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  1. Buondì, sono a richiedere info ai più esperti nel settore...per la sostituzione dell'olio del differenziale posteriore haldex... la banca dati dice 240000km o 10 anni, non sono previste procedure di scarico...ma solo il tappo di riempimento/livello... ho visto che bisogna smontare parecchio per togliere il differenziale post...voi come procedete in genere??? la car ha 84.000 km....
  2. IMPULSORE

    scadenza adeguamento meccatronica

    La Conferenza Stato/Regione ha stabilito regole uguali per tutti i territori, credo sia opportuno chiedere alla tua Associazione di riferimento, (se sei iscritto) in alternativa alla Camera di Commercio competente sul tuo territorio! Le differenze/discriminanti sono strettamente legate all'inquadramento che hai o che hai avuto in azienda, è anche da lì che si maturano e acquisiscono i requisiti per diventare Responsabile Tecnico e Titolare di Impresa di Autoriparazione. Le norme che regolano il nostro settore sono sempre le stesse: legge 122/1992, 224/2012, 205/2018 e l'ultimissima proroga di un solo anno, e mi viene spontaneo dire "e meno male" che scade il 5/01/2024, (art. 22-ter decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in vigore dal 28 febbraio 2023). Fermo restando l'aggiornarsi, il rinnovarsi, l'adeguarsi e attrezzarsi per far fronte nel migliore dei modi alle difficoltà del nostro mestiere..........mi viene spontaneo pensare, ma di quanti anni hanno bisogno gli Autoriparatori del nostro Paese per mettersi in regola???? Alla fine del "periodo" saranno trascorsi "solo" 11 anni, e rimane per me incomprensibile e inaccettabile parlarne ancora oggi, dopo 10 anni e 7 mesi. Io credo..... e poi mi taccio su questo argomento, che un figlio, molto spesso non più 20enne, deve "farsi valere" in famiglia e "pretendere" che gli venga dato spazio, non posso credere che dopo 10 anni trascorsi di proroga, ancora oggi ci sono colleghi che devono "regolarizzarsi".....mi spiace ma questo non lo accetto, se un genitore non vuole "mollare" lo scettro deve sapere che la professionalità del proprio "figliolo" è ben pagata fuori dall'officina di famiglia.... e che diamine!! Scusate lo sfogo, ma proprio in questi giorni ho saputo di un collega 40enne della mia provincia, che sta tribulando perché il papà, appena scomparso, era il responsabile tecnico dell'officina di famiglia in cui lavorano altri due figli!!
  3. Buongiorno a tutti, sono Sergio ed ho in officina un freelander 2 che aveva la spia alternatore accesa e in diagnosi cod. errore P065B su insistenza del proprietario sostituivo l'alternatore ma il problema rimane. L'alternatore carica regolarmente e all'avviamento la spia alter. spenta ma dopo circa 30 secondi si accende e memorizza il cod. P065B. A qualcuno di Voi è gia successo o avete qualche idea in merito? Grazie P.S. mi scuso ma avevo sbagliato nell'inserire questa discussione in altra pagina.
  4. badwork

    scadenza adeguamento meccatronica

    quello che è capitato a me, nel 2016. La camera di commercio mi comunicava via PEC: Si trasmette in allegato la visura camerale di evasione relativa all'avvenuto aggiornamento d'ufficio, ai sensi della legge 224/2012, delle sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, per le quali codesta impresa era abilitata, nella sezione meccatronica. L'Ufficio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito (telefono 0xxx- xxxxxx- segreteria@xx.legalmail.camcom.it). Distinti saluti Altra cosa, vecchio documento della camera di commercio di Torino, vedi allegato
  5. IMPULSORE

    scadenza adeguamento meccatronica

    Ciao a tutti, non fatemi fare un lavoro che non mi compete completamente……ma nemmeno scandalizziamoci se, ancora oggi alcuni di “noi”, a partire dalla legge 224/2012 scaduta il 5 Gennaio 2018 che consentiva di “unire” ciò che il mercato aveva già unito, ovvero le competenze di Autoriparatore motorista e Autoriparatore elettrauto, e con la successiva proroga 205/2017 scaduta il 5 gennaio 2023 che oltre a prorogare la precedente norma, consentiva di integrare per chi ne aveva la necessità imprenditoriale di “aggiungere” le qualifiche di gommista e di carrozzeria con un adeguato percorso formativo. Quanto premesso, e questo non vuole essere un sottolineare che siamo nel Paese delle banane, non posso esimermi dal sottolineare che per molti di noi non sono bastati 5 anni + 5 anni per regolarizzarsi, affinché si possa svolgere in modo regolare la propria attività a sostegno delle nostre famiglie! Per onestà devo dire che i 12 mesi li ho proposti anch’io, non per difendere gli “indifendibili” di cui personalmente ho poca stima, ma solo in virtù del fatto oggettivo, che alcuni colleghi del nostro Paese ci hanno segnalato, ovvero che a causa del periodo pandemico, alcune date dei percorsi formativi sono state annullate e/o rinviate limitando chi avrebbe voluto mettersi in regola, seppur in ritardo a mio avviso, negandogli di fatto la possibilità di farlo! Dopo di quest’ultima …..non ci saranno altre proroghe e altre possibilità, a meno di un scesa in guerra da parte dell’Europa di cui comunque facciamo parte, che mescolerebbe le carte in tavola, con rinvii di tutte le scadenze in corso, in ogni caso suggerirei di fare del nostro meglio sempre, ogni qualvolta ci viene chiesto, provando a lasciare il segno nella “storia” di ciò che abbiamo donato agli altri con la nostra professionalità! Dimenticavo……i commercialisti normalmente sono dei contabili che fanno il consuntivo di ciò che hai realizzato nell’esercizio precedente, poche volte sono dei consulenti “previsionali” che ti accompagnano in scelte consapevoli di investimento durante l’esercizio in corso, permettendoti di “correggere” ove occorre e se necessario, men che meno possono accompagnarci in percorsi normativi abilitanti specifici di un settore e/o di una Categoria di mestieri, di cui non ne conoscono l’interezza normativa e che li “costringe” a studiare e ad interpretare con tutti rischi di una visione personale e unilaterale non condivisa, nel fare un lavoro che non gli compete. Affidatevi alle Associazioni che sono il corpo intermedio preposto a far questo, nel difendere e sostenere il tessuto produttivo Artigiano del nostro Paese!
  6. Questa vettura da un po di tempo valida il dtc P2463 09 " Tasso Particolato non conforme. Guasto di un componente" questo con un valore di rendimento volumetrico filtro antiparticolato superiore a 200% , all'inizio che ha dato l'errore per la prima volta la vettura era anche un po lenta come potenza ho effettuato reset ed rigenerazione su strada il valore del rendimento volumetrico FAP è sceso a 0% dopo rigenerazione e la macchina spingeva bene pero dopo circa 10 o 15 giorni ripresenta il difetto ho provato ha fare pulizia con decarbonizzazione con idrogeno e pulitura fap con additivo direttamente sulla macchina dalla sonda di temperatura spruzzando appunto questo additivo rifatta rigenerazione il rendimento fap dal 205% è risceso a 0% pero puntualmente dopo 10 o 15 giorni si ripresenta lo stesso errore pero' il proprietario dice che la macchina va bene spinge bene non gli da problemi di prestazioni. A questo punto rifaccio diagnosi e ritrovo : Rendimento Volumetrico del FAP 224% Tasso di cenere del filtro particolato 0,5 g Accumulo NOX 2,7g Pressione differenziale del FAP: Key on motore spento -0,001 bar Al Minimo 0,011 bar A 2500 rpm 0,075 bar a 3000 rpm 0,094 bar Km da ultima rigenerazione 1240 Km. Non vorrei sbagliare ma non vedo valori elevati di pressione differenziale o sbaglio?. Aspetto Vostri preziosi consigli.
  7. Salve , ho questa Maserati biturbo 2000 cc v6 iniezione weber, la quale ha solo 40000 km .. La vettura è stata completamente tagliandata , ha un problema di minimo irregolare , il rientro A minimo è altalenante.. Qualcuno sa indicarmi se c'è un modo per effettuare delle regolazioni della Carburazione ... Attendo vostro aiuto Grazie
  8. Salve , ho questa Maserati biturbo 2000 cc v6 iniezione weber, la quale ha solo 40000 km .. La vettura è stata completamente tagliandata , ha un problema di minimo irregolare , il rientro A minimo è altalenante.. Qualcuno sa indicarmi se c'è un modo per effettuare delle regolazioni della Carburazione ... Attendo vostro aiuto Grazie Topic bloccato perchè doppio. Badwork
  9. Avv. Beccari Piergiorgio

