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[Legge Monti ed Estensioni Varie di Garanzia] Novità 2015


Avv. Beccari Piergiorgio

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Il tema delle estensioni di garanzia e dei diritti/doveri connessi, rappresenta tuttora uno degli argomenti di maggiore interesse per il mondo dell’autoriparazione.

 

Come sappiamo, uno dei principi fondamentali introdotti dal regolamento 1400/2002 (Legge Monti), è stato quello in base al quale i costruttori auto non potevano più subordinare l’efficacia e l’operatività della garanzia da loro concessa al proprietario del veicolo acquistato al fatto che, costui, eseguisse la regolare manutenzione e gli interventi di riparazione solo e soltanto presso un’officina appartenente alla rete autorizzata.

 

In sostanza ed in un’ottica di maggiore concorrenza, veniva affermata la possibilità che anche i riparatori indipendenti potessero effettuare le operazioni di manutenzione e riparazione ordinaria durante il periodo di validità della garanzia senza che ciò determinasse, appunto, il venire meno della garanzia stessa.

Ovviamente, a condizione che tali interventi seguissero le indicazioni specifiche fornite dalla casa auto, così come contenute nel manuale di assistenza in dotazione al veicolo.

 

Nonostante  questo chiaro concetto, negli anni successivi all’entrata in vigore della Legge Monti, molti costruttori hanno continuato a subordinare il riconoscimento della garanzia alla condizione che tutti gli interventi di manutenzione e riparazione venissero svolti presso officine appartenenti alla rete autorizzata del costruttore e con l’utilizzo esclusivo di parti di ricambio del costruttore medesimo.

Inoltre e sempre durante il periodo di vigenza della Legge Monti, è cresciuto di importanza il fenomeno delle c.d. “estensioni di garanzia”.

 

In proposito, come già in altre occasioni ricordato, è bene tenere a mente una necessaria distinzione:

  • si definisce garanzia estesa quella fattispecie in cui il costruttore del veicolo, oltre ai due anni di garanzia legale, offre al proprietario del veicolo ulteriori anni di garanzia (tre, cinque, sette, ecc…), senza costi aggiuntivi per il cliente;
  • si definisce estensione di garanzia, invece, l’ipotesi in cui la casa automobilistica, così come la concessionaria all’atto di vendita della vettura (o in un momento immediatamente successivo), estende la garanzia attraverso un soggetto terzo (ad es. una società di assicurazione), mediante un apposito contratto che prevede il pagamento di una somma pattuita per poter usufruire appunto dell’estensione.

 

Nel 2010, il regolamento 1400/2002 è stato sostituito dal regolamento 461 il quale ha sancito, in via definitiva, che i costruttori di veicoli non possono condizionare le garanzie all’esecuzione della manutenzione e della riparazione presso le loro officine autorizzate o all’utilizzo dei ricambi a loro marchio; possono solo raccomandare che l’intervento sia eseguito presso la rete ufficiale ma non obbligare in tal senso.

 

Secondo la nuova normativa, dunque, i consumatori/proprietari della vettura, hanno il diritto di utilizzare qualsiasi officina di riparazione per qualsiasi intervento, eccetto quelli in garanzia o i richiami della casa auto e ciò, sia durante il periodo di garanzia legale che nel periodo di estensione della garanzia.

All’interno delle Linee Guida al Regolamento 461/2010 – le quali interpretano i contenuti vincolanti del regolamento diventando, di conseguenza, strumento indispensabile per qualsiasi operatore del settore – la Commissione Europea, con ciò innovando rispetto alla normativa precedente, ha ribadito che “l’estensione di garanzia” (nel significato sopra visto) non modifica quanto stabilito nel reg. 461/2010 e, pertanto, anche in tale ipotesi sussiste il diritto dell’officina indipendente di intervenire per eseguire la manutenzione e/o riparazione del veicolo durante il periodo di validità della garanzia.

 

Ovviamente, tale diritto è presente anche in relazione alla “garanzia estesa”, dove il prolungamento della validità temporale della garanzia è una libera scelta della casa costruttrice la quale, senza oneri aggiuntivi per il proprietario, decide di offrire una maggior durata della garanzia medesima.

 

Alla luce di quanto sopra, pertanto, se una “estensione di garanzia” dovesse prevedere l’obbligo per il cliente sottoscrittore di far eseguire la manutenzione e/o riparazione presso la rete autorizzata (al fine di poter usufruire dell’estensione), questa sarebbe da considerarsi assolutamente nulla in quanto contraria alle previsioni di legge.

 

In definitiva, secondo la nuova normativa, i consumatori (vale a dire i proprietari dei veicoli) hanno il diritto di utilizzare qualsiasi officina di riparazione (autorizzata e/o indipendente) per la manutenzione e/o la riparazione in garanzia, sia durante il periodo legale che nel periodo di garanzia estesa (nella duplice accezione sopra vista).

 

Di conseguenza, l'officina indipendente potrà eseguire gli interventi suddetti a condizione, ovviamente, di rispettare le indicazioni operative del costruttore e attraverso l'utilizzo di ricambi "originali" o "di qualità equivalente". 
Occorre comunque sempre ricordare che nell'ipotesi di azioni di richiamo, interventi coperti dalla garanzia e servizi gratuiti prestati dal costruttore, questi rimangono di competenza della casa auto (o della rete autorizzata) dal momento che, essendo il difetto originato da un vizio di produzione, i costi necessari al ripristino sono a carico del costruttore.

 


In conclusione, ad oggi e fino al 2023 (anno in cui andrà a terminare l’applicazione del Regolamento 461/2010), questi sono i principi che disciplinano i diritti/doveri delle case auto, dei riparatori indipendenti e dei proprietari dei veicoli in relazione al tema della garanzia estesa.

 

Come sempre, una corretta conoscenza dell’istituto è fondamentale per la giusta informazione che il riparatore deve trasmettere al proprio cliente ed e per questo che, nel caso i concetti esposti risultassero poco chiari o bisognosi di chiarimenti, invito i lettori a rivolgermi le domande necessarie.

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