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  1. Buongiorno colleghi mi è entrato in officina un ml320 con il problema alle sospensioni ad aria . Premetto che è già stato in un altra officina senza risolvere ed è stato cambiato il compressore. Anno messo mani alla centralina body computer nel vano motore. Allora mi ritrovo con 4 sospensioni basse i sensori rilevano -127 . In diagnosi mi ritrovo errore 5508 impianto idraulico (perdita ) il problema quale . Che il compressore a banco funziona perfettamente e anche quello che anno cambiato . O provato a gonfiare ammortizzatori manualmente e non perdono. Il problema più grande è che salta il fusibile da 40 ampere . In continuazione ho provato anche alzarle in diagnosi manualmente una per una di sente un click dalla centralina valvola quelli dove ci vanno tutti i tubicini si sente un tic e poi salta il fusibile il compressore e ovviamente non a tempo di partire magari . Oppure il compressore è in corto ? . Oppure o pensato alla fusibiliera in corto. Il rele’ principale e funziona correttamente
  2. IMPULSORE

    scadenza adeguamento meccatronica

    La Conferenza Stato/Regione ha stabilito regole uguali per tutti i territori, credo sia opportuno chiedere alla tua Associazione di riferimento, (se sei iscritto) in alternativa alla Camera di Commercio competente sul tuo territorio! Le differenze/discriminanti sono strettamente legate all'inquadramento che hai o che hai avuto in azienda, è anche da lì che si maturano e acquisiscono i requisiti per diventare Responsabile Tecnico e Titolare di Impresa di Autoriparazione. Le norme che regolano il nostro settore sono sempre le stesse: legge 122/1992, 224/2012, 205/2018 e l'ultimissima proroga di un solo anno, e mi viene spontaneo dire "e meno male" che scade il 5/01/2024, (art. 22-ter decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in vigore dal 28 febbraio 2023). Fermo restando l'aggiornarsi, il rinnovarsi, l'adeguarsi e attrezzarsi per far fronte nel migliore dei modi alle difficoltà del nostro mestiere..........mi viene spontaneo pensare, ma di quanti anni hanno bisogno gli Autoriparatori del nostro Paese per mettersi in regola???? Alla fine del "periodo" saranno trascorsi "solo" 11 anni, e rimane per me incomprensibile e inaccettabile parlarne ancora oggi, dopo 10 anni e 7 mesi. Io credo..... e poi mi taccio su questo argomento, che un figlio, molto spesso non più 20enne, deve "farsi valere" in famiglia e "pretendere" che gli venga dato spazio, non posso credere che dopo 10 anni trascorsi di proroga, ancora oggi ci sono colleghi che devono "regolarizzarsi".....mi spiace ma questo non lo accetto, se un genitore non vuole "mollare" lo scettro deve sapere che la professionalità del proprio "figliolo" è ben pagata fuori dall'officina di famiglia.... e che diamine!! Scusate lo sfogo, ma proprio in questi giorni ho saputo di un collega 40enne della mia provincia, che sta tribulando perché il papà, appena scomparso, era il responsabile tecnico dell'officina di famiglia in cui lavorano altri due figli!!
  3. pasquale

    scadenza adeguamento meccatronica

    Alessandro ma sta volta, voglio fare il bastion contrario questa della Meccatronica e solo per spillare soldi alla categoria, non sono quelle 40/ 500 ore e la scritta "Meccatronico" sul camerale che ti rendono meccatronico. Nel mio caso mi ha dato proprio fastidio dover pagare per comunicare alla Camera commercio che ero in possesso dei requisiti quando già dal 2008 avevo sul camerale le 4 categorie più lavaggio a mano e ben 2 diplomi di scuola superiore abilitanti alla legge 122, io non lo volevo fare ma il commercialista ha insistito. So che tante camere commercio hanno fatto adeguamento in automatico ma quella di Catanzaro ha sempre detto di no per questo poi alla fine mi sono arreso. Poi continuo.
  4. Non ricordo cosa vuoi dire @boschservice ma comunque qualche bella info in più si può trovare da questi link: http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28audi-a4-112004-2-0cc-blb-103kw-diesel%29-messa-in-fase-ingranaggi-pompa-olio-albe/msg143467/#msg143467 http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28audi-a4-avant-112006-1968cc-brd-125kw-diesel%29-modifica-pompa-olio/msg134000/#msg134000 http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28a4-072005-2-0cc-bpw-106kw-diesel%29-rottura-catena-pompa-olio/msg125539/#msg125539 qua ci sono le foto http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28passat-052006-1968cc-bmp-103kw-diesel%29-foto-blocco-contralberi-pompa-olio/msg124600/#msg124600 http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28passat-072005-2000cc-bkp-103kw-diesel%29-rumore-nelle-pompa-olio/msg109481/#msg109481 http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28-audi-a4-2-0-tdi-mot-bre-2007-%29-procedura-fasatura-contralberi/
  5. Ciao non avevo visto che ti eri prestato a perdere questo tempo e ti chiedo scusa.......... Il sistema è proprio questo in figura e non c'è da sbagliare....... Il tubo da collegare è uno solo all altro cestello(quello di addescamento per intenderci) 2 tubi vanno sul cestello appoggiati...... E basta......... Unica cosa che ho notato mi sono registrato dei parametri di una car che va bene e ho visto che la voce (litri ora...... 165) invece sulla mia che non va benissimo il carburante si è livellato....... La macchina da ieri non ha più fatto il problema........ Però nei parametri (litri /ora siamo a 122.........ho montato il gruppo venturi originale bmw....... La pompa 10 giorni fa (HOFFER) ho parlato con il ricambista che dice che HOFFER è di ottima qualità....... Che gli pago la differenza con una bosch..... Perché vorrei portare quel parametro in ordine........ Che dite?
  6. Avv. Beccari Piergiorgio