    [Abilitazione alla meccatronica] Maggiori chiarimenti

    Intervengo nuovamente nella discussione relativa alla meccatronica, con la speranza di fornire ulteriori ed utili chiarimenti in merito. Piaccia o meno la legge che ha modificato l’attività di autoriparazione e le ragioni che hanno spinto il legislatore ad adottare tale provvedimento, la realtà oramai assodata è che la nuova normativa ha pieno vigore e, pertanto, con essa bisogna raffrontarsi. Come sappiamo, dal 5 gennaio 2013, la disciplina inerente l’autoriparazione è stata significativamente modificata dalla L. 224/2012 la quale, tra le altre cose, ha unificato nella nuova sezione della meccatronica le precedenti sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto; inoltre, ha approntato uno speciale regime transitorio per le imprese già operanti nel settore. Vale la pena di ricordare che, per le imprese già in attività alla data del 5 gennaio 2013, il legislatore ha previsto quanto segue: a) le imprese abilitate sia alla meccanica-motoristica sia alle attività di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica e verrà effettuato d’ufficio il relativo adeguamento alla nuova abilitazione. Tuttavia, nel caso in cui l’impresa risulti abilitata da due differenti responsabili tecnici (uno per la soppressa sezione meccanica-motoristica, uno per l’elettrauto), l’impresa sarà comunque abilitata di diritto alla meccatronica, ferma restando la necessità per i preposti di qualificarsi secondo le modalità che esponiamo al successivo punto; b) le imprese abilitate alla meccanica-motoristica o all’elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per cinque anni, quindi, fino al 5 gennaio 2018. Ad ogni modo e sempre entro i cinque anni, le imprese dovranno estendere l’abilitazione delle persone preposte alla gestione tecnica all’intero settore della meccatronica tramite le seguenti possibilità, alternative tra loro: - frequentazione del responsabile tecnico di appositi corsi integrativi di formazione, limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta; - dimostrazione di un’esperienza professionale qualificata e documentata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’interessato nel settore di attività non posseduta; - rivalutazione del titolo di studio. c) deroga per i responsabili tecnici che hanno più di 55 anni. Il preposto alla gestione tecnica, anche se titolare dell’impresa, che abbia già compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 (nato entro il 4 gennaio 1958), può proseguire l’attività di meccanica-motoristica o di elettrauto fino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia. In relazione alla nuova sezione della meccatronica ed alla conversione e agli aggiornamenti di ufficio, la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3659/C dell’ 11 marzo 2013, ha previsto la possibilità per le Camere di Commercio di procedere ad aggiornamenti d’ufficio sulle posizioni delle imprese di autoriparazione che, al 5 gennaio 2013, risultavano abilitate per le soppresse sezioni della meccanica-motoristica e/o elettrauto, in attuazione delle disposizioni transitorie previste in materia di “meccatronica”. In esecuzione della nuova sezione di “meccatronica”, la suindicata circolare ministeriale ha indicato tre modalità di interventi d’ufficio sulle certificazioni delle imprese di autoriparazione interessate: 1) la conversione automatica alla nuova sezione di meccatronica per le imprese già abilitate, al 5 gennaio 2013, ad entrambe le ex sezioni di meccanica-motoristica e di elettrauto. Questo passaggio, avviene d’ufficio in quanto attua la conversione automatica delle abilitazioni delle imprese che risultino già regolarmente abilitate alla data di entrata in vigore della legge sia alla meccanica-motoristica che all’elettrauto. Quanto sopra, avviene in forza di una procedura automatizzata del sistema informatico elaborato da Infocamere ed, in parte, su elenchi di imprese di autoriparazione lavorati localmente da ciascuna Camera di Commercio, in base all’estrazione dei codici attività Ateco 45.20.1. (riparazioni meccaniche di autoveicoli) e 45.20.3 (riparazioni di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli). Questa conversione, sostituisce unicamente le vecchie abilitazioni di meccanica-motoristica ed elettrauto presenti ma non incide sulla descrizione dell’attività di impresa che rimane quella a suo tempo denunciata. Per ottenere tale conversione d’ufficio, le imprese devono: essere iscritte al Registro delle Imprese in stato di “attività” alla data del 5 gennaio 2013; non devono essere in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa; devono avere entrambe le abilitazioni per le vecchie sezioni soppresse, anche se su localizzazioni dell’impresa; non devono essere in stato di “aggiornamento” durante la lavorazione della conversione automatizzata. Al termine della procedura di aggiornamento, nei certificati e nelle visure camerali risulterà, sotto i dati dell’attività esercitata dall’impresa, quanto segue: la nuova sezione della meccatronica al posto delle soppresse meccanica-motoristica ed elettrauto; le eventuali limitazioni o specificazioni, se presenti in visura sotto le vecchie abilitazioni, verranno riportate inalterate nella nuova sezione della meccatronica; la data di accertamento alla nuova abilitazione di meccatronica; l’apertura di un protocollo d’ufficio per la conversione dell’abilitazione dell’impresa, con la seguente dizione: “CONVERSIONE AUTOMATICA DELL’ABILITAZIONE DELL’IMPRESA AI SENSI DELL’ART. 1, L. 122/92, ALLE SEZIONI MECCANICA-MOTORISTICA ED ELETTRAUTO IN ABILITAZIONE AI SENSI DELL’ART. 1, L. 224/2012 ALLA SEZIONE MECCATRONICA. 2) dicitura transitoria per le imprese abilitate solo ad una delle sezioni di meccanica-motoristica o di elettrauto. Le imprese che continuano a svolgere la propria attività nel solo settore della meccanica-motoristica o nel solo settore elettrauto, dovranno regolarizzarsi alla nuova sezione meccatronica, entro il 5 gennaio 2018. Per queste imprese, abilitate dunque solo ad una delle soppresse sezioni di meccanica-motoristica o di elettrauto, la competente Camera di Commercio provvederà, a livello di certificazione, ad inserire la seguente dicitura: “IMPRESA ABILITATA ALL’ATTIVITA’ DI MECCANICA-MOTORISTICA O DI ELETTRAUTO AI SENSI E NEI TERMINI E LIMITI PREVISTI DALL’ART. 3, COMMA 2, L. 224/2012”, fino a quando la stessa dimostri l’avvenuta riqualificazione del responsabile tecnico secondo le modalità già conosciute. 3) per i responsabili tecnici ultracinquantenni, in riferimento ad imprese abilitate solo ad una delle soppresse sezioni, la competente Camera di Commercio, sempre a livello di certificazione, provvederà ad inserire la seguente dicitura: “IMPRESA ABILITATA ALL’ATTIVITA’ DI MECCANICA-MOTORISTICA O DI ELETTRAUTO AI SENSI E NEI TERMINI E LIMITI PREVISTI DALL’ART. 3, COMMA 3, L. 224/2012. Si badi bene che le informazioni sopra riportate, si riferiscono alle “modalità operative” adottate dalla Camera di Commercio di Mantova la quale, essendo parte di UNIONCAMERELOMBARDIA, non fa altro che applicare le stesse modalità in vigore presso le altre Camere di Commercio lombarde. Quindi ed in diverse parole, in Lombardia, tutte le Camere di Commercio adottano la stessa prassi per la regolamentazione, per quanto di loro competenza, delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione, in ragione delle modifiche apportate con l’introduzione della meccatronica. Nulla mi fa pensare, poi, che anche nelle altre regioni italiane non venga applicata la procedura sopra vista. Inoltre, sui siti internet istituzionali delle varie Camere di Commercio, gratuitamente scaricabili in formato PDF, sono presenti appositi prontuari/manuali contenenti i dati e le informazioni più importanti relativamente a tutto quanto necessario per la corretta gestione di questa fase transitoria. Pertanto, si consiglia sempre di interpellare la propria Camera di Commercio di riferimento per avere ogni chiarimento.
  10. Salve a tutti,ricerco urgentemente questa ecu motore...grazie anticipatamente.
  11. El mecanic

    SPOSTATO: 0 281 011 224 bosch EDC16 BMW 530

    Questo messaggio è stato spostato in Ricambi - Prodotti - Prezzi. [iurl]http://www.autodiagnostic.it/forum/index.php?topic=4166.0[/iurl]
  12. Avv. Beccari Piergiorgio

