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Trovato 14 risultati

  1. cumero.lorenzo

    ALESATORI CANDELETTE

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  2. badwork

    [Sistema SISTRI] Iscrizione

    Dal mio gestore dei rifiuti: SISTRI ABOLITO DAL 1 GENNAIO 2019 Questo il testo all'approvazione del Consiglio dei Ministri: Art. 23 (Disposizioni in merito alla tracciabilità dei dati ambientali inerenti rifiuti) 1. Dal 1 gennaio 2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78. 2. Dal 1 gennaio 2019 sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 7, 8, 9, 9-bis, secondo periodo, 10, 11, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125; c) l'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78. convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. 3. Dal 1 gennaio 2019, e fino alla definizione ed alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, anche mediante le modalità di cui all'articolo 194-bis, commi da 1 a 4, del medesimo decreto; si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205.
  3. Avv. Beccari Piergiorgio

    [Sistri (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti)] Possibile un rimborso euro versati?

    Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'interno di un più ampio progetto teso all'innovazione ed alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione. Scopo del SISTRI è quello di permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania. Il Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2009, istitutivo appunto del SISTRI, prevedeva l'iscrizione al sistema di specifiche categorie di soggetti. In particolare, l'art. 1 del citato Decreto stabiliva: - Obbligo di iscrizione per: a) produttori iniziali di rifiuti pericolosi (le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi); b) produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006 [rifiuti da lavorazioni industriali; i rifiuti da lavorazioni artigianali; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti della acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento], con più di dieci dipendenti); c) commercianti ed intermediari (i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione); d) trasportatori professionali (Ie imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali); e) operatori del trasporto intermodale; f) trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi ed recuperatori e smaltitori (le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti). - Iscrizione facoltativa per: a) produttori iniziali di rifiuti non pericolosi (Ie imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti; gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006); b) trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi (Ie imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006). Pertanto, l'entrata in vigore di questo nuovo sistema comportava che i rifiuti prodotti da aziende di vari settori (tra cui anche le officine meccaniche, gli autoriparatori, gli elettrauto e le carrozzerie), dovevano obbligatoriamente essere gestiti per via informatica già dalla loro produzione e sino allo smaltimento finale degli stessi. Tralasciando l'analisi dei molteplici interventi legislativi che hanno interessato la materia nel corso degli anni (analisi per la quale si avrebbe bisogno di pagine e pagine), il 24 aprile 2014 il Ministro dell'ambiente ha firmato il Decreto n. 126/2014 il quale rappresenta una semplificazione a favore delle piccole e medie imprese e che va incontro alle pressanti richieste delle associazioni di categoria. Infatti, secondo il citato Decreto, il SISTRI diventa operativo da marzo (con regime transitorio fino alla fine dell'anno corrente e moratoria sulle sanzioni) e le imprese ora obbligate ad aderirvi sono: - Enti e imprese produttori speciali di rifiuti pericolosi da attività agricole a agroindustriali con più di dieci dipendenti; - Enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; - Enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio; - Enti e imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti urbani della regione Campania; - Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di pesca professionale e acquacultura con più di dieci dipendenti. In definitiva, il Decreto Ministeriale n. 12672014 riconosce che l'obbligo di aderire al SISTRI riguarda solo enti produttori iniziali di rifiuti e imprese con più di 10 dipendenti nei settori Industria, Artigianato, Commercio e Servizi. Attenzione però: anche le imprese non più tenute ad aderire al sistema elettronico per la tracciabilità dei rifiuti, devono comunque rispettare gli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione. Per quanto riguarda le problematiche connesse con questa novità, lo stesso Decreto stabilisce, all'art. 3, che alle semplificazioni ed alle ottimizzazioni del SISTRI si procederà mediante successivi decreti sulla base delle risultanze dei tavoli tecnici di approfondimento tematico attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli operatori interessati. Allo stato attuale, dunque, non vi è alcuna disposizione normativa che abbia affrontato il problema di quelle imprese che ora non sono più tenute ad aderire al SISTRI ma che, in precedenza hanno pagato i contributi relativi, essendovi in teoria obbligate per legge. Imprese che, tuttavia, hanno sempre la soluzione dell'adesione volontaria al sistema per non dare tutto per perso in partenza. Sperando di avere chiarito, almeno in piccola parte, qualche dubbio e data la complessità della materia e la sua continua evoluzione, mi sia permesso di indicare tanto il numero verde del SISTRI (800 00 38 36 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30) nonchè l'indirizzo di posta elettronica infosistri@sistri.it per le richiesta di informazioni di carattere normativo/procedurale.
  4. Ma hai dato una occhiata per esempio a siti come questo? https://www.auto-doc.it/pezzi-di-ricambio/interruttore-accensione-motorino-davviamento-15014/fiat/doblo/doblo-mpv-152-263/33399-1-6-d-multijet https://www.mister-auto.it/ Con targa fai presto a vedere. E su Ebay?
  5. peppino mibtel