    Tagliandi a domicilio in Italia - Regolamenti e autorizzazioni

    Per ben comprendere il tema oggi sottoposto alla mia attenzione, occorre partire proprio dalle disposizioni regolanti l’attività di autoriparazione. Ricordiamo che l’art. 1 della L. n. 122/1992 definisce tale attività come “quella volta alla manutenzione e riparazione dei veicoli e dei complessi dei veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose”. L’art. 2 della legge dispone che rientrano nell’attività di autoriparazione tutti gli interventi, modificazioni e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, nonché l’installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. Al contrario, non rientrano nell’attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro aria, del filtro olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l’attività di commercio di veicoli. Per l’esercizio delle attività, le imprese interessate hanno l’obbligo di iscriversi al registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione (articolato nelle sottosezioni meccatronica, gommista, ecc..), istituito presso ogni camera di commercio, come previsto dall’art. 3. In origine, il citato art. 3 comma 1, lettera a) della L. 122/1992 prevedeva che “l’impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti: disponibilità di spazi e locali, per la cui utilizzazione in relazione all’attività siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l’esercizio dell’attività”. Tale comma, tuttavia, è stato in seguito abrogato dalla L. 507/96 per cui, attualmente, l’iscrizione al Registro delle Imprese per l’attività di autoriparazione non necessità di documentare il possesso di spazi e locali, né di attrezzature e strumentazioni. Infatti, il nuovo art. 3 della legge prevede che – ai fini dell’iscrizione al registro delle imprese - bisogna solo documentare due tipi di requisiti: [*]designazione di un responsabile tecnico, secondo le modalità previste; [*]sede dell’impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l’attività di autoriparazione nel quale viene chiesta l’iscrizione. Visto quanto appena scritto, ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, oggi non viene più richiesta “la disponibilità di spazi e locali”. Ne deriva che, per l’esercizio concreto dell’autoriparazione, non è più necessaria la disponibilità di un’idonea infrastruttura. L’impresa deve essere soltanto in possesso dei requisiti morali e professionali specificatamente indicati dalla normativa di riferimento. I riferiti aspetti normativi, hanno ammesso la c.d. autoriparazione in forma itinerante (ossia l’esercizio di tale attività al di fuori di locali e spazi idonei (officina)) la quale – tuttavia – ha generato nel tempo un ampio dibattito circa i limiti della sua ammissibilità. Secondo un primo e più datato orientamento, si era ritenuto che gli interventi di riparazione svolti al di fuori delle officine dovevano essere considerati “a carattere straordinario e di emergenza” in quanto volti a consentire la riparazione di veicoli che, per le loro caratteristiche e dimensioni, risultino difficilmente trainabili oppure suscettibili di arrecare gravi disagi alla viabilità oppure, più in generale, in tutti i casi in cui la riparazione dei veicoli debba avvenire sul posto. Più recentemente, l’orientamento adottato dal Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto e intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è stato quello di ritenere possibile effettuare interventi di ripristino della funzionalità di un veicolo in luoghi diversi dai locali di officina la cui esecuzione non richieda l’uso di attrezzature complesse (ad es. installazione di cristalli) purché le imprese rispettino i presupposti ed obblighi inerenti la sicurezza della circolazione stradale, la tutela dell’ambiente e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Pertanto, gli interventi da eseguirsi al di fuori dei locali di officina, sempre comunque da soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dalla L. 122/1992, devono effettuarsi in luoghi insuscettibili di recare disagio o pericolo per la circolazione stradale e che siano tali da garantire la sicurezza degli operatori, che dovranno comunque agire nel rispetto delle disposizioni inerenti la prevenzione dell’inquinamento atmosferico e la tutela dell’ambiente con particolare riguardo allo smaltimento dei rifiuti.
  7. badwork

    LEGGE 122/1992 relativa all'autoriparazione

    Allego il file del testo base della legge che regolamenta il ns. settore. Mi sembra facilmente comprensibile che i non autoriparatori registrati alla camera di commercio, possono eseguire pochissimi interventi sulla loro vettura. Da inoltrare a tutti gli smanettoni, pseudo meccanci che tentano di intrufolarsi sul forum. autoriparazione_L122_92.pdf
  8. Avv. Beccari Piergiorgio