    [Abilitazione alla meccatronica] Maggiori chiarimenti

    Coloro che intendono avviare un'attività di meccanica-motoristica e/o di elettrauto devono poter dimostrare il possesso dei requisiti professionali per entrambe le categorie. La principale novità contenuta nella legge 224/2012, in vigore dal 5 gennaio 2013 e concernente l’attività di autoriparazione, riguarda l'aggiornamento dei settori in cui l’autoriparazione stessa si sostanzia. Più nello specifico, la sopra citata legge ha individuato le seguenti sezioni: a) Meccatronica;
 b) Carrozzeria;
 c) Gommista; 
Tale innovazione, sottolinea come ormai nelle automobili e motoveicoli di nuova generazione sia impossibile distinguere l'aspetto esclusivamente motoristico (meccanica-motoristica) da uno esclusivamente elettronico (elettrauto). Questa presa d'atto si è tradotta nell'eliminazione dell'anacronistica dicotomia meccanica-motoristica e elettrauto e dell'introduzione del nuovo settore "meccatronica" che fonde e sostituisce le due precedenti oggi eliminate. La legge 224/2012, poi, prevedeva espresse disposizioni transitorie per le imprese che, alla data del 5 gennaio 2013, risultavano già iscritte nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle Imprese Artigiane ed abilitate sia all’attività di Meccanica – Motoristica sia a quella di Elettrauto e per quelle che, sempre alla data del 5 gennaio 2013, risultano abilitate ad una sola sezione (Meccanica – Motoristica o Elettrauto). a) Le prime, vale a dire le imprese in attività abilitate sia alla Meccanica – Motoristica sia all’attività di Elettrauto, venivano considerate automaticamente abilitate allo svolgimento dell’attività di Meccatronica, senza ulteriore aggravio di oneri amministrativi e finanziari. b) Invece, per le seconde, ossia quelle iscritte per le singole attività di meccanica-motoristica o elettrauto, si stabiliva la possibilità di prosecuzione delle rispettive attività per i cinque anni successivi all'entrata in vigore della legge, con l'obbligo di integrare in questo periodo la formazione del proprio tecnico qualificato, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione. Proprio l’obbligo di formazione attraverso corso mirato, è stato oggetto di specifica analisi interpretativa ed attuativa da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico il quale, in apposita circolare del marzo 2013, ha avuto modo di precisare i punti seguenti, con particolare riguardo all’individuazione dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività e/o la prosecuzione della stessa. In sostanza, il Ministero ha dapprima affermato che la valutazione dell’esperienza professionale deve compiersi non solo con riferimento alla sezione per la quale risultava formalmente abilitata l’officina, ma anche in relazione all’effettivo lavoro svolto dalla medesima nell’ambito delle proprie competenze. E ciò, in considerazione della precedente parziale sovrapposizione delle attività legittimamente svolte dalle imprese iscritte nell’una o nell’altra delle due diverse sezioni soppresse. In ragione di quanto appena detto, ove risulti (ad esempio per il tramite della dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal legale rappresentante) che l’officina/impresa abbia comunque operato su sistemi complessi quali appunto, a titolo di esempio non tassativo, impianti di iniezione elettronica, impianti ABS, ESP, di raffreddamento non tradizionali, climatizzatori, cambi automatici e sequenziali, centraline elettroniche, non può essere negata l’esperienza necessaria per lo svolgimento dell’attività di meccatronica. E il criterio temporale di riferimento per la valutazione di tale esperienza qualificata è di tre anni nell’ambito degli ultimi cinque; ossia un periodo recentissimo in cui risulta difficile poter scindere l’aspetto esclusivamente motoristico da quello esclusivamente elettronico. Tale principio, trova applicazione proprio per quelle imprese abilitate ed operanti esclusivamente in uno solo dei settori soppressi, le quali – secondo le previsioni della L. 224/2012 – possono continuare ad operare per ulteriori cinque anni con obbligo di integrare in tale periodo la formazione del proprio tecnico qualificato. Di conseguenza, quanto chiarito in merito alla valutazione in concreto dei requisiti posseduti alla luce della nuova normativa (quindi, relativamente ad esempio all’esperienza, la verifica se il responsabile tecnico di impresa attiva nel settore della meccanica – motoristica ha operato per tre anni negli ultimi cinque anche su determinate componenti del veicolo che sono “a cavallo” tra meccanica - motoristica ed elettrauto e che possono, in fondo, ritenersi espressione proprio della nuova categoria della meccatronica, unitamente alla esibizione di fatture da cui risulti lo svolgimento di tali lavori), vale sia pere i tecnici che abilitino nuove imprese che per le imprese già in attività. Queste ultime, in tal caso, possono superare la fase transitoria documentando tale circostanza, senza la necessità che il proprio titolare o il proprio tecnico qualificato frequentino corsi integrativi, così chiedendo l’iscrizione per la nuova sezione della meccatronica. In conclusione, le imprese già iscritte ed abilitate per le attività di meccanica – motoristica o di elettrauto, possono chiedere l’abilitazione alla sezione Meccatronica attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà completata da idonea documentazione fiscale attestante il reale svolgimento dell’attività, almeno per tre anni negli ultimi cinque di esercizio, con la produzione di non meno di 5 fatture (o analogo documento fiscale), per ogni anno. Si consiglia sempre, ad ogni modo, di verificare presso la propria Camera di Commercio di riferimento le modalità burocratiche per ottenere quanto sopra.
  13. Avv. Beccari Piergiorgio