    Jaguar XF 2,7 7G sincronia giri e fase

    Saluti a tutti Jaguar XF 2720 cc 152 kw motore turbodiesel 7G con 159000 km .....(coniinua)
  6. peppino mibtel

    Jaguar XF 2,7 7G sincronia giri e fase

    Saluti a tutti Jaguar XF 2720 cc 152 kw motore turbodiesel 7G con 159000 km e nessun problema motoristico, sincronia giri e fase
  7. StatoLogico

    Cerco pompa benzina bosch 0580 907 004

    eccola , spero sia d aiuto https://www.amazon.com/Genuine-Nissan-17011-P7211-Fuel-Pump/dp/B00P2PPDHI Altre comparazioni: BOSCH 69612 NISSAN 17011-F5102 KEM EFP8312 BECK/A... 152-8029 DELPHI FD0012 DATSUN 17011-P7211 NISSAN 17011-P7211 Comunque dovrebbe essere una pompa di 4.5 / 5 bar massimo, con pressione di lavoro attorno ai 2,5 2,8 bar, e portata sui 90-120 litri ora Non penso ci siano problemi ad attarne qualcuna di piu basso costo
  8. Fabrizio75

    GAS Clima R134A Prezzo sempre più caro

    Ricevuta ieri offerta per € 152,00 +iva con € 40,00 di cauzione
  9. Comunque .....capito grazie a voi che e sta egr . Però sto ancora pensando a sta cazzo di matematica . Scusate ma io so somaro. Perché se dovrei avere 384 mg ( in base al calcolo , mi da obbiettiva 207mg). Mentre mi domandavo ciò ho visto in diagnosi 152 fuorigiri , ma dove questo co sto doblo a Monza . Comunque tra una sgasata e latra si è messo ad andare bene a un certo momento . E infatti massa aria era 207mg . .........Se mi convinco magari la faccio non so , ha tutte le spine attaccate con attacca e fascette
  10. Fabrizio75