    Iscrizioni alla camera di Commerico e sanzioni in seguito a controlli

    Innanzitutto, desidero scusarmi per il ritardo con cui provvedo a rispondere alla presente domanda. Venendo ora al merito della questione che oggi mi viene sottoposta e per una sua esatta comprensione, è necessario analizzare nel dettaglio le norme contenute nei testi di legge regolanti l’attività di autoriparazione, vale a dire la L. 122/1992, il D.P.R. n. 558/1999 e la legge 224/2012. Come oramai ben sappiamo, la L. 122/1992 era stata pensata e promulgata per disciplinare l’attività di manutenzione e riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, ossia, secondo la definizione data dal legislatore, “l’attività di autoriparazione”. Nell’attività di autoriparazione, e ciò non è mai superfluo ricordarlo, rientrano “tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi a motore, nonché l’installazione, sugli stessi, di impianti e componenti fissi, rimanendo escluse le attività di lavaggio, di rifornimento di carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento, operazioni da effettuarsi, in ogni caso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti, nonché l’attività di commercio dei veicoli”. Per quanto riguarda il momento dell’inizio dell’attività di autoriparazione e relativa iscrizione al registro delle imprese, l’art. 10 del D.P.R. n. 558/1999 ha previsto l’obbligo, in capo alle imprese che intendono esercitare tale attività ai sensi della L. 122/1992, di presentare denuncia di inizio attività (DIA), specificando altresì le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall’art. 1, comma 3, della medesima L. 122/1992. In sostanza ed in altre parole, tutte le imprese aventi l’intenzione di svolgere attività di autoriparazione (comprese quelle esercenti, in prevalenza, attività di commercio e noleggio di veicoli nonché di autotrasporto che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione), sono obbligate a comunicare l’inizio della propria attività con apposita dichiarazione (la DIA appunto), indicando con chiarezza quali attività tra quelle rientranti nell’autoriparazione andranno a svolgere. E cioè, anche in seguito all’entrata in vigore della L. 224/2012, devono comunicare se svolgono tutte le attività previste (meccatronica, carrozzeria, gommista) ovvero solo una o due delle stesse. Questo poiché ciascuna impresa ha la facoltà di richiedere l’iscrizione per una o più delle attività previste (meccatronica, carrozzeria, gommista), in relazione alle attività effettivamente esercitate. Tuttavia, salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all’attività principale, l’art. 10, comma 3 del D.P.R. n. 558/1999, non consente l’esercizio delle attività previste dall’articolo 1, comma 3, L. 122/1992 (meccatronica, carrozzeria, gommista), senza la relativa e specifica iscrizione. Se quanto precede è vero, ossia che l’esercizio dell’attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro delle imprese, relativamente alle attività specificate (cioè meccatronica, carrozzeria, gommista), bisogna ora chiedersi cosa succede nell’ipotesi in cui un’impresa – pur essendo regolarmente iscritta nell’apposito registro – in realtà eserciti l’attività di autoriparazione per un’attività diversa da quella (o da quelle) per cui risulta abilitata. In proposito, occorre considerare l’art. 10 della L. 122/1992, tuttora in vigore, in base al quale “l’esercizio da parte di un’impresa, di attività di autoriparazione diverse da quella (o quelle) in cui l’impresa è iscritta è punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all’attività principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 7.500,00 e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l’attività illecita. Se la violazione sia ripetuta, si procede con la cancellazione dal registro delle imprese”. I soggetti indicati dalla legge come preposti alla vigilanza sull’applicazione delle disposizioni di legge sono le Provincie ed i Comuni con i relativi organi. Visto il quadro normativo di riferimento, allora la risposta al quesito odierno è facilmente intuibile: il soggetto che svolge attività di autoriparazione, è legittimato a svolgerla solo e soltanto in relazione alle attività per le quali risulta abilitato e, pertanto, si deve ritenere illecito l’esercizio di un’attività rispetto alla quale il soggetto medesimo non ha ottenuto la specifica iscrizione, a meno che si riesca a dimostrare il carattere strumentale o accessorio della presunta attività illecita rispetto all’attività principale. Nell’ambito dell’attività svolta da un officina, credo che per potere dimostrare il carattere di strumentalità o accessorietà dell’attività per la quale non si è abilitati (in questo caso prendo solo l’attività di gommista tralasciando i piccoli interventi di carrozzeria per semplificare l’esposizione) rispetto a quella principale, si debba fare riferimento a criteri/parametri quali: spazio dedicato alla strumentazione per il cambio gomme sul complessivo spazio adibito ad officina, fatture e incassi corrispettivi, numero di cambi gomme effettuati, complessivo delle spese sostenute per l’acquisto di gomme rispetto a quelle generali dell’officina, ecc… E’ chiaro che l’unione dei fattori sopra indicati, potrebbe salvare l’autoriparatore se risultasse, ad esempio, che lo spazio occupato è minimo, che gli incassi rappresentano una percentuale bassa degli incassi complessivi dell’officina, che le spese sostenute in relazione ai cambi gomme sono marginali rispetto alle complessive occorse, che il numero di interventi effettuati è di poco conto rispetto al numero di lavorazioni complessive fatte nell’esercizio dell’attività principale. Ad ogni modo, è altresì vero che ogni caso deve essere considerato fine a se stesso e, quindi, quello che può valere in una data ipotesi, allo stesso tempo perde valore se riferita ad altra. Interessante, poi, è anche l’osservazione relativa al ruolo di una copertura assicurativa. Infatti, le imprese esercenti attività di autoriparazione sono responsabili degli interventi effettuati; interventi svolti, ovviamente, nell’ambito delle attività per le quali sono giustamente abilitate. Pertanto, soprattutto in caso di danno grave, sul quale è certo che l’assicurazione, prima della liquidazione del dovuto, verifichi a fondo l’esistenza di tutti i presupposti fondanti la responsabilità dell’assicurato, nel caso in cui si dovesse ravvisare un elemento di esclusione della copertura (come lo svolgimento di un’attività “illecita” sempre che non si dimostri la strumentalità o accessorietà come sopra visto), sarebbe penso sicura la rivalsa della compagnia nei confronti dell’assicurato. Anche se poi, per dare una risposta sicura in tal senso, occorrerebbe leggere la polizza e le condizioni relative. Sotto il profilo fiscale, osservo che l’emissione delle fatture relative a operazioni svolte nell’esercizio di un’attività per la quale l’officina non è abilitata, non dovrebbe comportare particolari conseguenze dal momento che il fisco verifica, tramite tali documenti, la giustificazione delle entrate e delle uscite, senza entrare nel merito dell’attività; anche se non si può escludere che in base ad un’indagine sulla partita IVA corrispondente, non vengano fatte le opportune segnalazioni. Tuttavia, non essendo un fiscalista, l’affermazione che precede, deve essere considerata un parere da prendere con il classico beneficio di inventario, essendo consigliabile l’opinione in merito di un professionista che si occupa di tali problematiche.