    Iscrizioni alla camera di Commerico e sanzioni in seguito a controlli

    Innanzitutto, desidero scusarmi per il ritardo con cui provvedo a rispondere alla presente domanda. Venendo ora al merito della questione che oggi mi viene sottoposta e per una sua esatta comprensione, è necessario analizzare nel dettaglio le norme contenute nei testi di legge regolanti l’attività di autoriparazione, vale a dire la L. 122/1992, il D.P.R. n. 558/1999 e la legge 224/2012. Come oramai ben sappiamo, la L. 122/1992 era stata pensata e promulgata per disciplinare l’attività di manutenzione e riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, ossia, secondo la definizione data dal legislatore, “l’attività di autoriparazione”. Nell’attività di autoriparazione, e ciò non è mai superfluo ricordarlo, rientrano “tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi a motore, nonché l’installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi, rimanendo escluse le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, operazioni da effettuarsi, in ogni caso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l’attività di commercio dei veicoli”. Per quanto riguarda il momento dell’inizio dell’attività di autoriparazione e relativa iscrizione al registro delle imprese, l’art. 10 del D.P.R. n. 558/1999 ha previsto l’obbligo, in capo alle imprese che intendono esercitare tale attività ai sensi della L. 122/1992, di presentare denuncia di inizio attività (DIA), specificando altresì le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall’art. 1, comma 3, della medesima L. 122/1992. In sostanza ed in altre parole, tutte le imprese aventi l’intenzione di svolgere attività di autoriparazione (comprese quelle esercenti, in prevalenza, attività di commercio e noleggio di veicoli nonché di autotrasporto che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione), sono obbligate a comunicare l’inizio della propria attività con apposita dichiarazione (la DIA appunto), indicando con chiarezza quali attività tra quelle rientranti nell’autoriparazione andranno a svolgere. E cioè, anche in seguito all’entrata in vigore della L. 224/2012, devono comunicare se svolgono tutte le attività previste (meccatronica, carrozzeria, gommista) ovvero solo una o due delle stesse. Questo poiché ciascuna impresa ha la facoltà di richiedere l’iscrizione per una o più delle attività previste (meccatronica, carrozzeria, gommista), in relazione alle attività effettivamente esercitate. Tuttavia, salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all’attività principale, l’art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 558/1999, non consente l’esercizio delle attività previste dall’articolo 1, comma 3, L. 122/1992 (meccatronica, carrozzeria, gommista), senza la relativa e specifica iscrizione. Se quanto precede è vero, ossia che l’esercizio dell’attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro delle imprese, relativamente alle attività specificate (cioè meccatronica, carrozzeria, gommista), bisogna ora chiedersi cosa succede nell’ipotesi in cui un’impresa – pur essendo regolarmente iscritta nell’apposito registro – in realtà eserciti l’attività di autoriparazione per un’attività diversa da quella (o da quelle) per cui risulta abilitata. In proposito, occorre considerare l’art. 10 della L. 122/1992, tuttora in vigore, in base al quale “l’esercizio da parte di un’impresa, di attività di autoriparazione diverse da quella (o quelle) in cui l’impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all’attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 7.500,00 e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si procede con la cancellazione dal registro delle imprese”. I soggetti indicati dalla legge come preposti alla vigilanza sull’applicazione delle disposizioni di legge sono le Provincie ed i Comuni con i relativi organi. Visto il quadro normativo di riferimento, allora la risposta al quesito odierno è facilmente intuibile: il soggetto che svolge attività di autoriparazione, è legittimato a svolgerla solo e soltanto in relazione alle attività per le quali risulta abilitato e, pertanto, si deve ritenere illecito l’esercizio di un’attività rispetto alla quale il soggetto medesimo non ha ottenuto la specifica iscrizione, a meno che si riesca a dimostrare il carattere strumentale o accessorio della presunta attività illecita rispetto all’attività principale. Nell’ambito dell’attività svolta da un officina, credo che per potere dimostrare il carattere di strumentalità o accessorietà dell’attività per la quale non si è abilitati (in questo caso prendo solo l’attività di gommista tralasciando i piccoli interventi di carrozzeria per semplificare l’esposizione) rispetto a quella principale, si debba fare riferimento a criteri/parametri quali: spazio dedicato alla strumentazione per il cambio gomme sul complessivo spazio adibito ad officina, fatture e incassi corrispettivi, numero di cambi gomme effettuati, complessivo delle spese sostenute per l’acquisto di gomme rispetto a quelle generali dell’officina, ecc… E’ chiaro che l’unione dei fattori sopra indicati, potrebbe salvare l’autoriparatore se risultasse, ad esempio, che lo spazio occupato è minimo, che gli incassi rappresentano una percentuale bassa degli incassi complessivi dell’officina, che le spese sostenute in relazione ai cambi gomme sono marginali rispetto alle complessive occorse, che il numero di interventi effettuati è di poco conto rispetto al numero di lavorazioni complessive fatte nell’esercizio dell’attività principale. Ad ogni modo, è altresì vero che ogni caso deve essere considerato fine a se stesso e, quindi, quello che può valere in una data ipotesi, allo stesso tempo perde valore se riferita ad altra. Interessante, poi, è anche l’osservazione relativa al ruolo di una copertura assicurativa. Infatti, le imprese esercenti attività di autoriparazione sono responsabili degli interventi effettuati; interventi svolti, ovviamente, nell’ambito delle attività per le quali sono giustamente abilitate. Pertanto, soprattutto in caso di danno grave, sul quale è certo che l’assicurazione, prima della liquidazione del dovuto, verifichi a fondo l’esistenza di tutti i presupposti fondanti la responsabilità dell’assicurato, nel caso in cui si dovesse ravvisare un elemento di esclusione della copertura (come lo svolgimento di un’attività “illecita” sempre che non si dimostri la strumentalità o accessorietà come sopra visto), sarebbe penso sicura la rivalsa della compagnia nei confronti dell’assicurato. Anche se poi, per dare una risposta sicura in tal senso, occorrerebbe leggere la polizza e le condizioni relative. Sotto il profilo fiscale, osservo che l’emissione delle fatture relative a operazioni svolte nell’esercizio di un’attività per la quale l’officina non è abilitata, non dovrebbe comportare particolari conseguenze dal momento che il fisco verifica, tramite tali documenti, la giustificazione delle entrate e delle uscite, senza entrare nel merito dell’attività; anche se non si può escludere che in base ad un’indagine sulla partita IVA corrispondente, non vengano fatte le opportune segnalazioni. Tuttavia, non essendo un fiscalista, l’affermazione che precede, deve essere considerata un parere da prendere con il classico beneficio di inventario, essendo consigliabile l’opinione in merito di un professionista che si occupa di tali problematiche.
  14. La macchina in questione mi prende l'errore p2453 ma lo prende in avviamento. Per meglio spiegare quando la macchina e calda in fase di avviamento stenta a partire e su sentono dei picchi come di eccessivo anticipo, ma parte e subito fa fumatina bianca, il tutto solo a macchina calda, da fredda non fa niente. Un anno fa e stato rifatto motore e pulito DPF, ed aveva 200.000 km ora ne ha 224.000. Il sensore DPF e stato cambiato anche se non originale, per ultimo sono stati rifatti pompa ed iniettori per altro motivo. Non saprei come muovermi, in marcia la pressione DPF sale fino ha 180 mbar e tutti gli altri parametri sono nella normalità. Con questi km sarebbe il caso di far sostituire DPF? Ho ripetere lavaggio?
  15. Avv. Beccari Piergiorgio

