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  1. Avv. Beccari Piergiorgio

    [Revisione Autoveicoli da gennaio 2015] Sanzioni inviate direttamente a casa?

    La disciplina della revisione degli autoveicoli, nel passato più recente, è stata interessata da diversi interventi normativi i quali hanno suscitato parecchi dubbi relativi all’interpretazione ed alla applicazione delle norme entrate in vigore. Per meglio comprendere la questione, è doveroso allora procedere dall’esame del testo di legge di riferimento, vale a dire l’art. 80 del Codice della Strada Come sappiamo, il comma 1 della suddetta disposizione afferma che “il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce, con propri decreti, i tempi e le modalità per l’effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie dei veicoli a motore e dei loro rimorchi al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti…”. Anche riassumendo i successivi commi del medesimo articolo 80 del Codice della Strada, per quanto riguarda le auto, possiamo affermare che la prima revisione è obbligatoria dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione mentre i successivi controlli devono essere effettuati con cadenza biennale e sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione. Le scadenze appena riferite trovano applicazione per autovetture, autocaravan, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. E, a far data dal 2003, anche ai motoveicoli e ciclomotori. Per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad es. le auto elettriche leggere da città), la revisione è invece obbligatoria con cadenza annuale. Nell’evidenziare come, a seguito del Decreto Liberalizzazioni Monti, il controllo dei gas di scarico è reso obbligatorio solo in concomitanza con la revisione e non più con cadenza annuale, ricordiamo che la revisione può essere effettuata presso uno qualunque degli uffici della Motorizzazione Civile o presso le officine autorizzate dal Ministero dei Trasporti. Quindi, il primo principio che possiamo ricavare è che la revisione rappresenta uno specifico obbligo di legge la cui inosservanza comporta, per il proprietario, la soggezione alle sanzioni previste. Occorre allora individuare quali sono le conseguenze previste in caso di mancata revisione e le circostanze che ne determinano l’applicazione. Secondo il comma 14 del già citato art. 80 del Codice della Strada “…chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674...”. Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti e l'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione. Venendo ora al contenuto specifico della domanda, occorre capire se dalla omessa effettuazione della revisione alle scadenze previste deriva, in automatico, l’invio della multa conseguente direttamente presso la residenza dei proprietario del veicolo. Tale ipotesi è stata avanzata da quanti hanno ritenuto che, a seguito dell’informatizzazione delle procedure di controllo e dell’aggiornamento della carta di circolazione, conseguisse la possibilità di accertare istantaneamente – diciamo in via telematica – il mancato adempimento dell’obbligo alla revisione con conseguente spedizione a casa dell’interessato della contestazione relativa. A mio avviso, la precedente impostazione appare come il frutto di un’interpretazione “estrema” e che si spinge oltre il puro e semplice dato testuale del comma 14 dell’art. 80 Codice della Strada. Infatti, come visto sopra, la norma fa riferimento, in modo chiaro e indubbio, al caso di coloro che circolano con un veicolo non revisionato. Quindi, il punto focale da tenere presente per capire quando si incorre nella sanzione prevista per non aver sottoposto il proprio veicolo alla revisione obbligatoria, è appunto quello della circolazione del veicolo. Vero è che gli agenti di polizia sono oggi dotati di sistemi collegati ad un database in cui sono inseriti i veicoli non in regola, ma le sanzioni previste dal Codice della Strada scattano solo e soltanto se l’autovettura viene trovata a circolare. Al contrario, nell’ipotesi in cui il veicolo, pur privo della revisione, fosse tenuto fermo, non sussisterebbe nemmeno il presupposto stesso che legittima l’irrogazione delle sanzioni, proprio perché non circolante. Pertanto, le sanzioni previste per omessa revisione vengono applicate dagli organi accertatori esclusivamente nel caso in cui il veicolo venga fermato mentre si trova a circolare in strada e, a seguito, del controllo, si appuri la violazione dell’obbligo in esame. Chiarito questo, ci si può domandare se esistono eccezioni ossia se è possibile circolare anche quando è già trascorso il termine ultimo per effettuare la revisione. In teoria, solo i veicoli soggetti a revisione annuale possono circolare anche dopo la scadenza del termine per la revisione a condizione che questa sia stata prenotata entro il termine stesso. Per gli altri veicoli, invece, la prenotazione per una data successiva alla scadenza, autorizza la circolazione solo per il giorno in cui si deve effettuare la revisione; pertanto, al di fuori di tale giorno la circolazione è vietata e si applicano le stesse sanzioni previste per la mancata revisione. Infine, quando si utilizza un veicolo sospeso dalla circolazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.941 a Euro 7.767, a cui aggiungere il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni, senza considerare che in presenza di più reiterazioni delle violazioni, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca della vettura.
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