    PFU devono essere inseriti in ricevuta

    Ciao io so che il contributo PFU viene pagato al momento dell'aquisto del pneumatico, quindi se un cliente mi porta i pneumatici nel documento gli calcolo solo la manodopera specificando che i pneumatici gli ha forniti il cliente. Per la dicitura da inserire nel documento io uso questa: "Contributo ambientale x PFU (Contributo ambientale ai sensi dell'art.228 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152) B1, dove B1 indica la categoria del pneumatico. Di seguito inserisco la tabella del contributo PFU per il 2012, sia per ECOPNEUS che per ECOTYRE Contributi_PFU_x_2012_Ecopneus_e_Ecotyre.pdf
  11. Ciao a Tutti questo sotto e da fonte grosso produttore di batterie in merito alla questione del materiale assorbente così come previsto dal D.M. 24 GENNAIO 2011 N. 20, (entrato in vigore il 29 marzo 2011) vi riassumo il decreto nel caso qualcuno vi chiedesse informazioni a tal proposito: Questo D.M. modifica l'art 195, comma 2, lettera q del D.lgs 152/2006 che prevedeva l'individuazione di una sostanza assorbente e neutralizzante provvista di data di scadenza e previamente testata da Istituti Universitari e/o affini, di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, deposito e sostituzione di accumulatori, al fine di prevenire l'inquinamento ambientale e danni alla salute umana derivanti dalla fuoriscita di acido. Considerati il diverso numero delle batterie movimentate, la sostanza assorbente e neutralizzante certificata, (che deve quindi essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l'emergenza originata da possibili sversamenti), deve corrispondere alla quantità necessaria per estinguere completamente i volumi di soluzione acida indicati a fianco dei seguenti settori di attività: DEPOSITI PER LA VENDIATA ALL'INGORSSO 200 LITRI DEPOSITI PER LA VENDITA AL DETTAGLIO 100 LITRI ESERCIZI PER LA RICARICA E LA SOSTITUZIONE 25 LITRI A titolo esemplificativo riporto la seguente tabella che evidenzia il contenuto di elettrolito corrispondente alle diverse capacità delle batterie. CAPACITà DELLA BATTERIA CONTENUTO SOLUZIONE ACIDA autovetture fino a 60Ah 8 litri autovetture fino a 100 Ah 10 litri autovetture fino a 160 Ah 20 litri autovetture fino a 220 Ah 25 litri autovetture fino a 320 Ah 35 litri Rimane certo che le sostanze variano il potere di assorbimento da produttore a produttore quindi Esempio potreste comprare 10kg di prodotto con potere assorbente 25 lt a 100€ oppure 10 kg di prodotto con potere assorbente 12,5 lt a 50€ ma in questo caso dovete acquistarne 2 latte quindi 100€ totale Importante sapere che allo stato attuale la legge pare non prevedere sanzioni per il mancato stoccaggio di tale materiale; la sanzione viene data solo nel caso di effettivo sversamento di acido con conseguente danno ambientale o sulla salute Ciao Buon lavoro
  12. Di seguito quanto c'è scritto sull'ultimo numero del giornalino dell'Unione Artigiani. "Materiale assorbente in merito alle batterie. D.M. 24 Gennaio 2011 n. 20 (in vigore dal 29 marzo 2011) Questo D.M. determina la misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata con le modalità riportate nell'allegato 1 al presente decreto. Considerati il diverso numero delle batterie movimentate, la sostanza assorbente e neutralizzante certificata, (che deve quindi essere obbligatoriamente tenuta a disposizione per l'emergenza originata da possibili sversamenti), deve corrispondere alla quantità necessaria per estinguere completamente i volumi di soluzione acida indicati a fianco dei seguenti settori di attività: Depositi per la vendita all'ingrosso (Distributori, Agenzie di rappresentanza) 200 litri; Depositi per la vendita al dettaglio (Ricambisti, Concessionarie auto e moto) 100 litri; Esercizi per la ricarica e la sostituzione (Officine: elettrauti ed autoriparatori) 25 litri. A titolo esemplificativo riportiamo la seguente tabella che evidenzia il contenuto di elettrolito corrispondente alle diverse capacità delle batterie. Capacita’ della batteria Contenuto soluzione acida autovetture fino a 60Ah 8 litri autovetture fino a 100 Ah 10 litri autovetture fino a 160 Ah 20 litri autovetture fino a 220 Ah 25 litri autovetture fino a 320 Ah 35 litri "
  13. luciano.rosi

    [Volkswagen Sharan 1.9 TDI, AUY, 9/2001] freccia sx non va

    Mi è tornata la macchina, ti sarei grato se mi mandassi lo schema. Sulle mie banche dati non riesco a trovare niente. La macchina ha fari normali con H7 e H1. La centralina dei fusibili è Siemens S 108 152 001. Aggiungo che la spia freccia sx sul cruscotto, segue l' andamento delle lampadine esterne. Grazie ciao
  14. Guardate che ho trovato in giro. Avete presenti quelle auto che fanno difetto in mano al cliente e quando sono in officina non c'è nulla e la memoria errori è vuota? http://www.salvarani.it/asp/prod.asp?id=22&lingua=I&marchio=davis&cod_prod=152 Magari non vi servirà, però dateci un'occhiata, non si sa mai
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