    [Abilitazione alla meccatronica] Maggiori chiarimenti

    Con molto piacere, accolgo le osservazioni del nostro lettore il quale, credo, esprime un pensiero quasi certamente condiviso da altri tra coloro che partecipano al forum. Le opinioni portate alla mia attenzione sono certamente di pregio e consentono di dare la giusta precisazione ad aspetti che, il più delle volte, vengono trascurati solo per motivi di sintesi espositiva e non perché poco rilevanti. In effetti, come sopra dicevo, in molti si potrebbero domandare perché, dopo tanti anni in cui si è svolto o il lavoro di elettrauto o quello di meccanico/motorista, senza sconfinamenti nell’altro ambito non praticato, ora s’imponga, attraverso la creazione della meccatronica, il dovere di ottenere nuovi requisiti tecnico-professionali per poter essere abilitati all’esercizio dell’autoriparazione. Occorre, quindi, vedere ed individuare quali principi e ragioni giustificano la scelta operata dal legislatore e concretizzatasi con la L. 224/2012, entrata in vigore lo scorso 5 gennaio 2013. Come ben sappiamo, nell’attività di autoriparazione rientrano tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolari, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore nonché l’installazione, sugli stessi veicoli, di impianti e componenti fissi. Se così è, restano escluse dall’autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento comunque sempre da effettuarsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti. Viste queste definizioni generali - già presenti nella L. 122/1992 ora modificata dalla L. 224/2012 – occorre ora analizzare quale sia il senso della riforma in esame. Sotto questo profilo, il legislatore ha voluto perseguire due principali obiettivi: a) superare la bipartizione elettrauto – meccanico/motorista perché attinente ad una fase storica, quanto alla progettazione e costruzione delle autovetture e dei veicoli in genere ed ai conseguenti interventi anche in sede di riparazione, non più corrispondente all’attuale configurazione di tali attività; b) salvaguardare i diritti e le aspettative dei soggetti che legittimamente hanno formato la propria capacità professionale nel previgente regime. Senza dubbio, l’intenzione del legislatore non era quella di discriminare soggetti che si sono formati professionalmente all’interno di un regime giuridico che, basandosi sulla duplice categoria meccanica/motoristica – elettrauto (oggi ritenuta anacronistica dal legislatore medesimo), sembra stridere ed essere in contrasto con quella nuova della meccatronica. Infatti, bisogna dire che la meccatronica, così come pensata dal legislatore, non è la somma algebrica dei due insiemi prima separati della meccanica/motoristica e dell’elettrauto, bensì l’unificazione di due insiemi che già nel tempo si sono parzialmente sovrapposti. In definitiva, si è preso atto che nelle automobili e motoveicoli recenti, oramai considerati alla sorta di sistemi complessi, è impossibile scindere l’aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico. Tanto più che nei lavori preparatori della legge, veniva appunto posto il problema di quale abilitazione dovesse possedere l’impresa di autoriparazioni che operasse ad esempio sulla centralina elettronica o su un cambio automatico oppure, ancora, su un sistema di iniezione elettronica. Ecco perché viene previsto dalla legge che le imprese le quali, alla data della sua entrata in vigore, risultavano iscritte nel registro delle imprese (o nell’albo nell'albo delle imprese artigiane) ed erano abilitate alla sola attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data a condizione che – entro appunto tale termine - le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992 (ossia avere un diploma di istruzione di secondo grado o un diploma di laurea oppure una adeguata esperienza qualificata), devono frequentare con esito positivo un corso professionale, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. Abilitazione alla meccatronica che può ottenersi anche attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà completata da idonea documentazione fiscale attestante il reale svolgimento dell’attività, almeno per tre anni negli ultimi cinque di esercizio, con la produzione di non meno di 5 fatture, per ogni anno. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa. Quindi, il proposito del legislatore, condivisibile o meno, è stato quello di creare la figura - e mi sia concesso il neologismo – del “meccatronico”, ossia di una figura professionale che sia in grado di operare su veicoli la cui complessità tecnica, data anche dall’interazione tra la parte più propriamente meccanica/motoristica e quella elettrica, risulta con evidenza soprattutto in fase di riparazione. Ma questo non significa, poi, essere costretti ad un lavoro diverso da quello svolto fino ad ora. In sostanza, si tratta di adeguare in senso formale, la propria professionalità ai cambiamenti che hanno interessato l’evoluzione tecnico – produttiva delle autovetture. Non si trascuri, ancora, un altro aspetto. Proprio questa più volte citata complessità meccanica/elettronica, oggi caratterizzante le vetture, incide in modo diretto con la sicurezza nella circolazione stradale; pertanto, è necessario che la stessa venga garantita non solo nella prima fase di progettazione e costruzione dell’automobile ma anche in quella successiva, e altrettanto importante, della manutenzione e della riparazione da effettuarsi, secondo lo spirito della norma, da personale debitamente qualificato. Nella speranza di avere chiarito e fugato ogni dubbio, ma rimanendo a disposizione nel caso dovessero sorgerne altri, le porgo i miei più cordiali saluti.
  16. Avv. Beccari Piergiorgio

    LEGGE 122/1992 relativa all'autoriparazione