  9. ...... il cliente lamenta il fatto che da quando hanno fatto il lavoro il motore non si avvia o si avvia lunghissimo tanto da azzerare la batteria, molto spesso per usarla la avvia a spinta percorrendo una lunga discesa. Mi accorgo subito che il cavo positivo della batteria è surriscaldato ed ha una buona parte della guaina vicino al morsetto che manca totalmente, un altro problema è che girando il quadro le ventole del radiatore rimangono sempre inserite. Per prima cosa ho sostituito il cavo positivo, poi effettuata la diagnosi mi trovo due errori, il primo sul sensore alzata ago e l'altro sul sensore di temperatura motore, analizzando i valori mi trovo 122° fissi di temperatura motore. Controllo la resistenza dell'iniettore strumentato che risulta corretta, circa 105 ohm, a questo punto schema alla mano controllo le continuità tra la centralina e i sensori interessati dai dtc e esce fuori che hanno invertito i connettori, quello dell'iniettore è stato collegato al sensore temperatura, (ecco il valore fisso di 122°), e quello dell'ntc motore era stato collegato al sensore temperatura aria, altri erano rimasti scollegati, come quello dell'ntc aria e del livello olio, una volta sistemati i collegamenti corretti il motore si avvia regolarmente e anche le ventole hanno smesso di girare all'accensione del quadro.
  10. Sole 24 0re del 16/11/2012 pag 26 Eccoti la legge SENATO DELLA REPUBBLICA Attesto che la 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), il 14 novembre 2012, ha approvato il seguente disegno di legge d’iniziativa dei deputati Delfino, Bosi e Volonté, già approvato dalla Camera dei deputati: Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione Art. 1. (Nuove disposizioni in materia di attività di autoriparazione) 1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, è sostituito dal se-guente: «3. Ai fini della presente legge l’attività di autoriparazione si distingue nelle attività di: a)meccatronica; b)carrozzeria; c) gommista». Art. 2. (Requisiti tecnico-professionali) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i programmi e le modalità di svol-gimento dei corsi regionali di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 feb-braio 1992, n. 122, alle disposizioni dell’ar-ticolo 1, comma 3, della medesima legge, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, previa definizione di livelli minimi comuni, mediante accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizza-zioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, in conformità ai princìpi sta-biliti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845. Art. 3. (Norme transitorie) 1. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle at-tività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova atti-vità di meccatronica, di cui al citato comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 122 del 1992, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge. 2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elet-trauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in pos-sesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all’abili-tazione professionale non posseduta. In man-canza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla ge-stione tecnica dell’impresa ai sensi dell’arti-colo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558. 3. Qualora, nell’ipotesi di cui al comma 2, la persona preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-blica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se ti-tolare dell’impresa, abbia già compiuto cin-quantacinque anni alla data di entrata in vi-gore della presente legge, essa può prose-guire l’attività fino al compimento dell’età prevista, ai sensi della disciplina vigente in materia, per il conseguimento della pensione di vecchiaia. 4. Fino all’adozione delle disposizioni re-gionali di attuazione dell’articolo 2 della pre-sente legge, continuano ad applicarsi i pro-grammi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali, di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 4. (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. IL PRESIDENTE Contento adesso? :P
  11. un mio cugino mi ha portato il suo daily dicendomi che a volte le frecce non gli funzionavano e,nonostante non sono un elettrauto gli ho dato un'occhiata lo stesso.di devio luci ne avevo cambiato alcuni in passato e pensavo che fosse la stessa cosa.invece dopo aver tolto il volante e i due semigusci mi ritrovo una cosa un pò diversa;il meccanismo è lo stesso di quello vecchio solo che qui ti danno separatamente sia la leva di sx delle frecce fari sia quella di dx dei tergicristalli e la centralina sottostante (che costa un occhio 141€ più iva).ho chiamato in fiat e mi hanno detto che nella maggior parte dei casi si rompe solo la leva (63€ più iva)e cosi ho cambiato solo quella e per il momento il cugino non si è fatto sentire............... ciao
  12. http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28audi-a4-112004-2-0cc-blb-103kw-diesel%29-messa-in-fase-ingranaggi-pompa-olio-albe/msg143467/#msg143467 http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28audi-a4-avant-112006-1968cc-brd-125kw-diesel%29-modifica-pompa-olio/msg134000/#msg134000 http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28a4-072005-2-0cc-bpw-106kw-diesel%29-rottura-catena-pompa-olio/msg125539/#msg125539 qua ci sono le foto http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28passat-052006-1968cc-bmp-103kw-diesel%29-foto-blocco-contralberi-pompa-olio/msg124600/#msg124600 http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28passat-072005-2000cc-bkp-103kw-diesel%29-rumore-nelle-pompa-olio/msg109481/#msg109481 http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28-audi-a4-2-0-tdi-mot-bre-2007-%29-procedura-fasatura-contralberi/
  13. badwork

