteristiche costruttive, dovrebbe in primo luogo conoscere approfonditamente il contenuto della copertura assicurativa sottoscritta e, quindi, sapere l’elevato grado di rischio che una simile iniziativa potrebbe comportare. Ma, tralasciando per un attimo i ragionamenti che precedono, vorrei soffermarmi su concetti molto importanti. Infatti, una cosa sono opinioni del tipo difficoltà di incappare in controlli, modalità “più furbe” di effettuare la rimappatura, l’incidenza sulla sicurezza della medesima così come opinabili sono le singole valutazioni riguardo le convenienze e i rischi di chi affronta simili interventi. Ma la verità è che la legge in merito, per quanto soggetta sempre ad interpretazione, è chiara e pone a carico del proprietario del veicolo la responsabilità di porre in circolazione dei veicoli che rispondano pienamente a determinati requisiti. Quindi, non si deve mai dimenticare che un veicolo al quale siano stati effettuate operazioni di riprogrammazione o modifica, atte a cambiare parametri di funzionamento che incidono sule prestazioni e sulle emissioni, non può mai considerarsi in regola, perché diversamente argomentare significherebbe ignorare le normative in materia ovvero piegarle alle proprie convinzioni o convenienze. Quindi, in linea di principio, non si può sicuramente dire che circolare con una vettura modificata sia legale; che le conseguenze, poi, varino da caso a caso è tutt’altro discorso. Una volta che determinate azioni vengono a realizzarsi, potenzialmente ci si pone nelle condizioni di incorrere in tutto ciò che la legge prevede per il caso. Alla luce di quanto precede, anche l’autoriparatore, nel fronteggiare richieste di interventi volti a modificare i parametri essenziali di una vettura, dovrebbe sempre ricordarsi che si sta per eseguire una lavorazione per sua natura capace di sconfinare nella “illegalità” e, quindi, occorre che l’autoripatore medesimo tuteli la propria attività in maniera tale da porsi il più possibile al sicuro da possibili conseguenze spiacevoli. E’ dovere dell'autoriparatore in primo luogo capire il motivo per il quale l'operazione viene richiesta (ad es. perché la vettura deve essere destinata a competizioni sportive) e, di seguito, informare preventivamente il cliente non solo degli aspetti tecnici legati alla lavorazione domandata ma anche delle derivazioni civili e penali che la tipologia dell'intervento richiesto, e l'uso della vettura che ne consegue, potrebbe generare. Così poi, ricevuto l'assenso a proseguire nell'incarico, da predisporre un apposito documento (c.d. disclaimer) in cui verrà dato atto per iscritto che il cliente è stato reso edotto di tutto quanto attinente l’ambito tecnico-giuridico, manlevando di conseguenza l'officina da ogni tipo di responsabilità ulteriore collegato all'utilizzo di una vettura modificata in tal senso. Infatti, non è difficile che qualcuno, combinato un guaio, possa cercare di addossare ad altri eventuali responsabilità.
  6. questo difetto in vw è risaputo, ho un A3 1.6 90 cv di un cliente che sono stati già cambiati 2 volte, ma ancora ad oggi quando si mette in moto questa macchina sembra un fiat 682 di una volta.
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