    All’interno del nostro ordinamento giuridico, l’attività di autoriparazione, anche se troppo spesso si tralascia tale importantissimo aspetto, trova espressa e compiuta regolamentazione, in particolare attraverso la Legge 5 febbraio 1992, n. 122 (recante le disposizioni di legge in materia di sicurezza nella circolazione stradale e la disciplina, appunto, della suddetta attività), oggi modificata in alcuni punti dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 224. L’intento che il nostro legislatore aveva voluto concretamente raggiungere attraverso la predisposizione del predetto corpo normativo, era quello di dare la giusta qualificazione ai servizi resi dalle imprese di autoriparazione, vale a dire l’attività di manutenzione e riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore (ivi compresi i ciclomotori, le macchine agricole, rimorchi e carrelli) adibiti al trasporto su strada di persone e cose. Per prima cosa, allora, mi sembra corretto ricordare che nell’attività di autoriparazione “rientrano tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore nonché l’installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi”. Se così è ed in base ad apposita modifica operata dalla L. 224/2012, l’autoriparazione è formata dalle seguenti tipologie di attività: a) meccatronica, b) carrozzeria, c) gommista. Di conseguenza, non rientrano propriamente nell’autoriparazione (ossia nel complesso di attività considerate dal legislatore ai fini della disciplina in esame) le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento che devono, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti. L’esercizio dell’attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro delle imprese (articolato in apposite sezioni, ciascuna relativa alla meccatronica, carrozzeria e gommista) o nell’albo delle imprese artigiane e ciascuna impresa, pur potendosi iscrivere in una o più delle predette sezioni, non può svolgere attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della (o delle) sezioni del registro in cui l’impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all’attività principale. Anche il proprietario o possessore di un veicolo è soggetto ad un preciso obbligo vale a dire quello di avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese effettivamente abilitate a tali attività (quindi iscritte nell’apposito registro), fatta eccezione per le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento nonché per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione. Inoltre, e non meno importante, la Legge prevede specifiche sanzioni in caso di violazioni acclarate; infatti, l’impresa che eserciti attività di autoriparazione, senza avere i requisiti previsti (iscrizione nel registro), è soggetta al pagamento di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di Euro 5.000,00 ed Euro 15.000,00 nonché alla confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate così come l’esercizio, da parte dell’impresa, di attività diversa da quella della sezione del registro a cui risulta iscritta, viene punito con una sanzione amministrativa variabile da un minimo di Euro 2.500,00 ad euro 7.500,00, con contestuale confisca di attrezzature e strumentazioni. Anche il proprietario (o possessore) che non si avvale, per la manutenzione e/o la riparazione della propria vettura, di imprese qualificate soggiace al pagamento di una somma compresa tra gli Euro 50,00 ed Euro 250,00, sempre a titolo di sanzione amministrativa. I brevi ma doverosi richiami normativi che precedono, permettono di svolgere alcune significative riflessioni. In primo luogo, si rende necessario procedere alla regolamentazione di una particolare attività professionale tutte le volte in cui la stessa appare caratterizzata da elementi che la rendono esperibile solo in presenza di determinati requisiti. La manutenzione e riparazione di un veicolo non è una mera questione “meccanica”; si pensi, ad esempio, alle implicazioni relative alla sicurezza nella circolazione stradale. E’ chiaro, quindi, che interventi su veicoli destinati a svolgere la propria funzione di trasporto, coinvolgendo non solo il proprietario ma anche terze persone, devono essere eseguiti solo e soltanto da chi ha la giusta abilitazione per farlo; e quando si parla di abilitazione, si fa riferimento pure agli aspetti formali, come può esserlo un’iscrizione presso il registro delle imprese. In definitiva, la previsione di una normativa ad hoc per l’autoriparazione deve essere intesa come volontà di garantire la necessaria professionalità, conoscenza e competenza tecnica in un settore, di anno in anno, sempre più complesso a causa del naturale sviluppo tanto dei veicoli quanto dei sistemi in essi montati. Inoltre, serve anche a rendere più trasparente il mondo dell’autoriparazione nel senso che permette di immediatamente individuare, sia sotto il profilo della responsabilità per il lavoro svolto che per i profili fiscali, il soggetto a cui riferirsi. Pertanto, l’abilitazione alla professione, dal mio punto di vista, deve essere argomento da spendere per fidelizzare sempre più la clientela, magari anche rendendo noto alla stessa i rischi che si corrono a rivolgersi a coloro che esercitano la professione in maniera illecita. Vero è che per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione non è previsto l’obbligo di rivolgersi ad imprese autorizzate all’autoriparazione ma, in questo caso, bisogna sempre capire quale è il limite che caratterizza tale tipologia di interventi. Si pensi, ad esempio e per tornare ad una precedente domanda, alla sostituzione di un fanale, operazione che potrebbe essere considerata di piccola manutenzione ma che, allo stesso tempo, data la complessità tecnologica delle vetture attuali, potrebbe non essere così “semplice” come appare. Rimane il problema di come scoperchiare il sommerso. In proposito, è chiaro che un cliente il quale, in modo consapevole, si rivolge a meccanici non autorizzati, difficilmente si presterebbe a svolgere apposita denuncia, tranne il caso in cui non sia stato palesemente ingannato. Rimane quindi fondamentale la coesione di intenti dell’intera categoria la quale, anche tramite le associazioni di categoria, dovrebbe spendersi il più possibile in campagne di informazione mirate alla corretta tutela della propria professione e dei propri interessi.
  17. andy69