    [Ganci traino e serbatoi GPL] Non saranno più soggetti a collaudo?

    Dalla sede Confartigianto della mia provincia: DECRETO SEMPLIFICAZIONI: STOP AI COLLAUDI GPL E GANCI TRAINO IN MOTORIZZAZIONE E’ stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 8 gennaio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che individua le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l’aggiornamento della carta di circolazione, non è più richiesta la visita e prova presso i competenti Uffici del Dipartimento, il provvedimento specifica inoltre: – i requisiti per l’accreditamento presso gli Uffici della Motorizzazione Civile delle officine di autoriparazione che eseguono le modifiche nell’ambito delle relative competenze; – le procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione; – le modalità di vigilanza da parte degli Uffici Motorizzazione Civile per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto. Rientrano nel campo di applicazione del decreto le seguenti modifiche: 1. Sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel; 2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1; 3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni ed esami di guida; 4. Installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili: 4.1. Pomello al volante; 4.2. Centralina comandi servizi 4.3. Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria; 4.4. Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.); 4.5. Specchio retrovisore grandangolare interno; 4.6. Specchio retrovisore aggiuntivo esterno. Le officine di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, che eseguono le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali rientranti nel campo di applicazione del decreto, debbono accreditarsi presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente previa sottoscrizione del disciplinare riportato nell’allegato C del decreto stesso. Ad ogni officina accreditata l’Ufficio Motorizzazione Civile assegna un codice identificativo meccanografico utilizzando la procedura già in essere per gli allestitori, senza però creare l’utenza per il sistema. Per ogni modifica effettuata l’officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte, compilata secondo il fac-simile riportato nell’allegato B del decreto (vedasi allegato) e annota, in ordine progressivo, su apposito registro, con pagine numerate e preventivamente vidimato dall’Ufficio Motorizzazione Civile, il numero di targa e numero di telaio del veicolo, il nominativo dell’intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa. Pertanto, in fase di accreditamento l’officina dovrà presentare, tra l’altro, il registro per la vidimazione. Inoltre, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti l’officina rilascia all’interessato anche la certificazione di origine e/o la certificazione di conformità. Il decreto prevede che la domanda di aggiornamento della carta di circolazione possa essere presentata dall’intestatario del veicolo interessato presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) competente per territorio in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica oppure presso uno studio di consulenza automobilistica, recante “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”. Tuttavia, in una prima fase applicativa in attesa dell’allineamento e dell’implementazione delle procedure informatiche la procedura potrà essere attivata solo presso l’UMC. L’avvenuta implementazione delle procedure e le relative modalità operative saranno rese note con successivo provvedimento. In ogni caso, la domanda di aggiornamento, da presentare entro 30 giorni dal completamento dei lavori, deve essere redatta sul modello denominato TT 2119 e ad essa vanno allegati: – Attestazione del versamento di € 10,20 sul cc postale 9001; – Attestazione del versamento di € 16,00 sul cc postale 4028; – Attestazione dei lavori dell’officina accreditata; – Certificazione di origine dei componenti installati – Certificato di conformità, laddove previsto L’aggiornamento della carta di circolazione a seguito delle modifiche effettuate è eseguito dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente ed ha luogo mediante l’emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta: – i dati variati o integrati conseguentemente alle modifiche apportate; – il numero identificativo dell’officina che ha eseguito i lavori. In particolare, il tagliando, per aggiornamento righe descrittive, è emesso con la procedura STD2 con codice causale 46. Al fine di consentire il necessario adeguamento delle procedure alle disposizioni innovative introdotte dal decreto è imprescindibile prevedere una fase transitoria durante la quale potrà verificarsi la coesistenza delle due diverse procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione: quelle introdotte dal novellato articolo 78 del Codice della strada, cioè senza visita e prova, con quelle preesistenti con visita e prova. Le previgenti procedure potranno trovare applicazione sia per le domande già presentate e, quindi, per le visite e prove già prenotate, sia per le domande ancora da presentare relative a modifiche i cui lavori siano già stati effettuati alla data di entrata in vigore del decreto. Di contro, in considerazione della possibile volontà da parte degli interessati di avvalersi delle semplificazioni introdotte, le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura a condizione che la domanda venga opportunamente integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all’accreditamento dell’officina e alle relative dichiarazioni. In tal caso, nel presentare la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione, al fine di agevolare il richiedente, potranno essere scelte in alternativa le due soluzioni di seguito riportate: • allegare la ricevuta di prenotazione della visita e prova del veicolo senza presentare ulteriori versamenti (in tal caso l’UMC archivierà tramite procedura informatica la precedente prenotazione per evitarne il riutilizzo) • allegare i nuovi versamenti (provvedendo alla richiesta di rimborso o di riutilizzo di quelli associati alla precedente prenotazione, con le modalità già in uso). 2021_feb_Decreto-semplificazioni-gancio-traino-e-Gpl.pdf
  14. sul forum ce' di tutto, non serve conferma di magazziniere qui si sta' a lavura' mica grattarsi i ca**asisi http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28audi-a4-112004-2-0cc-blb-103kw-diesel%29-messa-in-fase-ingranaggi-pompa-olio-albe/msg143467/#msg143467 http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28audi-a4-avant-112006-1968cc-brd-125kw-diesel%29-modifica-pompa-olio/msg134000/#msg134000 http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28a4-072005-2-0cc-bpw-106kw-diesel%29-rottura-catena-pompa-olio/msg125539/#msg125539 qua ci sono le foto http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28passat-052006-1968cc-bmp-103kw-diesel%29-foto-blocco-contralberi-pompa-olio/msg124600/#msg124600 http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28passat-072005-2000cc-bkp-103kw-diesel%29-rumore-nelle-pompa-olio/msg109481/#msg109481 http://www.autodiagnostic.it/forum/meccanica-122/%28-audi-a4-2-0-tdi-mot-bre-2007-%29-procedura-fasatura-contralberi/ se hai letto bene puoi risolvere anke con spesa + bassa
  15. IMPULSORE

