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Trovato 5 risultati

  1. Avv. Beccari Piergiorgio

    Iscrizioni alla camera di Commerico e sanzioni in seguito a controlli

    Innanzitutto, desidero scusarmi per il ritardo con cui provvedo a rispondere alla presente domanda. Venendo ora al merito della questione che oggi mi viene sottoposta e per una sua esatta comprensione, è necessario analizzare nel dettaglio le norme contenute nei testi di legge regolanti l’attività di autoriparazione, vale a dire la L. 122/1992, il D.P.R. n. 558/1999 e la legge 224/2012. Come oramai ben sappiamo, la L. 122/1992 era stata pensata e promulgata per disciplinare l’attività di manutenzione e riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, ossia, secondo la definizione data dal legislatore, “l’attività di autoriparazione”. Nell’attività di autoriparazione, e ciò non è mai superfluo ricordarlo, rientrano “tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi a motore, nonché l’installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi, rimanendo escluse le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, operazioni da effettuarsi, in ogni caso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l’attività di commercio dei veicoli”. Per quanto riguarda il momento dell’inizio dell’attività di autoriparazione e relativa iscrizione al registro delle imprese, l’art. 10 del D.P.R. n. 558/1999 ha previsto l’obbligo, in capo alle imprese che intendono esercitare tale attività ai sensi della L. 122/1992, di presentare denuncia di inizio attività (DIA), specificando altresì le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall’art. 1, comma 3, della medesima L. 122/1992. In sostanza ed in altre parole, tutte le imprese aventi l’intenzione di svolgere attività di autoriparazione (comprese quelle esercenti, in prevalenza, attività di commercio e noleggio di veicoli nonché di autotrasporto che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione), sono obbligate a comunicare l’inizio della propria attività con apposita dichiarazione (la DIA appunto), indicando con chiarezza quali attività tra quelle rientranti nell’autoriparazione andranno a svolgere. E cioè, anche in seguito all’entrata in vigore della L. 224/2012, devono comunicare se svolgono tutte le attività previste (meccatronica, carrozzeria, gommista) ovvero solo una o due delle stesse. Questo poiché ciascuna impresa ha la facoltà di richiedere l’iscrizione per una o più delle attività previste (meccatronica, carrozzeria, gommista), in relazione alle attività effettivamente esercitate. Tuttavia, salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all’attività principale, l’art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 558/1999, non consente l’esercizio delle attività previste dall’articolo 1, comma 3, L. 122/1992 (meccatronica, carrozzeria, gommista), senza la relativa e specifica iscrizione. Se quanto precede è vero, ossia che l’esercizio dell’attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro delle imprese, relativamente alle attività specificate (cioè meccatronica, carrozzeria, gommista), bisogna ora chiedersi cosa succede nell’ipotesi in cui un’impresa – pur essendo regolarmente iscritta nell’apposito registro – in realtà eserciti l’attività di autoriparazione per un’attività diversa da quella (o da quelle) per cui risulta abilitata. In proposito, occorre considerare l’art. 10 della L. 122/1992, tuttora in vigore, in base al quale “l’esercizio da parte di un’impresa, di attività di autoriparazione diverse da quella (o quelle) in cui l’impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all’attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 7.500,00 e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si procede con la cancellazione dal registro delle imprese”. I soggetti indicati dalla legge come preposti alla vigilanza sull’applicazione delle disposizioni di legge sono le Provincie ed i Comuni con i relativi organi. Visto il quadro normativo di riferimento, allora la risposta al quesito odierno è facilmente intuibile: il soggetto che svolge attività di autoriparazione, è legittimato a svolgerla solo e soltanto in relazione alle attività per le quali risulta abilitato e, pertanto, si deve ritenere illecito l’esercizio di un’attività rispetto alla quale il soggetto medesimo non ha ottenuto la specifica iscrizione, a meno che si riesca a dimostrare il carattere strumentale o accessorio della presunta attività illecita rispetto all’attività principale. Nell’ambito dell’attività svolta da un officina, credo che per potere dimostrare il carattere di strumentalità o accessorietà dell’attività per la quale non si è abilitati (in questo caso prendo solo l’attività di gommista tralasciando i piccoli interventi di carrozzeria per semplificare l’esposizione) rispetto a quella principale, si debba fare riferimento a criteri/parametri quali: spazio dedicato alla strumentazione per il cambio gomme sul complessivo spazio adibito ad officina, fatture e incassi corrispettivi, numero di cambi gomme effettuati, complessivo delle spese sostenute per l’acquisto di gomme rispetto a quelle generali dell’officina, ecc… E’ chiaro che l’unione dei fattori sopra indicati, potrebbe salvare l’autoriparatore se risultasse, ad esempio, che lo spazio occupato è minimo, che gli incassi rappresentano una percentuale bassa degli incassi complessivi dell’officina, che le spese sostenute in relazione ai cambi gomme sono marginali rispetto alle complessive occorse, che il numero di interventi effettuati è di poco conto rispetto al numero di lavorazioni complessive fatte nell’esercizio dell’attività principale. Ad ogni modo, è altresì vero che ogni caso deve