    manicotti guida pinza freno bmw x3 f25

    sarebbe anche buono il prezzo ..parlato ora con bmw ..pinza completa 224, 00 euro ..stica ..ora gli do due martellate ed una tornita e vediamo se scorrono
  18. Ciao a tutti vi espongo il mio problema a tutti VOI Auto dopo un periodo di sosta non è più ripartita. Come prima cosa vado a dare due pompatine per caricare il circuito Ma lo trovandolo già carico. Comunque controllerò la vasca pesci con relativa pulizia del pescante e sostituzione del filtro gasolio. Fatta diagnosi e riscontro la presenza degli errori p1113 pressione carburante al di sotto del limite, p1198 comando diffusore errore interno ecu (specifica di questo errore non chiarissima direi di far riferimento al codice p1198) e p0573 cruise control, circiuto A interruttore freno tensione alta. Posto alcuni parametri massa aria misurata mg/cp 637 pressione atmosferica millibar 980 pressione carburante bar 353 pressione carburante da raggiungere bar 361 regolatore pressione carburante per 100 27 segnale rotazione giri mot 224 con etere parte
  19. IMPULSORE

    [Abilitazione alla meccatronica] Maggiori chiarimenti

    Sei stato bravissimo..... hai detto tutto ed in modo corretto!! Va precisato che, come spesso succede in questo Paese, che ogni CCIAA competente sul territorio può gestirla in modo diverso, pur rispettando le disposizioni della 224/2012, vedi @badwork che non ha dovuto far nulla, mentre qui da me gli sportelli sono ancora in alto mare, pur avendo inizialmente tutte le 4 categorie! Ben diversa è la situazione di @delta che non avendo altre "qualifiche", quella di elettrauto non basta più, e mettersi in regola potrebbe bastare, ma anche non, la documentazione fiscale di acquisto e vendita nei tempi e quantità che accennava l'avvocato, inerente operazioni non contemplate nella qualifica che si possiede. In estrema razio ci si può "allineare" con le competenze mancanti, frequentando una formazione di 40 ore, (se non ricordo male) erogata da ente abilitato e certificato, quindi occhi aperti!! Un suggerimento che può andar bene per tutti, è quello di interpellare la propria associazione se si è iscritti, ma anche se non lo si è, oppure direttamente la propria CCIAA competente, chiedendo aggiornamenti in merito alla propria posizione. Per la formazione, onde evitare di farsi "spennare" come a qualcuno è successo per il patentino F-Gas, chiedete alle associazioni territoriali prima di sottoscrivere ore formative con chi ché sia, che potrebbero non essere abilitati/accreditati.
  20. Avv. Beccari Piergiorgio