    [Abilitazione alla meccatronica] Maggiori chiarimenti

    Non prendetevela con me.... io faccio il vostro stesso mestiere...... e che noi tutti siamo abituati a lamentarci sempre e comunque!! Questa legge è la 122/92 non è stata promulgata ieri, ma nel 1992 e da subito contemplava: """Le attività previste e disciplinate dalla nuova L. 122/92 sono quindi tre: a) meccatronica; b) carrozzeria; c) gommista. Per effetto di tale innovazione a partire dal 5 gennaio 2013: - non sarà più possibile iscrivere un'impresa per la sola attività di meccanica o per la sola attività di elettrauto; - conseguentemente, coloro che vogliono aprire una nuova attività dovranno necessariamente chiedere la lett. a) della Legge 122/92 cioè la "meccatronica" ed essere in possesso dei requisiti necessari per entrambe le attività;"" E' successo la stessa cosa con la qualifica di Gommista, ovvero dover documentare (in tempi antecedenti) di operare ed aver operato in questo settore per integrare la qualifica mancante!! Non è il caso che io difenda nessuno, tanto meno il legislatore......... ma perché se ne parla solo adesso? Ovvero dopo "soli" 24 anni?? Siamo in democrazia e ognuno può fare ciò che meglio crede, ma rispondendo a @pascale62 .... le Associazioni le "muovono" gli iscritti, se non ti piace una cosa la dici in Assemblea e la si cambia, se invece si decide di starne fuori e da soli, non si può pretendere che altri tirano il carretto anche per proprio conto e con le proprie idee! @delta non so perché fosse incazzato, ci hai parlato tu.. dagli il mio cell e fammi chiamare, così posso comprendere anch'io, fermo restando che la Sicilia è una regione a statuto speciale, se non erro!! Io venerdì 18 pv sono a Roma anche per questo argomento, lascio il mio business per un giorno nel tentativo di risolvere e far comprendere al politici che le leggi vanno fatte e sopratutto applicate con la condivisione delle parti interessate, e non in modo unidirezionale, visto che quasi tutti loro non si sono mai sporcati le mani!!
  16. Buongiorno Ho richiesto al servizio ricambi di un concessionario la fornitura di una chiave con telecomando, il magazziniere mi ha detto che per quel tipo di ricambio è necessario passare per l' accettazione . Mi sono rivolto all' accettazione e mi è stato detto che per questo tipo di operazione dovevo portare l'auto con il carro attrezzi in concessionaria . e' normale questa prassi ? non è monopolio ? Naturalmente avevo tutte le deleghe scritte necessarie del proprietario . La BER la 122 e tutte le leggi europee vigenti permettono questo ? Quali sono i vostri consigli?. Vi è mai capitato ?
  17. Lavori fatti: - Pulizia cestello serbatoio e serbatoio - Sono stati soffiati i tubi di BP - Filtro Gasolio - sost kit tubi + pompetta - Controllo tenuta tubi di BP (con 6 bar) - Additivo diesel In accelerazione sento dei buchi e in dignosi si vedono oscillazione della pressione rail. Correzione iniettori al minimo (KTS): - 109.98% - 76.44% - 88.92% - 122.46% e pressione rai 22 MPa (al minimo) Auto con 250000 km.
  18. ciao, questo motore trovo errori sfasamento scarico p0014, nei parametri dello scarico trovo gradi nominale 120 - e gradi effettivi 122. Poi errore sfasamento aspirazione p0011 e nei parametri trovo sincronizazione coerente con albero motore aspirazione , e scarico Infine p0172 regolazione della ricchezza . infatti al minimo gira molto magra, nei parametri trovo alzata valvole 9 mm, e rimane fisso sia al minimo che accelerando, sia su strada. Cancellando gli errori noto che alzata valvole passa a 1,5mm, quando prende errore p0014 si blocca a 9mm. su strada viaggia bene, solo al minimo gira male , rimane un poco accelerata e puzza di zolfo allo scarico. diagnosi texa. su cerca ho trovato molti argomenti , volevo iniziare con distribuzione , voi che ditte ??grazie di tutto , e magari avete consigli ?
  19. badwork

    [Meccatronico] Posso fare tagliandi e cambio olio?

    Se non ricordo male, nella legge 122/92 c'è proprio un articolo che autorizza i benzinai (stazioni di servizo) ad eseguire lavori di piccola manutenzione come cambio olio e filtri. Past. freno direi che non è piu' consentito.
  20. il re dei irni

    FIAT Doblò 1.3 Multijet

    http://www.guastiauto.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153:assorbimento-anomalo-come-trovare-l-assorbimento-dai-fusibili&catid=17&Itemid=122 Così smettete di rompere i cabassisi
  21. Avv. Beccari Piergiorgio