essere considerato fine a se stesso e, quindi, quello che può valere in una data ipotesi, allo stesso tempo perde valore se riferita ad altra. Interessante, poi, è anche l’osservazione relativa al ruolo di una copertura assicurativa. Infatti, le imprese esercenti attività di autoriparazione sono responsabili degli interventi effettuati; interventi svolti, ovviamente, nell’ambito delle attività per le quali sono giustamente abilitate. Pertanto, soprattutto in caso di danno grave, sul quale è certo che l’assicurazione, prima della liquidazione del dovuto, verifichi a fondo l’esistenza di tutti i presupposti fondanti la responsabilità dell’assicurato, nel caso in cui si dovesse ravvisare un elemento di esclusione della copertura (come lo svolgimento di un’attività “illecita” sempre che non si dimostri la strumentalità o accessorietà come sopra visto), sarebbe penso sicura la rivalsa della compagnia nei confronti dell’assicurato. Anche se poi, per dare una risposta sicura in tal senso, occorrerebbe leggere la polizza e le condizioni relative. Sotto il profilo fiscale, osservo che l’emissione delle fatture relative a operazioni svolte nell’esercizio di un’attività per la quale l’officina non è abilitata, non dovrebbe comportare particolari conseguenze dal momento che il fisco verifica, tramite tali documenti, la giustificazione delle entrate e delle uscite, senza entrare nel merito dell’attività; anche se non si può escludere che in base ad un’indagine sulla partita IVA corrispondente, non vengano fatte le opportune segnalazioni. Tuttavia, non essendo un fiscalista, l’affermazione che precede, deve essere considerata un parere da prendere con il classico beneficio di inventario, essendo consigliabile l’opinione in merito di un professionista che si occupa di tali problematiche.
  2. Allora...turbina sembra ok, gira bella libera. Gasando da fermo più che gonfiarsi, i manicotti tendono a restringersi e dallo scarico fuma abbastanza nero. Ho staccato il sensore di pressione sul collettore di aspirazioe e le differenze mettendo o toglieno pressione sul sensore sono davvero minime da 940 a circa 1000 mbar. I dati che registro con texa al minimo sono i seguenti - Press. nominale turbo 1016mbar - Press turbo 942 - Portata aria stimata 441 - Portata aria aspiraz. 558 - Pressione collettore 942 - Massa fuliggine 30g - Pressione differenziale filtro particolato 7 mbar - Falsa Pressione differenziale filtro part. 1 mbar - Sens. pressione a monte turbo 949
  3. Sole 24 0re del 16/11/2012 pag 26 Eccoti la legge SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 14 novembre 2012, ha approvato il seguente disegno di legge d’iniziativa dei deputati Delfino, Bosi e Volonté, già approvato dalla Camera dei deputati: Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione Art. 1. (Nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione) 1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal se-guente: «3. Ai fini della presente legge l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: a)meccatronica; b)carrozzeria; c) gommista». Art. 2. (Requisiti tecnico-professionali) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svol-gimento dei corsi regionali di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 feb-braio 1992, n. 122, alle disposizioni dell’ar-ticolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizza-zioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi sta-biliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845. Art. 3. (Norme transitorie) 1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle at-tività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova atti-vità di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 122 del 1992, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge. 2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elet-trauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in pos-sesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all’abili-tazione professionale non posseduta. In man-canza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla ge-stione tecnica dell’impresa ai sensi dell’arti-colo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. 3. Qualora, nell’ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se ti-tolare dell’impresa, abbia già compiuto cin-quantacinque anni alla data di entrata in vi-gore della presente legge, essa può prose-guire l’attività fino al compimento dell’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia. 4. Fino all’adozione delle disposizioni re-gionali di attuazione dell’articolo 2 della pre-sente legge, continuano ad applicarsi i pro-grammi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. IL PRESIDENTE Contento adesso? :P
  4. ofgianniste

    [BMW 318 IS 02/1995 1796cc 18 4S1 100Kw Benzina] Non parte !!

    Sul sensore di fase PMS pin 67-68 ho 558 ohm ma su quello di giri pin 16-44 ho 1,278 ohm Provato anche direttamente sul cablaggio del sensore...ma sempre gli stessi valori. Sarà quello di giri che è andato , o anche se è un po' più alto...va bene uguale ??
  5. 2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elet-trauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in pos-sesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all’abili-tazione professionale non posseduta. In man-canza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla ge-stione tecnica dell’impresa ai sensi dell’arti-colo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. scusate l ignoranza, mi potete chiarire questo punto ? per esempio chi è elettrauto allo scadere del suddetto regime transitorio, deve conseguire la qualifica di meccanico ? grazie per la pazienza
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