    Corsi per il fai-da-te inerenti ad impianti di sicurezza

    Un fenomeno in sempre maggiore espansione, è rappresentato da realtà giuridiche (ad esempio perché costituite in forma associativa) le quali si prefiggono come scopo quello di aiutare i propri aderenti/associati a coltivare e sviluppare la passione relativa alla cura del proprio mezzo di trasporto, auto o moto che sia. Sulla base dello slogan secondo cui “non è necessario essere dei meccanici provetti per svolgere da soli le piccole manutenzioni alla carrozzeria ed alla meccanica”, la finalità di cui sopra viene perseguita mediante la messa a disposizione di locali “tecnicamente attrezzati” nonché attraverso l’organizzazione di corsi di formazione ad hoc destinati ad incrementare le “capacità” degli appassionati. Fino a qui, nulla di strano. L’ordinamento italiano riconosce forme aggregative le quali, attraverso una organizzazione stabile, si impegnano a perseguire uno scopo comune di tipo culturale, assistenziale, ricreativo, sociale, ambientale, sportivo, ecc; ad ogni modo, attività che non devono essere illecite o contrarie all’ordine pubblico. In riferimento all’attività di autoriparazione, la fattispecie oggi analizzata credo che possa dare spunto ad interessanti riflessioni. Come ben sappiamo, il legislatore italiano ha voluto dare espressa e compiuta regolamentazione a tale attività mediante la Legge 5 febbraio 1992, n. 122 (recante le disposizioni di legge in materia di sicurezza nella circolazione stradale e la disciplina, appunto, della suddetta attività), oggi modificata in alcuni punti dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 224; in sostanza, ci si è preoccupati di dare la giusta qualificazione ai servizi resi dalle imprese di autoriparazione, ossia l’attività di manutenzione e riparazione dei veicoli adibiti al trasporto su strada di persone o cose. Vale la pena ricordare che nell’attività di autoriparazione “rientrano tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore nonché l’installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi”; di conseguenza, non rientrano propriamente nell’autoriparazione (ossia nel complesso di attività considerate dal legislatore ai fini della disciplina in esame) le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento che devono, in ogni caso, essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti. Così come è utile tenere a mente che è lo stesso legislatore italiano a disporre il principio secondo cui l’esercizio dell’attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro delle imprese (articolato in apposite sezioni, ciascuna relativa alla meccatronica, carrozzeria e gommista) o nell’albo delle imprese artigiane e ciascuna impresa, pur potendosi iscrivere in una o più delle predette sezioni, non può svolgere attività di autoriparazione che non siano di pertinenza della (o delle) sezioni del registro in cui l’impresa è iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all’attività principale. Anche il proprietario o possessore di un veicolo è soggetto ad un preciso obbligo vale a dire quello di avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese effettivamente abilitate a tali attività (quindi iscritte nell’apposito registro), fatta eccezione per le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento nonché per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione. Se è vero che l’ordinamento giuridico italiano ha ritenuto indispensabile regolamentare l’attività di autoriparazione (in quanto la stessa è caratterizzata da elementi che la rendono esperibile solo in presenza di determinati requisiti), questo significa che le operazioni di manutenzione e riparazione di un veicolo possono e devono essere eseguite solo da personale abilitato e qualificato per farlo. Ma nella normativa appena richiamata, a mio avviso, esiste un lacuna che può portare a serie derive nell’interpretazione ed applicazione della stessa. Infatti, nello statuire che “gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione” possono essere eseguiti anche da personale non abilitato (quindi anche ricorrendo al “fai da te”), senza specificare quale limite caratterizza tale tipologia di interventi, il legislatore ha lasciato aperto un fronte all’interno del quale si inseriscono casi come quello portato alla mia attenzione, con tutte le problematiche che ne conseguono. Allora, viene lasciato all’interprete il compito di individuare i confini che contraddistinguono i lavori che si possono realizzare anche personalmente, senza avvalersi dell’opera professionale di un autoriparatore autorizzato. Secondo la mia modesta competenza tecnica e per fare qualche esempio, ritengo che la sostituzione dell’autoradio, della batteria, delle candele, l’installazione di una videocamera interno/esterno possano essere considerate operazioni di “ordinaria e minuta manutenzione” (compresi cambio filtro aria, olio e liquidi lubrificanti). Ma quando ci si sposta su aspetti tecnici quali freni, sospensioni, cinghia distribuzione, frizione, centralina elettronica, cambio, ecc…, anche considerando la complessità tecnologica delle vetture attuali, siamo sicuri che simili interventi siano di “ordinaria e minuta manutenzione e riparazione”? Se il nostro ordinamento prevede l’apposita regolamentazione dell’attività di autoriparazione, è perché si vuole garantire la necessaria e doverosa professionalità, conoscenza e competenza tecnica in un settore, di anno in anno, sempre più complesso a causa del naturale sviluppo tanto dei veicoli che dei sistemi su di essi montati. Può essere che, tra gli appassionati, vi siano persone effettivamente dotati di capacità tali da essere in grado di eseguire, per conto proprio, anche gli interventi più complicati. Ma, poi, siamo sicuri che i locali, le attrezzature e le informazioni tecniche messe a disposizione di questi appassionati siano in effetti quelle “corrette”? Fermo restando che gli interventi che esulano l’ordinaria e minuta manutenzione e riparazione, rimangono obbligatoriamente di competenza degli autoriparatori autorizzati, proprio per tutte le implicazioni che essi determinano (in generale, sulla sicurezza nella circolazione stradale). In definitiva, il vero problema creato da queste organizzazioni le quali, seppur in maniera apparentemente lecita (per i motivi sopra visti), aiutano a coltivare una passione, risiede nel giusto messaggio trasmesso agli aderenti. Se, infatti, fossimo sicuri che l’attività associativa non porti a “bypassare” le imprese svolgenti attività di autoriparazione per quello che riguarda gli interventi che esulano dalla ordinaria e minuta manutenzione e riparazione, allora non ci sarebbero grosse questioni dal momento che l’attività del “fai da te” rimarrebbe confinata entro gli stessi limiti previsti dalla legge. Nulla vieta ad un associazione di organizzare corsi per i propri associati il contenuto dei quali è quello riportato dalla domanda. E’ quando la conseguenza di questi corsi e/o iniziative cozza contro le previsioni normative che allora il problema sussiste, anche sotto il profilo giuridico.
  21. badwork

    Serie guarnizioni smeriglio IVECO DAILY 35C15

    che costi meno di che ? iveco: 319 + rhiag 160 + reinz 224+
  22. il professore

    [opel astra H 06/2008 1700cc Z1DTH 74Kw Diesel] vettura va in recovery

    Allora vi aggiorno dopo tutte le prove fatte guardando con calma la turbina ho visto che ci sono 2 registri allora ho pensato ,vuoi vedere che qualcuno si messo a smanettare , allora ne ho avvitato uno ,quello che fa fare pressione , poco diciamo 1/2 giro provata l'auto ho notato pressione turbo ok cioè nominale 224 effettiva 218 al massimo in 5° e le prestazioni sono uguali a quando avevo il problema. mi torna in mente una frase detta da un ingenuere ad un coro bosch RAGAZZI ATTENTI PERCHè SULLE AUTO IL PROBLEMA + GROSSO LO CREA L'UOMO
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