    [Abilitazione alla meccatronica] Maggiori chiarimenti

    Con molto piacere, accolgo le osservazioni del nostro lettore il quale, credo, esprime un pensiero quasi certamente condiviso da altri tra coloro che partecipano al forum. Le opinioni portate alla mia attenzione sono certamente di pregio e consentono di dare la giusta precisazione ad aspetti che, il più delle volte, vengono trascurati solo per motivi di sintesi espositiva e non perché poco rilevanti. In effetti, come sopra dicevo, in molti si potrebbero domandare perché, dopo tanti anni in cui si è svolto o il lavoro di elettrauto o quello di meccanico/motorista, senza sconfinamenti nell’altro ambito non praticato, ora s’imponga, attraverso la creazione della meccatronica, il dovere di ottenere nuovi requisiti tecnico-professionali per poter essere abilitati all’esercizio dell’autoriparazione. Occorre, quindi, vedere ed individuare quali principi e ragioni giustificano la scelta operata dal legislatore e concretizzatasi con la L. 224/2012, entrata in vigore lo scorso 5 gennaio 2013. Come ben sappiamo, nell’attività di autoriparazione rientrano tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolari, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore nonché l’installazione, sugli stessi veicoli, di impianti e componenti fissi. Se così è, restano escluse dall’autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento comunque sempre da effettuarsi nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti. Viste queste definizioni generali - già presenti nella L. 122/1992 ora modificata dalla L. 224/2012 – occorre ora analizzare quale sia il senso della riforma in esame. Sotto questo profilo, il legislatore ha voluto perseguire due principali obiettivi: a) superare la bipartizione elettrauto – meccanico/motorista perché attinente ad una fase storica, quanto alla progettazione e costruzione delle autovetture e dei veicoli in genere ed ai conseguenti interventi anche in sede di riparazione, non più corrispondente all’attuale configurazione di tali attività; b) salvaguardare i diritti e le aspettative dei soggetti che legittimamente hanno formato la propria capacità professionale nel previgente regime. Senza dubbio, l’intenzione del legislatore non era quella di discriminare soggetti che si sono formati professionalmente all’interno di un regime giuridico che, basandosi sulla duplice categoria meccanica/motoristica – elettrauto (oggi ritenuta anacronistica dal legislatore medesimo), sembra stridere ed essere in contrasto con quella nuova della meccatronica. Infatti, bisogna dire che la meccatronica, così come pensata dal legislatore, non è la somma algebrica dei due insiemi prima separati della meccanica/motoristica e dell’elettrauto, bensì l’unificazione di due insiemi che già nel tempo si sono parzialmente sovrapposti. In definitiva, si è preso atto che nelle automobili e motoveicoli recenti, oramai considerati alla sorta di sistemi complessi, è impossibile scindere l’aspetto esclusivamente motoristico da uno esclusivamente elettronico. Tanto più che nei lavori preparatori della legge, veniva appunto posto il problema di quale abilitazione dovesse possedere l’impresa di autoriparazioni che operasse ad esempio sulla centralina elettronica o su un cambio automatico oppure, ancora, su un sistema di iniezione elettronica. Ecco perché viene previsto dalla legge che le imprese le quali, alla data della sua entrata in vigore, risultavano iscritte nel registro delle imprese (o nell’albo nell'albo delle imprese artigiane) ed erano abilitate alla sola attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data a condizione che – entro appunto tale termine - le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992 (ossia avere un diploma di istruzione di secondo grado o un diploma di laurea oppure una adeguata esperienza qualificata), devono frequentare con esito positivo un corso professionale, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. Abilitazione alla meccatronica che può ottenersi anche attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di notorietà completata da idonea documentazione fiscale attestante il reale svolgimento dell’attività, almeno per tre anni negli ultimi cinque di esercizio, con la produzione di non meno di 5 fatture, per ogni anno. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non può essere preposto alla gestione tecnica dell'impresa. Quindi, il proposito del legislatore, condivisibile o meno, è stato quello di creare la figura - e mi sia concesso il neologismo – del “meccatronico”, ossia di una figura professionale che sia in grado di operare su veicoli la cui complessità tecnica, data anche dall’interazione tra la parte più propriamente meccanica/motoristica e quella elettrica, risulta con evidenza soprattutto in fase di riparazione. Ma questo non significa, poi, essere costretti ad un lavoro diverso da quello svolto fino ad ora. In sostanza, si tratta di adeguare in senso formale, la propria professionalità ai cambiamenti che hanno interessato l’evoluzione tecnico – produttiva delle autovetture. Non si trascuri, ancora, un altro aspetto. Proprio questa più volte citata complessità meccanica/elettronica, oggi caratterizzante le vetture, incide in modo diretto con la sicurezza nella circolazione stradale; pertanto, è necessario che la stessa venga garantita non solo nella prima fase di progettazione e costruzione dell’automobile ma anche in quella successiva, e altrettanto importante, della manutenzione e della riparazione da effettuarsi, secondo lo spirito della norma, da personale debitamente qualificato. Nella speranza di avere chiarito e fugato ogni dubbio, ma rimanendo a disposizione nel caso dovessero sorgerne altri, le porgo i miei più cordiali saluti.
  22. Avv. Beccari Piergiorgio

    Ricambi usati provenienti dalle demolizioni e chiarimenti

    Per una giusta comprensione della risposta che si andrà a dare, occorre premettere che le problematiche connesse alla commercializzazione dei ricambi provenienti dalla demolizione dei veicoli fuori uso, è questione risalente nel tempo. All’epoca delle prime normative in tema di gestione dei veicoli a motore, sotto il profilo dei rifiuti, la conduzione dei centri di raccolta era considerata a tutti gli effetti un’attività commerciale, per l’esercizio della quale si rendeva necessario l’ottenimento di apposita licenza comunale. E proprio tale licenza, permetteva poi agli autodemolitori la commercializzazione dei ricambi c.d.”usati”. Quanto sopra, serve per fissare un primo ed importante punto: gli autodemolitori nascono come commercianti ed è grazie all’evoluzione della normativa in materia ambientale che – nel tempo - vengono sempre più considerati come “gestori di rifiuti”. La vendita di ricambi da parte degli autodemolitori, pertanto, è attività pienamente lecita a condizione che venga svolta nel pieno rispetto della normativa di riferimento. Cerchiamo ora di capire, seppur in modo molto sommario, quali sono le regole in materia. In base al Decreto Legislativo n. 209/2003 e succesive modifiche, si è cercato di attuare politiche volte a facilitare le operazioni di reimpiego delle componenti provenienti dalla rottamazione dei veicoli fuori uso. Lo stesso Decreto definisce il reimpiego come "le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo steso modo per cui erano stati originariamente concepiti". Inoltre, sempre in virtù del citato Decreto, si prevede che "ai fini di una corretta gestione dei rifiuti derivanti dal veicolo fuori uso, le autorità competenti, fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono, in conformità con la normativa europea, il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale". I titolari dei centri di demolizione, poi, devono svolgere la propria attività seguendo particolari modalità. In primo luogo, occorre procedere con le operazioni di messa in sicurezza del veicolo avviato alla demolizione, consistenti – ad esempio - nella rimozione dell' accumulatore, neutralizzazione delle soluzioni acide, rimozione serbatoi gas, neutralizzazione dei componenti che possono esplodere (airbag), ecc... Successivamente, si procede con la demolizione durante la quale demolizione occorre prestare attenzione affinchè lo smontaggio avvenga in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero delle componenti. Venendo ora alla fase di commercializzazione delle parti di ricambio vera e propria, questa può essere effettuata da parte del titolare del centro sia ad acquirenti occasionali che agli autoriparatori, tenendo comunque presente che le parti di ricambio attinenti alla sicurezza possono essere commercializzate solo a soggetti esercenti attività di autoriparazione ed iscritti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modifiche. A loro volta, le imprese di autoriparazione hanno un preciso obbligo: trascrivere nella fattura da rilasciate al cliente che il veicolo è stato riparato con l'utilizzo di ricambi provenienti dalla demolizione di altro veicolo fuori uso. Un simile dovere è previsto sia nel caso in cui si utilizzino parti di ricambio generiche sia in quello in cui si sia fatto ricorso a ricambi attinenti la sicurezza. Per chiarezza, appare utile cosa debba intendersi per ricambi attinenti alla sicurezza: sono quelle parti il cui funzionamento errato provoca direttamente una perdita di controllo dell'autoveicolo o qualsiasi altro grave rischio per gli occupanti o eventuali terzi coinvolti ed i componenti il cui mancato funzionamento non è avvertibile dal conducente con un anticipo sufficiente a permettere di arrestare la marcia del veicolo o a consentire manovre tali da eliminare le possibilità di rischio. Più in particolare, sono attinenti alla sicurezza l’impianto freni, lo sterzo, la sospensione anteriore/posteriore, la trasmissione nonché le tubazioni impianto alimentazione ed i sistemi di ritenuta per sicurezza passiva (cinture, pretensionatori, air bag). La vendita di pezzi di ricambio prodotti dalle operazioni di trattamento e recupero degli autoveicoli fuori uso costituiscono “beni usati” e la loro commercializzazione è assoggettata alle norme sulla garanzia legale di conformità. Il venditore, pertanto, ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e garantire che l'oggetto presenti le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore possa ragionevolmente aspettarsi. Ricordiamo ancora che nel concetto di difetto di conformità, rientra senza dubbio anche l’imperfetta installazione. Abbiamo visto, allora, come nell’attuale panorama interpretativo, la gestione dei veicoli fuori uso deve essere effettuata secondo i criteri dettati in materia di gestione dei rifiuti. E’ altresì interessante vedere come la Corte di Cassazione, chiamata ad occuparsi della questione, abbia trattato la questione. Secondo i Giudici, occorre sempre considerare la fonte di provenienza del pezzo di ricambio e non l’impiego che ne deve essere fatto; questo per evitare che la procedura di recupero di un veicolo fuori uso risulti produttiva di effetti negativi sull’ambiente. Allo stato, l’orientamento è quello di considerare le attività di cessione di ricambi attinenti alla sicurezza a soggetti che non siano i c.d. autoriparatori, quale attività di “gestione di rifiuti” (come tale soggetta alla normativa di riferimento) sebbene si tratti indiscutibilmente di merci accompagnate da regolare fattura, rientrate in un ciclo commerciale quali cespiti attivi o scorte di magazzino.
  23. badwork

    E perchè non parliamo anche di "RICAMBIA!

    Non ci si arriverà mai x la ns. categoria. I nostri politci hanno troppi "cuggini" smanettoni a destra e manca. Guarda solo il discorso della modifica delle centraline. Non si puo' pero' fanno tutti pubblicità . La legge c'è e chiara (2 righette dell'articolo 6 della 122). Articolo 6 Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore. 1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione
  24. badwork

    MECCATRONICI: ancora 5 anni di tempo per l'abilitazione

    Come ho già scritto su f.b., la proroga di 5 anni mi sembra eccessiva, più uno scarica barile che altro. Altro punto che mi piace poco: la possibilità di acquisire una specializzazione solamente frequentando un corso. In questo caso mi sembra piu' un favore alle ditte di formazione che agli autoriparatori. Invece di fare leggi malfatte e modificarle in peggio, sarebbe utile far rispettare quelle che ci sono, esempio la 122/92, art. 6
  25. cogiuseppe

    La board "L'autoriparatore risponde" è utile?

    Articolo 6 Obblighi del proprietario o possessore di veicoli o di complessi di veicoli a motore. 1. Il proprietario o possessore dei veicoli o dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve avvalersi, per la manutenzione e la riparazione dei medesimi, di imprese iscritte nel registro di cui all'articolo 2, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 e fatta eccezione per gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione. Buongiorno Wolf , secondo me meglio non fare riferimento alla 122/92 che secondo me andrebbe riscritta . se traiamo le conclusioni , il cliente può fare cambio olio e filtri olio aria etc e " interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione " che lascia molto spazio all'immaginazione . Il mio ragionamento era di convincere il cliente ad evitare anche quelle operazioni che la 122/92 potenzialmente permetterebbe loro .
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